Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2015, n. 969, est. Avv. Trincanato. La facoltà di cessione del credito r.c. auto è stata affermata da giurisprudenza univoca della Suprema Corte (fra le molte Cass. Civ. 3 ottobre 2013 n. 22.601, ordinanza 1 luglio 2009 n. 11.095), il cessionario ottiene quindi i poteri connessi all’esercizio del credito (fra qui quello di procedere giudizialmente per far valere il diritto). Spetta anche, in quanto eventualmente ceduto, il cosiddetto danno “da fermo tecnico” consistente nella impossibilità di di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni dell’auto, da intendersi in re ipsa, ovvero insito nel fatto stesso della perdita di disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o mancato guadagno. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 settembre 2016, n. 428, est. avv. Zardi. La cessione del credito r.c. auto alla carrozzeria (che non costituisce in alcun modo violazione del precetto di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) è perfettamente valida ed opponibile all’assicuratore. Al contrario quest’ultimo non può pretendere di limitare la propria prestazione sulla base di clausole intese a vincolare il danneggiato alla riparazione presso officine convenzionate. Tali clausole non sono opponibili in quanto, a mente di Cass. Civ. ordinanza 13 aprile 2012 n. 5.928, anche ove il danneggiato ricorra alla cosiddetta procedura di risarcimento diretto, il titolo dell’azione è aquiliano. Scarica la sentenza: Zardi 01

Dal Blog del Carrozziere

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 febbraio 2015 n. 390 est. Avv. Giurato In regime di “indennizzo diretto” non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. (Cass. Civ. ord. 5.928/12). Ne consegne che le clausole limitative del risarcimento inserite nel contratto assicurativo non sono opponibili al danneggiato dall’assicuratore. Scarica la sentenza: sentenza 5 febbraio 2015 n. 390

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Per contrastare le gravi misure annunciate alcuni giorni orsono dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico On. Simona Vicari diverse associazioni, fra cui ANEIS, hanno collaborato con la redazione del sito “il Tempario” (www.tempario.it) al varo di una campagna per la difesa della libertà di riparazione e della cedibilità dei crediti r.c. auto. Riteniamo infatti che asservire le carrozzerie indipendenti all’oligopolio assicurativo sia l’ennesimo errore: evidentemente dieci anni non sono bastati per fare capire al legislatore che i regali alle assicurazioni non si traducono mai in vantaggi per gli assicurati. Nell’estremo tentativo di evitare l’irreparabile la campagna “Libertà di Riparazione – Diritto del Danneggiato” intende sensibilizzare i centri decisionali competenti attraverso l’invio di tante comunicazioni a mezzo fax e mail: gli associati ANEIS sono invitati a partecipare scaricando, firmando e spedendo la lettera appositamente predisposta: Campagna Libertà di Riparazione – Diritto del Danneggiato.pdf

Segnalata dall’avv. Andrea Valerio del Foro di Padova

Giudice di Pace di Prato, sentenza 19 ottobre 2012 n. 1.204, est. Avv. Pietro Vittorio Trolli. Non può imporsi al danneggiato di rivolgersi, per le riparazioni del veicolo, al “migliore offerente” essendo legittimo e lecito affidare l’incarico del ripristino di un’automobile ad una ditta che riscuota la fiducia del proprietario.

Il danneggiato r.c. auto riveste una posizione assimilabile a quella del contraente debole, quindi ha diritto di farsi assistere da un professionista, con conseguente ristoro delle spese sostenute prima dell’instaurazione della lite. Scarica la sentenza: Trolli 01.pdf

Segnalata dall’avv. Antonio Francesco Rizzuto del Foro di Bologna

Tribunale di Prato, sentenza 10 ottobre 2012 n. 4.496, est. Dott.ssa Raffaella Borgi. Il danneggiamento dell’automobile non si esaurisce in un puro e semplice danno patrimoniale, dal momento che l’automobile possiede, oltre al valore per così dire statico, anche un’utilità pratica rilevante, consentendo lo spostamento del suo proprietario. Questa considerazione permette al giudicante di accogliere una richiesta di risarcimento avente ad oggetto non il semplice controvalore economico dell’automiobile danneggiata, ma il costo, sebbene più oneroso, necessario alla riparazione del mezzo. Tale valutazione viene attuata dal giudice valendosi delle prerogative di discrezionalità riconosciute dall’art. 2058 c.c.. Scarica la sentenza: Borgi 01.pdf