Giudice di Pace di Bologna, sentenza 8 agosto 2016, n. 2.368, est. dott. Perseo. L’attività svolta da un soggetto economico (nel caso una cooperativa di carrozzerie) al fine di fornire un servizio alla clientela della carrozzeria associata, servizio tale da consentire al danneggiato dal fatto illecito di ottenere un veloce ripristino del mezzo e in seguito, tramite la cessione del credito, il risarcimento del danno arrecato dal responsabile dell’ evento dannoso, non può considerarsi finanziamento al pubblico, e quindi non è vietata ai sensi di cui all’art. 106 TUB. Scarica la sentenza: Perseo 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza parziale 23 gennaio 2015 n. 292 est. Caretti “Dall’esame del contratto di cessione di credito prodotto in atti non appare in alcun modo provato che la società Rete dei Carrozzieri abbia assunto il ruolo di finanziatore. Infatti l’attività della Rete dei Carrozzieri non sembra qualificarsi come attività di finanziamento, ma piuttosto come attività volta a prestare una serie di servizi ai propri associati, che non desiderano occuparsi direttamente delle pratiche relative al recupero del credito, preferendo servirsi di un soggetto esterno ed a evitare agli associati stessi di restare in esborso delle somme dovute alla carrozzeria.” Scarica la sentenza: doc06895520150205145414

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 13 gennaio 2015, n. 70. est. dott.   Antonio Pederzoli. La cessione del credito r.c. auto costituisce attività di finanziamento ove vi sia una operazione di sconto bancario, ovvero in presenza della consegna, come controprestazione, da parte del cedente, di una qualche somma di danaro. La cessione del credito a favore di una cooperativa di carrozzeria, senza altra controprestazione, da parte del cedente, che la consegna del mezzo riparato dal carrozziere, non è una attività di finanziamento, ma piuttosto una attività volta a prestare un servizio alle carrozzerie associate, che possono in questo modo evitare di chiedere anticipazioni ai loro clienti e acquisire più facilmente clientela. Le competenze vengono tratte non dal danneggiato, ma bensì dall’assicuratore, il quale, peraltro, ben potrebbe evitare tale aggravio provvedendo alla celere definizione della questione nei rigorosi termini di legge. Scarica la sentenza: Pederzoli01

Dal sito di ANEIS:

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Parlando di Cessione di Credito nelle Stanze della Cassazione

Come preannunciato, il Consigliere ANEIS Avv. Marco Bordoni ed una attenta rappresentanza di soci hanno parteciapato all’incontro tenutosi a Roma lo scorso 25 giugno, un convegno organizzato dal locale Ordine degli Avvocati dal titolo La Cessione di Credito e L’Azione di Risarcimento. Mettiamo a disposizione dei visitatori del sito una relazione descrittiva degli interventi del Prof. Giorgio Gallone e del Presidente Giovanni Battista Petti, e l’integrale relazione dell’avv. Marco Bordoni: Roma, 25 giugno 2013, relazione ed intervento dell’avv. Bordoni di ANEIS[1].pdf. Quest’ultima relazione è stata accompagnata dalla proiezione di slide che pure si mettono a disposizione: slide intervento avv. Bordoni.pptx

Tribunale di Termini Imerese, sentenza 4 gennaio 2011 n. 2, est. Dott. Cammarata. “In applicazione del principio sull’oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c., deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 6.6.1978 n. 2.798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovuto decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e le possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art. 1266 c.c. che si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2004 n. 21.192).” Sussiste, dunque, la legittimazione della società cessionaria a chiedere il risarcimento del danno. Scarica la sentenza: Termini Imerese.pdf

Iniziamo la pubblicazione delle interessanti sentenze messe a disposizione dall’avv. Salvatore Barrale di Palermo:

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 13 gennaio 2009 n. 38, est. dott.ssa Napoli. Il giudice, nel confermare la validità della cessione di credito effettuata da un danneggiato r.c. auto a favore di una società di servizi, conferma altresì la congruità della fattura di riparazione in quanto in responsabilità civile, qualora si tratti di fatture che comprovano l’effettivo esborso, il danneggiante che ritenga tale esborso eccessivo ha l’onere di provare quali voci, presenti nella fattura, siano non congrue. L’esborso conseguente al noleggio di una vettura sostitutiva deve ritenersi diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, essendo del tutto irrilevante. Scarica la sentenza: Napoli01.pdf

Giudice di Pace di Lercara Friddi, sentenza 2 ottobre 2008, n. 659, est. dott. Sorce. La cessione di credito è inquadrabile fra i negozi a causa variabile: al pari di tutti gli atti traslativi può rientrare, di volta in volta, nell’uno o nell’alto tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e cosi via) a seconda del titolo o della causa che lo giustifica: e la disciplina cui essa sarà soggetta sarà di volta in volta quella propria del tipo contrattuale adottato, rispetto al quale le norme speciali sulla cessione che ne regolano gli effetti sono meramente integrative. In ogni caso l’effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione. Tuttavia l’effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri, In tal caso l’effetto reale si verifica solo quando il credito verrà ad esistenza. Nei limiti in cui è consentito all’autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future è ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista già un rapporto giuridico di base, dal quale possono trarre origine i crediti futuri in modo che questi ultimi siano, sin da quel momento, determinati o determinabili. La cessione di un credito non ancora quantificato ma già esistente in conseguenza di un sinistro stradale è quindi pienamente valida ed efficace. Scarica la sentenza: Sorce01.pdf

 

 

Tribunale di Bologna, ordinanza 1 febbraio 2010 est. dott. Salina. I crediti derivanti da fatto illecito (nella specie), da circolazione stradale, sono liberamente cedibili. Il soggetto che abbia rilevato numerosi crediti nei confronti dello stesso cessionario ha la facoltà di pretendere l’adempimento tramite la proposizione di un’azione giudiziaria unitaria, sommando i singoli valori al fine della determinazione della competenza. Il danno relativo al noleggio di un’auto sostitutiva non può essere presunto alla stregua di quello da fermo tecnico, ma deve sottostare al principìo di cui all’art. 1223 c.c. della risarcibilità del danno quale conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, da provarsi in concreto. Scarica l’ordinanza: Salina 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 16 ottobre n. 29.798, est. Monici. La cessione di credito a favore di una società di servizi la cui attività si esplica nell’assistenza stragiudiziale prestata al danneggiato non viola le norme sul Testo Unico Bancario, ed è valida ed efficace. A tal fine puà considerarsi intersa a “perdere la causa in una pletora di eccezioni”. Scarica la sentenza:

http://aniadelenda.myblog.it/media/01/01/1955340513.pdf