Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2014, n. 1.917, est dott.ssa Caretti; in presenza di una danno biologico con invalidità permanente minore ma comunque di significativa entità (nello specifico 6%), la componente di danno biologico riconducibile alla sofferenza soggettiva può essere liquidata nella misura del 50%. Rimborsabili le spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1.045, est. avv. Ettore Braccio; anche in presenza di un danno biologico da invalidità permanente minore è risarcibile il danno morale; sono rimborsabili i costi sostenuti per affrontare un procedimento di mediazione conciliazione disertato dalla controparte. Scarica la sentenza: Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014, n. 443, est. avv. Concetta Riverso; il danno da sofferenza può essere liquidato in aggiunta al danno biologico tabellato, nella fattispecie (invalidità permanente pari al 3%) nella misura di un terzo. E’ risarcibile il danno patrimoniale relativo alla spesa sostenuta dal danneggiato (libero imprenditore) nel periodo di inabilità totale per farsi sostituire sul lavoro da altro professionista. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014 n. 616 est. avv. Riverso la componente di danno biologico descrittiva della sofferenza subiettiva deve essere liquidata in aggiunta rispetto a quanto previsto dalle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., né tale voce può essere contenuta alla misura di un quinto, dal momento che tale limitazione deve intendersi riferita alla diversa fattispecie del danno relazionale, esplicitamente richiamato dalla norma. Parimenti liquidabile il danno da mancato guadagno, anche in presenza di invalidità c.d. micro permanente, qualora venga dimostrato che il lavoratore ha dovuto ricorrere a sostituti, limitatamente al periodo di tempo riconosciuto dal CTU per inabilità temporanea. La sentenza  Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045, est. avv. Braccio; alla somma dovuta quale ristoro del danno c.d. biologico, va aggiunto il ristoro del pregiudizio da sofferenza (c.d. danno morale) ed anche il rimborso delle spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione ove il convenuto non abbia inteso aderirvi. La sentenza Braccio 01

Ormai da anni ci sentiamo ripetere che il danno biologico “assorbe” qualsiasi altra voce: il danno relazionale, quello alla capacità lavorativa generica, e alla fine anche quello morale ed esistenziale. Certo le compagnie assicuratrici hanno interesse a sostenere questa tesi: la “compressione” di ogni aspetto della personalità umana alla sola dimensione “statica” è il preludio necessario al taglio dei risarcimenti da ottenersi a colpi di decreti ministeriali. Ma è davvero così? Alcune pronuncie recenti della Suprema Corte ci permettono di dubitarne.

Ad esempio Cass. Civ. 3 maggio 2012 n. 20.192 sottolinea come sia necessario, nella quantificazione del danno, tenere conto di “tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo”, con particolare riferimento alla tripartizione (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) proposta dalle sentenze 8.827 e 8.828 del 31 maggio 2003. La voce risarcitoria relativa alle compromissioni esistenziali è dunque viva e vegeta, e un elemento a conferma può rinvenirsi proprio negli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, le cui “maggiorazioni” (di un terzo e di un quinto) devono considerarsi appunto relative a tale voce, e non al “danno morale” la cui quantificazione ulteriore, separata ed esterna non è prevista dalla norma (ma è comunque dovuta). Si consiglia di leggere con attenzione la brillante motivazione della sentenza: Cass. Civ. 3 maggio 2012 n. 20192.pdf

Ulteriore conferma del fatto che qualsiasi danno alla persona non si risolve nel danno biologico ci deriva da Cass. Civ. 16 gennaio 2013 n. 908, una sentenza che rinnova i fasti di una categoria quasi dimenticata: il danno alla capacità lavorativa generica (ovvero all’idoneità a svolgere un lavoro anche diverso da quello abituale, ma confacente alle proprie attitudini). La Suprema Corte, rinvredendo il precedente orientamento, afferma che tale danno patrimoniale non è affatto ricompreso nel danno biologico, e deve al contrario essere valutato separatamente, almeno per le lesioni di maggiore entità, con una quantificazione specifica che tenga conto di quanto sia stata lesa l’attitudine generica della vittima a produrre guadagni attraverso l’attività lavorativa. Ecco la sentenza: Cass. Civ. 16 gennaio 2013 n. 980.pdf

Sta ora ai patrocinatori utilizzare i preziosi strumenti offerti dalla Suprema Corte per giungere ad un apprezzamento esauriente dei danni patiti dai loro assistiti.

Tribunale di Bologna, sentenza 21 settembre 2010, n. 20.819, est. Marulli. In tema di danno da insidia, per ritenere integrato il concorso di colpa colposo della vittima, il danneggiante non deve solo provare la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, ma pure la prevedibilità della specifica insidia in cui è incappato (nella specie: il concorso di colpa della vittima è stato escluso in presenza di un rivolo di acqua fuoriscito da un condizionatore d’aria e ghiacciatosi a causa della stagione invernale nei pressi della residenza del danneggiato). La produzione di un contratto di appalto siglato precedentemente al sinistro, e sumato a causa dello stesso, confermata dall’altro contraente nel corso del giudizio, legittima la liquidazione per intero dell’affare sfumato. Scarica la sentenza: Marulli 02.pdf