Giudice di Pace di Imola, sentenza 28 ottobre 2016 n. 343, est. dott.ssa Maria Grazia Rinaldi. Qualora, in caso di trauma cervicale, la dinamica consista in tamponamento lieve, ma tale da infliggere al conducente del mezzo precedente un trauma cervicale inaspettato, non avendo costui il tempo per “preparare” la muscolatura cervicale ad ammortizzare il colpo, possono conseguire effettivamente conseguenze dannose apprezzabili. Infatti il tempo di reazione necessario alla contrazione muscolare è di 200 millesimi di secondo, mentre i danni avvengono 50/70 millisecondi prima che i muscoli possano reagire.

La L. 27/12 contiene disposizioni relative al danno biologico permanente (art. 32, comma 3 ter), e al danno alla persona in genere (art. 32, comma 3 quater). A dispetto del diverso tenore letterale le due nome sono sostanzialmente sovrapponibili, perché usano perifrasi per esprimere gli stessi concetti, e hanno finalità di individuare un criterio ermeneutico da utilizzarsi ai fini del riscontro dell’esistenza delle lesioni. Un’ interpretazione letterale del comma 3 ter porterebbe ad escludere il risarcimento di alcuni danni biologici, nonostante la scienza medica e la corretta applicazione metodologica valutativa medico legale non abbiano dubbi circa la loro effettiva esistenza. L’accertamento strumentale può essere utilizzato nei casi di dubbia interpretazione ai fini del riconoscimento della lesione biologica. Deve comunque essere sufficiente un dato clinico, purché scientificamente compatibile ed adeguatamente connesso all’evento lesivo.

In ragione, poi, della rilevanza penale della condotta tenuta dal conducente antagonista, all’attore compete anche il ristoro del danno morale, alla cui risarcibilità “non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’ autore”.

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Riceviamo dallo Studio Mannacio di Bologna:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2013 n. 1688 est. dott.ssa Maria Grazia Rinaldi; La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore del danneggiato nel processo intentato da questo al responsabile del fatto dannoso sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD ovvero sulla base di un “intervento volontario”. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Tale orientamento merita di essere confermato, non potendosi tacere, fra l’altro, il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Rinaldi03.pdf

Riceviamo dall’avv. Alessandro Moruzzo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 7 agosto 2012 n. 5.715 est. Dott.ssa Rinaldi. Il cosiddetto danno “da fermo tecnico” subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario alle riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa indipendentemente dalla prova specifica. Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo cui esso era destinato, giacchè l’auto anche durante la sosta è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, ed è anche soggetto ad un deprezzamento di valore. Scarica la sentenza: rinaldi02.pdf

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 7 agosto 2012, n. 5.718 est. dott.ssa Rinaldi La liquidazione del danno fisico cosiddetto micropermanente in ambito di responsabilità civile automobilistica non può prescindere dal ristoro della sofferenza soggettiva descritta con la categoria del “danno morale”, che, nel caso vengano utilizzate le tabelle di cui all’art. 139 C.d.A. va quantificato in aggiunta rispetto al danno biologico sia permanente che temporaneo.

A tale conclusione deve pervenirsi richiamando, in primo luogo, l’espresso precetto di cui a C. Cass. 3 marzo 2009 n. 5.057, fatto proprio sia dal Tribunale di Milano che da quello di Bologna (come da note tabelle della terza sezione).

Vanno inoltre ricordati sia il DPR 3 marzo 2009 n. 37 che il DPR 30 ottobre 2009 n. 181 che hanno conferito alla categoria del danno morale una piena autonomia legislativa ed una compiuta definizione.

Infine, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella dei maggiori Tribunali nazionali (Roma, Milano, Bologna e numerosi altri…) concordano, in armonia con la normativa comunitaria, nel ritenere la risarcibilità autonoma di questa voce di danno. Nel caso di specie, vista l’entità delle lesioni (1% in termine di danno biologico) viene ritenuta equa una quantificazione pari ad un quarto dell’intero pregiudizio biologico (temporaneo e permanente). Scarica la sentenza: rinaldi01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 29 dicembre 2011 n. 10.561 est. dott. Nanni. L’intervento volontario della compagnia del danneggiato nella causa da questi intentata al responsabile ed al suo assicuratore è inammissibile per carenza di interesse a contraddire. Scarica la sentenza: nanni.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 17 febbraio 2012, n. 167 est. Dott.ssa Rinaldi la compagnia gestrice non ha alcun interesse a partecipare alla causa intentata dal danneggiato alla compagnia del responsabile. Il Codice delle Assicurazioni prevede solo l’intervento volontario della compagnia che assicura il responsabile civile nel processo intentato seguendo la procedura di indennizzo diretto, che è caso affatto diverso. Per quersti motivi l’intervento volontario della compagnia gestrice deve ritenersi inammissibile. Scarica l’ordinanza: rinaldi.pdf