Tribunale di Bologna, sentenza 22 luglio 2016 n. 20.778 est. Iovino. Fermo l’orientamento (già ribadito più volte dal Tribunale di Bologna) relativo al risarcimento del danno biologico permanente, per la liquidazione del quale si ritiene indispensabile l’accertamento strumentale della lesione, la sentenza riportata sottolinea che tale prova può essere fornita anche attraverso una conferma ottenuta da esame ecotomografico.

In particolare il Giudice riforma una pronuncia di primo grado che aveva escluso la liquidazione della invalidità permanente in presenza di una ecografia cervicale ritenuta dal CTU esauriente al fine di fondare la prova strumentale della lesione da trauma cervicodorsale. Il Giudice di Prime Cure si era discostato dalle conclusioni del CTU invocando il parere di diversi medici legali, motivazione che il Giudice di Appello considera apparente, sposando quindi le conclusioni del consulente d’ufficio e considerando l’ ecotomografica esame attendibile al fine di confermare la menomazione, dando quindi ingresso a risarcimento integrale. Scarica la sentenza: Iovino 02

Tribunale di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 891 est. dott. Iovino; l’assicuratore costituito dà per ammesse le circostanze non specificamente contestate ex art. 115 c.p.c., che si devono ritenere provate specialmente in presenza di un apparato probatorio completo ed esauriente (modulo di constatazione amichevole a doppia firma, foto, etc…) anche laddove il consulente tecnico, con motivazione non convincente, giunga a diverse conclusioni.

Dovendosi quindi liquidare integralmente il danno, spetta ulteriormente all’attore anche il nolo del mezzo sostitutivo, nella misura in cui è provato ed entro il ragionevole limite del costo commerciale usuale del servizio.

Infine laddove la compagnia assicurativa abbia inviato offerta reale dopo la notifica dell’atto di citazione, comunque non correttamente intestata, tale offerta non può costituire argomento atto a giustificare una compensazione parziale delle spese di soccombenza, avendo comunque trovato la ragione attorea sostanziale soddisfazione solo in esito alla procedura giudiziale.

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