220px-SyringomyeliaGiudice di Pace di Bologna, sentenza 10 luglio 2014, n. 4.130 est. dott. Francesco Fiore. Fermo il fatto che le norme di cui ai commi 3 ter e 3 quater di cui all’art. 32 L. 27/2012 non escludono la risarcibilità del danno da invalidità permanente minore, ove vi sia un riscontro clinico preciso ed affidabile (come da giurisprudenza di merito estesamente richiamata in sentenza), occorre sottolineare che tale disciplina non si applica ai sinistri occorsi prima dell’entrata in vigore della norma. Infatti le norme processuali relative ad ammissibilità ed efficacia delle prove civili non hanno natura processuale ma sostanziale (Cass. Civ. 4225/07). Il danno da sofferenza (danno morale) deve essere liquidato in aggiunta al danno biologico su univoca indicazione della Corte di Cassazione (sent. 3 marzo 2009, n. 5.057), del legislatore (DPR 3 marzo 2009 n. 37) e delle corti di merito. Scarica la sentenza: Fiore 03

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 6 marzo 2013, est. dott. Francesco Fiore. In base alla L. 69/09 la motivazione della pronuncia può esporre le ragioni giuridiche di una decisione attraverso il richiamo di precedenti conformi. La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Richiamati quindi tutti i precedenti in termini, non può tacersi il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Fiore 03.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 956, est. avv. Francesco Fiore. Qualora ad una fattispecie dannosa sia astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. e il danneggiato decida di non avvalersene, rivolgendo tutte le sue domande non alla propria compagnia ma alla compagnia assicuratrice del responsabile, l’intervento di quella nella causa intentata contro questa è inammissibile per orientamento unanime di copiosissima giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna.

Qualora dal sinistro derivino lesioni di minore entità ex art. 139 C.d.A. il danno morale è sempre risarcibile (quale componente all’interno della più ampia categoria di danno non patrimoniale) ove il fatto genetico sia configurabile, anche astrattamente, come reato. Le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 investono il Giudicante del compito di procedere ad una adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

La definizione di danno biologico di cui all’art. 138 C.d.A. non fa alcun riferimento al “dolore” ed alla “sofferenza”: la tesi secondo cui ciò comporta la necessità, da parte del Giudice, di procedere ad una quantificazione “ulteriore” del danno biologico così come tabellato dal codice, trova molteplici riscontro: la giurispudenza di merito, quella della Suprema Corte, la legge (si vedano i DPR 81/09 e 37/09) e le tabelle del Tribunale di Bologna del 2009. Tutti questi precedenti depongono a favore di una valutazione presuntiva dello stesso danno  che viene liquidata in un terzo del danno biologico tabellare.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 31 maggio 2011 n. 4.954, est. dott. Francesco Fiore. In caso di danno fisico cagionato da r.c. automobilistica, la componente di danno biologico relativa al ristoro del danno morale (da sofferenza) deve essere risarcita in aggiunta al risarcimento spettante in base alle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A.. La maggiorazione di un quinto di cui allo stesso art. 139 è relativa infatti a specifici aspetti “dinamico relazionali” che nulla hanno a che vedere con il danno biologico. Tale conclusione deriva dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione chiarificatrici della decisione delle Sezioni Unite, ed anche dal DPR 3 marzo 2009 n. 37 e DPR 30 ottobre 2009 n. 181 che hanno normato in altra sede gli indennizzi prevedendo il risarcimento dello stesso danno da sofferenza. Scarica la sentenza: Fiore 01.pdf

L’inammissibilità dell’intervento volontario in indennizzo diretto è ormai Giurisprudenza Consolidata presso il Foro di Bologna.

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 26 gennaio 2011, Est. avv. Tarantino. Scarica l’ordinanza: Tarantino IV.pdf

Giudice di Pace di Bologna,  ordinanza del 7 febbraio 2011, Est. dott. Fiore. Scarica l’ordinanza: Fiore Int. Vol.pdf

Nel frattempo la compare su Archivio Giuridico della Responsabilità Civile e dei Trasporti un’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli 29 ottobre 2010 n. 4544 (est. dott. Meliota), che, sulla scorta di Cass. Civ., 4 maggio 1999, n. 4430, condanna la compagnia interveniente alla refusione delle spese di lite.

La decisione viene pubblicata con commento dell’avv. Paolo Minucci del Foro Partenopeo. Scarica l’ordinanza:  intervento volontario -Arch.giur. circ. 1.2011.pdf