Tribunale di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 891 est. dott. Iovino; l’assicuratore costituito dà per ammesse le circostanze non specificamente contestate ex art. 115 c.p.c., che si devono ritenere provate specialmente in presenza di un apparato probatorio completo ed esauriente (modulo di constatazione amichevole a doppia firma, foto, etc…) anche laddove il consulente tecnico, con motivazione non convincente, giunga a diverse conclusioni.

Dovendosi quindi liquidare integralmente il danno, spetta ulteriormente all’attore anche il nolo del mezzo sostitutivo, nella misura in cui è provato ed entro il ragionevole limite del costo commerciale usuale del servizio.

Infine laddove la compagnia assicurativa abbia inviato offerta reale dopo la notifica dell’atto di citazione, comunque non correttamente intestata, tale offerta non può costituire argomento atto a giustificare una compensazione parziale delle spese di soccombenza, avendo comunque trovato la ragione attorea sostanziale soddisfazione solo in esito alla procedura giudiziale.

Scarica la sentenza: Iovino 01

 

Tribunale di Bologna, sentenza 23 febbraio 2016 n. 20.190, est. dott. Arceri. Spettano al danneggiato r.c. auto sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria (ovviamente per le lesioni, ove si utilizzi una tabella già rivalutata, spettano solo gli interessi). Spetta altresì il danno morale (sofferenza subiettiva) anche in presenza di danni fisici non ingenti. Inoltre una valutazione anche ridotta del danno biologico in sede di causa rispetto quella stragiudiziale non giustifica una compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. Scarica la sentenza: Arceri 02

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 giugno 2015, n. 1.912 est. Avv. Niutta In r.c. auto, laddove l’assicuratore offra in maniera non concordata, a tacitazione delle richieste dell’attore, una somma comprensiva della sorte e degli onorari dovuti per l’ assistenza legale giudiziale, unilateralmente determinati nell’importo, e non comprensivi del rimborso delle spese borsuali e degli onorari di assistenza stragiudiziale, il Giudice deve provvedere integrando la somma, se congruamente quantificata, con queste due voci, il cui rimborso è necessario e conseguenza fisiologica del riconoscimento di responsabilità e del ritardo nell’adempimento. Scarica la sentenza: Niutta 01

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 27 settembre 2010 n. 290, est. Avv. Parenti  Il Giudice di Pace di Budrio conferma l’orientamento in tema di danno morale e riconosce la risarcibilità delle spese sostenute dal danneggiato per l’esecuzione di una relazione medico legale di parte nella fase precedente il giudizio. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf;

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 3 giugno 2010 n. 246, est. Avv. Parenti. Qualora una vittima della strada abbia esperito procedimento di cui all’art. 21 D. Lgsl. 28 agosto 2000 n. 274, e qualora tale procedimento si sia concluso con declaratoria di non luogo a procedere ex art. 35 della stessa norma, le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza legale in sede penale, possono essere ripetute quale voce risarcitoria in sede civile. E’ pure risarcibile il danno da invalidità specifica temporanea patito dalla casalinga assumendo come parametro il costo di una collaboratrice familiare per quattro ore giornaliere. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf

 

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 15 marzo 2010 n. 115, est avv. Maria Grazia Parenti. In caso di adempimento integrale della compagnia assicuratrice che pervenga dopo il perfezionarsi della notifica dell’atto di citazione è dovuto il ristoro delle spese di soccombenza processuale in ossequio al c.d. princio della “soccombenza virtuale”. Parenti 01.pdf