Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 marzo 2009, n. 23.070/c, est. Dott. Magagnoli – Il principio di libera cedibilità dei crediti affermato dall’art. 1260 c.c. è derogabile solo da una pattuizione delle parti o da espresse deroghe di legge. In mancanza di queste (come nel caso di credito nascente da un sinistro stradale) il credito deve intendersi liberamente cedibile. L’art. 149 C.d.A. individua un nuovo legittimato passivo tenuto al risarcimento, senza escludere tuttavia la responsabilità generale prevista dall’art. 2043 c.c. e la conseguente legittimazione del proprietario e del conducente responsabili di un sinistro stradale.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 dicembre 2007 n. 12.097, est. dott. Samaritani – L’art. 148 C.d.A. non prevede alcuna sanzione di improcedibilità a carico di parte danneggiata, qualora questa provveda alla riparazione del danno prima dell’intervento peritale e dell’accertamento assicurativo. Anche nel merito la domanda di risarcimento merita accoglimento qualora sia supportata da idonea prova del danno (ad esempio fotografica) e anche in mancanza di accertamento diretto dello stesso da parte del perito assicurativo.

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Tribunale Civile di Bologna, Sezione III, Ordinanza del 15 luglio 2008, Est. Dott.ssa Candidi Tommasi. Le sanzioni di improcedibilità stabilite dall’art. 148 C.d.A. non devono essere lette su di un piano astratto, ma con riferimento al caso concreto ed alla loro finalità di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un’offerta pre-giudiziale. In particolare non  sono causa di improcedibilità la mancata comunicazione del codice fiscale o dei redditi del danneggiato (qualora quest’ultimo non richieda ristoro da inabilità specifica). L’esplicito rigetto della domanda risarcitoria da parte dell’assicuratore rende superflua l’osservanza degli oneri imposti al danneggiato dall’art. 148 C.d.A..

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Giudice di Pace di Como, sentenza n. 400/08 dell’11 marzo 2008 Est. Capotosto – Qualora venga richiesto il risarcimento di un danno sulla base dell’esibizione di una ricevuta fiscale emessa da un autoriparatore, tale danno deve essere risarcito assumendo come parametro il costo orario esposto dallo stesso autoriparatore, purchè tale costo orario rispetti i massimi tariffari indicati dalla associazione di categoria di appartenenza.

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Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 42/09 del 3 febbraio 2009, est. avv. Toma – Il noleggio di un mezzo sostitutivo, in quanto causalmente connesso con il fatto dannoso, è pacificamente risarcibile. Il rilievo di crediti da fatto illecito tramite cessione non costituisce “attività di finanziamento” e quindi non contravviene ai divieti di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario. I crediti da fatto illecito sono liberamente trasferibili e, sorgendo al momento del fatto, non è fondata l’eccezione intesa ad affermare la loro inesistenza al momento della cessione.

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Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 24.281/09 del 22 aprile 2009, est. Avv. Tanzi.

Il credito derivante da fatto illecito sorge al momento del fatto. La circostanza che sia non liquido nè esigibile non incide sugli effetti traslativi della cessione, che sono istantanei. Attraverso il contratto di cessione il cessionario subentra nella stessa posizione di fatto e processuale del cedente, e può quindi esperire l’azione di cui agli art. 144 e 149 C.d.A.

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