Riceviamo dallo studio dell’ avv. Vittorio Vecchi e volentieri pubblichiamo questa sentenza del Giudice di Pace di Bologna, pubblicata il 13 gennaio 2017, n. 56, est. dott. Pederzoli. La pronuncia prende atto di entrambi gli orientamenti espressi in merito dal Tribunale di Bologna: sia di quello che stabilisce la sufficienza del dato clinico, sia dell’ altro, che assegna particolare valore all’ accertamento strumentale della menomazione. Nel far ciò il Giudice di Pace avoca a sé la verifica dell’ esistenza del presupposto richiesto dalla legge (l’accertamento strumentale) disattendendo, nella propria qualità di primo perito del giudizio, le conclusioni del CTU solo su questo punto, giungendo quindi ad una piena liquidazione del danno. Scarica la sentenza: Pederzoli 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 settembre 2015 n. 2.479 est. dott. Pederzoli: L’art. 141 C.d.A. non è applicabile ove nel sinistro sia coinvolto un mezzo immatricolato all’estero. Al trasportato danneggiato è quindi data azione nei confronti del responsabile civile del fatto e del suo assicuratore.

Ove le lesioni di cui all’art. 139 C.d.A. siano accertabili “clinicamente, ma non strumentalmente” la circostanza che esse siano accertate con criteri clinici obiettivi appare satisfattiva della condizione di legge per la loro risarcibilità. Sulla somma dovuta quale risarcimento e calcolata secondo i parametri stabiliti dal Codice delle assicurazioni deve essere calcolato in adeguamento aggiuntivo inteso alla personalizzazione del danno (nella specie, a fronte ad un danno permanente pari all’1%, è stato calcolato un adeguamento del 15% in aumento applicato su invalidità temporanea e permanente).

Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 24 agosto 2015 n. 2427 est. avv. Niutta: La L. 27/12 prevede la possibilità di accertare la lesione alla salute anche visivamente, ossia, come specificato dalla migliore e prevalente dottrina medico legale, attraverso l’accertamento clinico durante la visita medico legale. Conseguentemente il danno biologico da invalidità permanente può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale.

Parte attrice ha poi diritto al risarcimento del cosiddetto danno morale; in argomento la Cassazione ha recentemente chiarito che tale danno, da intendersi quale voce integrante la più ampia categoria di danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione nei recenti interventi normativi (DPR 37/09 e DPR 181/09) con la conseguenza che il Giudice del Merito non può prescindere dal liquidarlo.

Scarica la sentenza: Niutta 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 27 febbraio 2015, n. 720 est. dott. Pederzoli. Il Giudice di Pace di Bologna si uniforma all’indirizzo del Tribunale in tema di mandati CARD ed interventi volontari. Ritiene dovuto il risarcimento in via presuntiva del danno da fermo tecnico (quantificato in € 50,00 giornalieri) e il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale (nella misura € 400,00 su di una sorte di € 3.600). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 13 gennaio 2015, n. 70. est. dott.   Antonio Pederzoli. La cessione del credito r.c. auto costituisce attività di finanziamento ove vi sia una operazione di sconto bancario, ovvero in presenza della consegna, come controprestazione, da parte del cedente, di una qualche somma di danaro. La cessione del credito a favore di una cooperativa di carrozzeria, senza altra controprestazione, da parte del cedente, che la consegna del mezzo riparato dal carrozziere, non è una attività di finanziamento, ma piuttosto una attività volta a prestare un servizio alle carrozzerie associate, che possono in questo modo evitare di chiedere anticipazioni ai loro clienti e acquisire più facilmente clientela. Le competenze vengono tratte non dal danneggiato, ma bensì dall’assicuratore, il quale, peraltro, ben potrebbe evitare tale aggravio provvedendo alla celere definizione della questione nei rigorosi termini di legge. Scarica la sentenza: Pederzoli01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 31 marzo 2014 n. 1.923 est. Dott. Pederzoli. Come abbiamo già illustrato qui ormai Giudice di Pace di Bologna, Tribunale di Bologna e Corte di Cassazione si sono espressi in maniera unanime a favore dell’autonoma risarcibilità del cosiddetto “danno morale”. Il dolore non è stato abolito per legge, così come per legge non si possono abolire i danni fisici (si vedano alcune interpretazioni, francamente incomprensibili, della L. 27/12… ma anche su questo il tempo renderà giustizia). Ora anche il Coordinatore dell’ufficio interviene autorevolmente sull’argomento sventando definitivamente qualsiasi tentativo riduzionista. Secondo il Giudice di Pace l’interpretazione corretta delle sentenze gemelle impone al Giudicante di riconoscere una “ulteriore somma ai fini della personalizzazione del danno” determinata, in questo caso, nel 30% rispetto al Danno Biologico. Inoltre, è dovuto il risarcimento delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale dimostrate tramite la produzione di fattura (qui liquidate in € 880,00 a fronte di un danno compreso nello scaglione fra € 1.000 ed € 5.000). Scarica la sentenza: Pederzoli 01