Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 febbraio 2017 n. 284, est. Avv. Trincanato. Con l’usuale profondità argomentativa il Giudice di Pace esamina i problemi della legittimità dell’ intervento volontario della compagnia gestionaria CARD (ove venga disatteso dal danneggiato il risarcimento diretto), della legittimità della cessione di credito in RC auto, della risarcibilità delle spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo e per l’assistenza tecnica stragiudiziale. In particolare, con riferimento agli ultimi due temi, il Giudice individua correttamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “fermo tecnico” una conferma a contrario della risarcibilità delle spese di noleggio, in quanto documentate, mentre le spese difensive di assistenza legale stragiudiziale vengono altrettanto correttamente inquadrate quali danno conseguenza da liquidarsi separatamente (essendo “funzionalmente autonome”) da quelle giudiziali. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 aprile 2016, n. 3.563, est. Avv. Zardi. In presenza di contestazioni solo generiche e di precisa prova contraria le risultanze della Constatazione Amichevole fanno prova fra le parti. Ove le lesioni siano accertate con criteri clinici ed obiettivi e pur in assenza di riscontro strumentale, la loro esistenza è indubitabile e deve quindi trovare ingresso il risarcimento del danno (che poi deve essere personalizzato con la liquidazione del danno morale). Il danno da mancato reddito per l’artigiano è risarcibile sulla base del reddito effettivo dimostrato e della assenza dal lavoro indicata dal CTU. Infine devono essere risarcite le spese di assistenza stragiudiziale anche ove non sia seguito un accordo, dovendosi valutare, in relazione all’esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata  in funzione dell’ attività compiuta e del diritto al risarcimento. Scarica la sentenza: Zadi01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 22 aprile 2016 n. 3.543, est. Avv. Azzaroli. Il danno così come valutato dal CTU deve essere risarcito a prescindere nella sua componente temporanea e permanente, a cui deve essere aggiunta opportuna personalizzazione. Scarica la sentenza: Azzaroli02

gentilmente segnalata da avv. Antonio Murgo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 3.285 est. Dott.ssa Caretti. Sono risarcibili i danni i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Ai danni temporanei e permanenti deve poi aggiungersi la personalizzazione (danno morale) Scarica la sentenza: Caretti 03

Tribunale di Bologna, sentenza 11 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arceri.

Sul diritto del danneggiato che disapplichi l’indennizzo diretto di rifiutare offerte parziali della compagnia gestionaria. Preliminarmente, osserva il Giudicante che le accuse di abuso del diritto sollevate da parte dell’appellato, per avere parte appellante rifiutato l’offerta di pagamento proveniente da UNIPOLSAI S.P.A., ed insistito nella richiesta di indennizzo da parte dell’assicuratore del responsabile civile, paiono infondate, atteso che l’art. 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, che la stessa parte appellata dà per ammesso, laddove enuncia come con l’introduzione del giudizio che occupa, parte attrice abbia inteso ottenere il ristoro anche del danno rappresentato dal costo del veicolo sostitutivo e per la difesa stragiudiziale, affrontate ante causam.

Sulla validità delle cessioni di credito non ancora quantificato esattamente nell’ammontare in r.c. auto. A nulla quindi vale rilevare, in senso ostativo all’ accoglimento della domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto (20 aprile 2010) la fattura della CARROZZERIA relativa alle riparazioni non era stata ancora emessa (9 giugno 2010), in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di credito presente e non futuro.

Sulla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale. Quanto, poi, alle spese stragiudiziali, valga osservare che l’intervento della società BIZETA è ampiamente documentato, ante causam, dalla corrispondenza versata in causa in prime cure (docc. n. 10 e 11), e pare al riguardo congruo l’importo di € 400 come da fattura in atti, ristorabile anche secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità al proposito, la quale reputa che le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa in lite, costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010)

Scarica la sentenza: Arceri 01

 

