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 Giudice di Pace di Imola, sentenza 12 novembre 2014 est. Avv. Mariagrazia Parenti. Con una sentenza di eccezionale pregio tecnico e spessore culturale il Giudice di Pace di Imola si pronuncia sulla questione della risarcibilità delle invalidità permanenti clinicamente accertate ma non suscettibili di accertamento strumentale univoco. L’interpretazione della L. 27/12 offerta dal Giudice di Pace è esaustiva e puntuale: la norma richiede un particolare rigore nell’accertamento del danno, e tuttavia i disposti di cui ai famosi commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 sono sovrapponibili. Essendo l’espressione “visiva” palesemente riferita al dato clinico complessivo, si deve che il comma 3 quater orienti l’interpretazione del comma 3 ter, portandoci a ritenere che la sussistenza dei presupposti richiesti per l’accertamento del danno debbano essere alternativi, non cumulativi. Opinando diversamente la norma confliggerebbe con esigenze sistematiche di tutela del diritto alla salute. Nessuna motivata argomentazione contraria risulta contenuta, sul punto, dalla recente sentenza C.Cost. 235/14. Scarica la sentenza: Giudice di Pace di Imola

Giudice di Pace di Budrio, ordinanza 1 luglio 2013, resa nella causa n. RG 65/13, est. Avv. Parenti. L’accertamento tecnico preventivo è una procedura improntata a finalità conciliativa che deve inquadrarsi nell’ambito degli strumenti intesi ad ottenere una risoluzione alternativa della lite. Anche a questo istituto può applicarsi l’art. 699 c.p.c., che espressamente prevede il ricorso all’accertamento tecnico preventivo anche in corso di causa. Nè vale l’obiezione che normalmente la conciliazione a fini deflattivi precede la vertenza, potendosi fare riferimento alla normativa sulla mediazione e conciliazione che espressamente prevede (art. 5 D. Lgsl. 28/10) l’esperimento di ogni tentativo utile alla transazione anche in corso di causa. Scarica l’ordinanza: Parenti 07.pdf

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 19 dicembre 2012 n. 158, est. Avv. Maria Grazia Parenti. Nel caso previsto dall’art. 283, del Codice delle Assicurazioni, comma 1 lettera a), ovvero quando il danno sia stato cagionato da un veicolo non identificato, il comma 2 della stessa norma prevede che ove vi siano “danni gravi alla persona” il risarcimento sia dovuto anche per danni alle cose, con franchigia di € 500,00. L’espressione “lesioni gravi” deve essere interpretata alla luce degli art. 583 e 590 c.p., ovvero con prognosi superiore ai quaranta giorni. Scarica la Sentenza: Parenti 06.pdf

Importanti conferme a sostegno della reale facoltatività dell’indennizzo diretto.

L’intervento volontario della compagnia del danneggiato (convenzione CARD  2010) è inammissibile. Lo afferma  il Giudice di Pace di Bologna, Ordinanza 6 giugno 2011 n. 464 (est. avv. Boni). Scarica l’ordinanza: Boni 02.pdf

Anche il maquillage della CARD 2011 non conosce migliore fortuna. I Giudici di Pace del foro di Bologna non si fanno ingannare. La procura è nulla. Lo afferma il Giudice di Pace di Budrio con ordinanza 13 giugno 2011 n. 15 (est. Avv. Parenti). Scarica l’ordinanza: Parenti 05.pdf

Lo afferma anche il Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 21 giugno 2001 n. 505/11 (est. dott. Giurato). scarica l’ordinanza: Giurato 01.pdf

L’orientamento del Foro di Bologna nel senso di considerare inammissibile l’intervento volontario delle compagnie “gestionarie” in regime di indennizzo diretto, qualora il danneggiato abbia convenuto in giudizio il responsabile ed il suo assicuratore è talmente consolidato da provocare orami una condanna alle spese di lite dell’Interveniente estromesso in relazione al supplemento di attività cui costringe l’attore. Lo stabiliscono due pronuncie del Foro di Bologna ed in particolare: Giudice di Pace di Budrio, sentenza 28 marzo 2011 n. 69 (est. Avv. Parenti). Scarica la sentenza:Parenti06.pdf  E Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 21 aprile 2011 (est. Avv. Tarantino). Scarica l’ordinanza: Tarantino 01.pdf

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 27 settembre 2010 n. 290, est. Avv. Parenti  Il Giudice di Pace di Budrio conferma l’orientamento in tema di danno morale e riconosce la risarcibilità delle spese sostenute dal danneggiato per l’esecuzione di una relazione medico legale di parte nella fase precedente il giudizio. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf;

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 3 giugno 2010 n. 246, est. Avv. Parenti. Qualora una vittima della strada abbia esperito procedimento di cui all’art. 21 D. Lgsl. 28 agosto 2000 n. 274, e qualora tale procedimento si sia concluso con declaratoria di non luogo a procedere ex art. 35 della stessa norma, le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza legale in sede penale, possono essere ripetute quale voce risarcitoria in sede civile. E’ pure risarcibile il danno da invalidità specifica temporanea patito dalla casalinga assumendo come parametro il costo di una collaboratrice familiare per quattro ore giornaliere. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf