Tribunale di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 891 est. dott. Iovino; l’assicuratore costituito dà per ammesse le circostanze non specificamente contestate ex art. 115 c.p.c., che si devono ritenere provate specialmente in presenza di un apparato probatorio completo ed esauriente (modulo di constatazione amichevole a doppia firma, foto, etc…) anche laddove il consulente tecnico, con motivazione non convincente, giunga a diverse conclusioni.

Dovendosi quindi liquidare integralmente il danno, spetta ulteriormente all’attore anche il nolo del mezzo sostitutivo, nella misura in cui è provato ed entro il ragionevole limite del costo commerciale usuale del servizio.

Infine laddove la compagnia assicurativa abbia inviato offerta reale dopo la notifica dell’atto di citazione, comunque non correttamente intestata, tale offerta non può costituire argomento atto a giustificare una compensazione parziale delle spese di soccombenza, avendo comunque trovato la ragione attorea sostanziale soddisfazione solo in esito alla procedura giudiziale.

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