Giudice di Pace di Bologna, sentenza 8 agosto 2016, n. 2.368, est. dott. Perseo. L’attività svolta da un soggetto economico (nel caso una cooperativa di carrozzerie) al fine di fornire un servizio alla clientela della carrozzeria associata, servizio tale da consentire al danneggiato dal fatto illecito di ottenere un veloce ripristino del mezzo e in seguito, tramite la cessione del credito, il risarcimento del danno arrecato dal responsabile dell’ evento dannoso, non può considerarsi finanziamento al pubblico, e quindi non è vietata ai sensi di cui all’art. 106 TUB. Scarica la sentenza: Perseo 01