Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 febbraio 2017 n. 284, est. Avv. Trincanato. Con l’usuale profondità argomentativa il Giudice di Pace esamina i problemi della legittimità dell’ intervento volontario della compagnia gestionaria CARD (ove venga disatteso dal danneggiato il risarcimento diretto), della legittimità della cessione di credito in RC auto, della risarcibilità delle spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo e per l’assistenza tecnica stragiudiziale. In particolare, con riferimento agli ultimi due temi, il Giudice individua correttamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “fermo tecnico” una conferma a contrario della risarcibilità delle spese di noleggio, in quanto documentate, mentre le spese difensive di assistenza legale stragiudiziale vengono altrettanto correttamente inquadrate quali danno conseguenza da liquidarsi separatamente (essendo “funzionalmente autonome”) da quelle giudiziali. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 6 aprile 2016, n. 3.280, est. Zardi. Ove le lesioni siano accertate con criterio clinico ed obiettivo, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 32 comma 3 ter  e 3 quater di cui alla L. 27/12, e non sulla base di semplice sintomatologia soggettiva, e pur in assenza di riscontro strumentale, la consistenza delle lesioni stesse è accertata con obiettività scientifica e riferibilità eziologica al sinistro, motivo per il quale il danno va liquidato integralmente. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016, n. 3.175 est. Trincanato. La dotta sentenza esamina prima il rapporto fra il trattamento INAIL da inabilità lavorativa temporanea (patrimoniale) ed il risarcimento del danno biologico, giungendo alla conclusione che la surroga INAIL per il primo cespite non può aggredire il secondo. Quanto al problema della liquidazione del danno biologico permanente “non strumentalmente accertato” il Giudice di Pace non condivide quell’orientamento del Tribunale di Bologna che si attesta su posizioni negazioniste, ciò alla luce della necessaria lettura unitaria dei due commi (3 ter e 3 quater) dell’art. 32, in quanto l’alternativa spalancherebbe un vuoto di tutela anticostituzionale. La giurisprudenza costituzionale viene invece valutata alla stregua della mancata, effettiva, riduzione dei premi. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2015, n. 969, est. Avv. Trincanato. La facoltà di cessione del credito r.c. auto è stata affermata da giurisprudenza univoca della Suprema Corte (fra le molte Cass. Civ. 3 ottobre 2013 n. 22.601, ordinanza 1 luglio 2009 n. 11.095), il cessionario ottiene quindi i poteri connessi all’esercizio del credito (fra qui quello di procedere giudizialmente per far valere il diritto). Spetta anche, in quanto eventualmente ceduto, il cosiddetto danno “da fermo tecnico” consistente nella impossibilità di di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni dell’auto, da intendersi in re ipsa, ovvero insito nel fatto stesso della perdita di disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o mancato guadagno. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 settembre 2016, n. 428, est. avv. Zardi. La cessione del credito r.c. auto alla carrozzeria (che non costituisce in alcun modo violazione del precetto di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) è perfettamente valida ed opponibile all’assicuratore. Al contrario quest’ultimo non può pretendere di limitare la propria prestazione sulla base di clausole intese a vincolare il danneggiato alla riparazione presso officine convenzionate. Tali clausole non sono opponibili in quanto, a mente di Cass. Civ. ordinanza 13 aprile 2012 n. 5.928, anche ove il danneggiato ricorra alla cosiddetta procedura di risarcimento diretto, il titolo dell’azione è aquiliano. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2015 n. 1.522 est. Trincanato In caso di danno accertato clinicamente, ma strumentalmente non accertato ovvero non accertabile, la L. 27 del 24 marzo 2012 va interpretata in senso costituzionalmente conforme, ovvero consentendo la dimostrazione della lesione con prova ordinaria (art. 2730 e seg. c.c.; 115 c.p.c.) tra cui le prove documentali / sanitarie, le prove testimoniali, le presunzioni nei rigorosi termini di cui all’art. 2729 c.c.. La prova presuntiva non è mai stata esclusa dal legislatore, non essendo più ammissibile desumere tale prova soltanto dalla sintomatologia soggettiva della vittima e, quindi, dovendosi richiedere una presunzione grave e precisa discendente dall’essere stata la menomazione accertata visivamente o strumentalmente. Il danno è quindi risarcibile ogni volta che la sintomatologia soggettiva abbia trovato riscontro in un dato clinico o strumentale. Scarica la sentenza: Trincanato 02