Anche in indennizzo diretto sono dovuti gli onorari per gli interventi necessari e complessi, o quando la compagnia non metta a disposizione del danneggiato la necessaria “assistenza tecnica”

La Corte di Cassazione interviene per fare chiarezza sull’articolo 9 secondo comma DPR 254/06, specificando che, anche nel caso il danneggiato abbia utilizzato la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto” il rimborso delle spese di assistenza professionale è dovuto ogni volta la compagnia non abbia offerto l’ “assistenza tecnica” di cui all’art. 9 secondo comma del regolamento attuativo e in tutti i casi l’istruzione della richiesta risarcitoria presenti delle difficoltà. In questo senso la Corte di Cassazione dichiara la nullità (e quindi l’inapplicabilità) della norma, ove escluda la risarcibilità di questa posta di danno, anche ove l’assistenza tecnica si sia dimostrata necessaria. Di converso non è risarcibile (sempre in caso di indennizzo diretto) l’assistenza “non necessaria” ovvero prestata per sinistri particolarmente semplici o di lieve entità. Scarica la sentenza: Cass. civ. n. 11154_2015 29.05.2015

Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, sentenza 16 aprile 2014 n. 20.563, est. Pres.te dott.ssa Anna Maria Drudi. Il “mandato” CARD è espressamente conferito per i sinistri “rientranti nell’applicazione dell’art. 149”. Ne consegue che se il danneggiato opta per la procedura cosiddetta ordinaria ex art. 148 C.d.A. la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione di questa diversa azione. Il mandato peraltro è espressa derivazione di una altrettanto illegittima premessa, ovvero che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A. è considerata dalle imprese come “obbligatoria”: premessa che, ponendosi in illegittimo contrasto con l’art. 149 C.d.A. come costituzionalmente interpretato dall’Alta Corte.

Né può essere invocato l’istituto della delegazione cumulatoria non liberatoria ex art. 1268 c.c., in quanto sotto il profilo sostanziale tale artificio avrebbe l’effetto di frustrare il diritto del danneggiato di rivolgersi al responsabile così come previsto dalla Corte Costituzionale, il che esclude che l’interesse dell’assicuratore all’intervento possa ritenersi meritevole di tutela.

Sotto il profilo processuale non può poi omettersi di considerare l’anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile proponesse a sua volta domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti dell’attore e della sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa dell’originale convenuta e dunque con la presenza di entrambe le assicurazioni sia in proprio sia nel loro reciproco interesse a parti invertite, ove sono del tutto palesi i profili di conflitto di interesse correlati e senz’altro non ammissibili.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 956, est. avv. Francesco Fiore. Qualora ad una fattispecie dannosa sia astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. e il danneggiato decida di non avvalersene, rivolgendo tutte le sue domande non alla propria compagnia ma alla compagnia assicuratrice del responsabile, l’intervento di quella nella causa intentata contro questa è inammissibile per orientamento unanime di copiosissima giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna.

Qualora dal sinistro derivino lesioni di minore entità ex art. 139 C.d.A. il danno morale è sempre risarcibile (quale componente all’interno della più ampia categoria di danno non patrimoniale) ove il fatto genetico sia configurabile, anche astrattamente, come reato. Le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 investono il Giudicante del compito di procedere ad una adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

La definizione di danno biologico di cui all’art. 138 C.d.A. non fa alcun riferimento al “dolore” ed alla “sofferenza”: la tesi secondo cui ciò comporta la necessità, da parte del Giudice, di procedere ad una quantificazione “ulteriore” del danno biologico così come tabellato dal codice, trova molteplici riscontro: la giurispudenza di merito, quella della Suprema Corte, la legge (si vedano i DPR 81/09 e 37/09) e le tabelle del Tribunale di Bologna del 2009. Tutti questi precedenti depongono a favore di una valutazione presuntiva dello stesso danno  che viene liquidata in un terzo del danno biologico tabellare.

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Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 9 febbraio 2012, est. dott.ssa Camerani. In sede di indennizzo diretto il mandato con il quale la compagnia del danneggiato si costituisce nel giudizio da questi intentato contro il danneggiate ed il suo assicuratore, è nullo perchè contrario a norme imperative ed in violazione delle norme vigenti in materia di risarcimento danni da incidente stradale. Scarica l’ordinanza: Camerani 02.pdf

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 15 aprile 2011 n. 32.550 (est. Vincenzo Castelluzzo). E’ procedibile l’azione intentata secondo di dettami di cui alla Sentenza Corte Costituzionale 10 giugno 2009 n. 180 nei confronti del Responsabile Civile e del suo assicuratore, anche qualora la trattativa stragiudiziale sia stata intrattenuta con la compagnia del danneggiato. Spetta il rimborso delle spese di noleggio per il tempo necessario alla riparazione del mezzo e delle spese sostenute per l’assistenza stagiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Castelluzzo 01.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 30 dicembre 2009, n. 20842/09 est. Marulli. L’azione ex art. 149 C.d.A. proposta nei confronti dell’assicuratore del danneggiato, si somma, e non si sostituisce alle azioni tradizionali date, ex art. 144 C.d.A. contro il responsabile civile ed il suo assicuratore. Tali rimedi giudiziali possono essere esperiti anche congiuntamente. Scarica la sentenza:Marulli 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 marzo 2009, n. 23.070/c, est. Dott. Magagnoli – Il principio di libera cedibilità dei crediti affermato dall’art. 1260 c.c. è derogabile solo da una pattuizione delle parti o da espresse deroghe di legge. In mancanza di queste (come nel caso di credito nascente da un sinistro stradale) il credito deve intendersi liberamente cedibile. L’art. 149 C.d.A. individua un nuovo legittimato passivo tenuto al risarcimento, senza escludere tuttavia la responsabilità generale prevista dall’art. 2043 c.c. e la conseguente legittimazione del proprietario e del conducente responsabili di un sinistro stradale.

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Alcune massime di sentenze in merito alla facoltatività della procedura di indennizzo diretto ed alla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale pubblicate su Archivio Giuridico della Circolazione e dei Trasporti di aprile 2009. Per nulla condivisibile la massima sulla Ordinanza n. 441/08 della Corte Costituzionale che si allega per completezza.

Scarica il pro memoria di Archivio Giuridico: Indennizzo diretto.pdf

Scarica l’Ordinanza n. 441/08 della Corte Costituzionale:ORDINANZA N44108.doc

Sempre in tema di facoltatività della procedura di indennizzo diretto segnaliamo l’ordinanza resa dal Giudice di Pace di Bologna il 30 marzo 2009, est. dott. Vittorini con la quale viene si riconosce la potestà del danneggiato di agire contro la propria compagnia ovvero contro quella del responsabile civile:

Scarica l’Ordinanza: Vittorini 01.pdf