Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 22.529 dell’11 marzo 2009 Est. Dott. Samaritani

In caso di cessione di un credito sorto in occasione di uno scontro fra veicoli, ai fini di determinare la copetenza ex art. 7 c.p.c. occorre tenere conto del fatto costitutivo e non del contratto, essendo quindi il Giudice di Pace competente sino ad € 15.495,00 – Le cessioni di tali crediti sono valide in quanto è cedibile il credito che, pur non ancora quantificato nell’ammontare, sia già esistente – La cessione di credito non è assimilabile ad un finanziamento: non sono quindi richieste le autorizzazioni prescritte dal D. Lgsl. 1 settembre 1993, n. 385.

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