Dal sito del collega Michele Liguori

Sinistro mortale, abuso del diritto e infrazionabilità della domanda: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso del danneggiato, ha affermato i seguenti principi di diritto (il primo ed il terzo assolutamente innovativi):
– non costituisce abuso del diritto frazionare la domanda risarcitoria in sede civile per i danni al motoveicolo e in sede penale – mediante costituzione di parte civile e chiamata in causa dei responsabili civili – per i danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto;
– la successiva definizione del procedimento penale mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., comporta il venir meno dell’obbligo del giudice penale di pronunciare sulle domande civili;
– la successiva azione proposta in sede civile dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto, già richiesto con la costituzione di parte civile, non è una scelta liberamente adottata diretta a parcellizzare il credito vantato, non costituisce abuso del diritto ed è perfettamente ammissibile e proponibile.

Scarica la sentenza: Cass. Civ. 929 2017

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 26 luglio 2016, n. 2.198, est. dott. Antonio Pederzoli. L’ipotesi di improcedibilità dell’azione per frazionamento del singolo credito risarcitorio non si pone ove la titolarità del credito sia stata differenziata tramite cessione di una parte di esso. In questo caso, stante la differente identità dei titolari, non può aversi il cosiddetto “frazionamento”. Comunque la conseguenza del frazionamento non è né può essere la perenzione della parte di credito reclamata in seconda istanza, ma bensì la semplice penalizzazione in punto alla regolazione delle spese di lite (Cass. Civ. 30 giugno 2015 n. 13.413). Scarica la sentenza: Pederzoli 02

Giudice di Pace di Budrio, ordinanza 18 settembre 2013, est. dott.ssa Maria Grazia Parenti. Qualora tre azioni nascano dal medesimo fatto illecito ma siano esercitabili da tre soggetti diversi così come diverso è il momento in cui il diritto diviene esercitabile (per il diverso momento di consolidamento dei postumi nei soggetti fisicamente danneggiati) non è ravvisabile alcuna volontaria e colpevole moltiplicazione artificiale di procedimenti, a meri fini locupletativi e comunque con abuso dello strumento processuale. Scarica l’ ordinanza: Parenti 07