Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 ottobre 2012 n. 6.859, est. avv. Riverso Il danno morale, in caso di invalidità permamente liquidata ex art. 139 C.d.A. [nel caso di specie, un danno biologico pari all’1 e mezzo per cento] deve essere liquidato quale dimensione del danno biologico, ed in particolare della sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima. A ciò si perviene, nell’ottica della corresponsione di un risarcimento integrale, attraverso la personalizzazione del punto tabellare, in una misura che, nel caso, viene ritenuto equo quantificare in un terzo dell’intero danno fisico (temporaneo e permanente) patito dalla vitttima. Scarica la sentenza: riverso 01.pdf

Ho presentato una relazione all’incontro:

Rifelssi ed effetti dell’art. 32 commi 3 ter e 3 quater l. 27/12 nella liquidazione del danno da lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Carico le slide degli interventi del Prof. Minarini e mio:

Slides intervento Prof. Minarini.ppt

Slide intervento Avv. Bordoni.pptx

Questa è la trascrizione del mio intervento:

Intervento avv. Bordoni.doc

Ed ecco il quesito adottato dai fori del Triveneto, che risulta essere perfettamente in linea con le conclusioni condivise del corso:

VERBALE GDP CON QUESITO.doc

VERBALE SMLT – COORDINAMENTO GDP VENETO.docx

Ecco il quesito proposto, nel corso del convegno, dal Prof. Flavio Peccenini:

quesito proposto dal Prof. Peccenini.doc