Riceviamo dallo Studio Legale dell’ Avv. Alessandro Soffritti, e gentilmente pubblichiamo:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 3.079, est. Dott. Stefano Onofri. Le disposizioni di cui all’art. 32 commi 3 ter e 3 quater della L. 27/12, norme di identico contenuto precettivo e quindi da valutare in maniera uniforme, subordinano la liquidazione del danno fisico al suo accertamento con criteri di obiettiva e rigorosa scientificità, senza possibilità di ritenere la sussistenza del danno basandosi sulle sole dichiarazioni della vittima o su mere supposizioni. Pur in assenza di riscontro strumentale, la lesione fisica (distorsione del rachide cervicale e dolore al ginocchio sinistro) è stata accertata nella CTU con obiettività scientifica e certa riferibilità eziologica al sinistro, in ragione delle risultanze del referto ospedaliero di Pronto Soccorso e del successivo iter clinico. Da liquidarsi le spese di assistenza stragiudiziale quale danno emergente (a mente di Cass. Civ. 997/2010). Scarica la sentenza: Onofri

Si segnala, inoltre, negli stessi termini sostanziali:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 1 aprile 2015, n. 2.427, est. Avv. Maria Teresa Niutta. Ove la sussistenza di un danno sia accertata clinicamente, a mente della L. 27/12 che prevede la possibilità di accertarsi il danno anche “visivamente” ossia attraverso l’ ispezione clinica, lo stesso danno deve trovare ristoro. Il danno biologico da invalidità permanente può quindi essere rilevato anche attraverso accertamento medico legale, il che rende superflua la conferma strumentale. Scarica la sentenza: niutta

Tribunale di Bologna, sentenza del 10 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arcieri. L’articolo 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale. Quindi è infondata l’eccezione di abuso del processo ove parte attrice dimostri fondatamente che la richiesta aveva ad oggetto un adempimento maggiore di quello messo a disposizione.

I crediti nascenti in conseguenza da responsabilità civile automobilistica sono liberamente cedibili. A nulla vale rilevare, in senso ostativo alla domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto la fattura della carrozzeria relativa alle riparazioni non era ancora stata emessa in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di un credito futuro.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere il ristoro delle somme spese per godere di una vettura sostitutiva nel tempo necessario per consentirne la visione ai periti ed effettuare le riparazioni.

Le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa nella lite costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Civ. 997/10).

Scarica la sentenza: Arceri 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 giugno 2015, n. 1.912 est. Avv. Niutta In r.c. auto, laddove l’assicuratore offra in maniera non concordata, a tacitazione delle richieste dell’attore, una somma comprensiva della sorte e degli onorari dovuti per l’ assistenza legale giudiziale, unilateralmente determinati nell’importo, e non comprensivi del rimborso delle spese borsuali e degli onorari di assistenza stragiudiziale, il Giudice deve provvedere integrando la somma, se congruamente quantificata, con queste due voci, il cui rimborso è necessario e conseguenza fisiologica del riconoscimento di responsabilità e del ritardo nell’adempimento. Scarica la sentenza: Niutta 01

Anche in indennizzo diretto sono dovuti gli onorari per gli interventi necessari e complessi, o quando la compagnia non metta a disposizione del danneggiato la necessaria “assistenza tecnica”

La Corte di Cassazione interviene per fare chiarezza sull’articolo 9 secondo comma DPR 254/06, specificando che, anche nel caso il danneggiato abbia utilizzato la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto” il rimborso delle spese di assistenza professionale è dovuto ogni volta la compagnia non abbia offerto l’ “assistenza tecnica” di cui all’art. 9 secondo comma del regolamento attuativo e in tutti i casi l’istruzione della richiesta risarcitoria presenti delle difficoltà. In questo senso la Corte di Cassazione dichiara la nullità (e quindi l’inapplicabilità) della norma, ove escluda la risarcibilità di questa posta di danno, anche ove l’assistenza tecnica si sia dimostrata necessaria. Di converso non è risarcibile (sempre in caso di indennizzo diretto) l’assistenza “non necessaria” ovvero prestata per sinistri particolarmente semplici o di lieve entità. Scarica la sentenza: Cass. civ. n. 11154_2015 29.05.2015

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 27 febbraio 2015, n. 720 est. dott. Pederzoli. Il Giudice di Pace di Bologna si uniforma all’indirizzo del Tribunale in tema di mandati CARD ed interventi volontari. Ritiene dovuto il risarcimento in via presuntiva del danno da fermo tecnico (quantificato in € 50,00 giornalieri) e il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale (nella misura € 400,00 su di una sorte di € 3.600). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2014, n. 1.917, est dott.ssa Caretti; in presenza di una danno biologico con invalidità permanente minore ma comunque di significativa entità (nello specifico 6%), la componente di danno biologico riconducibile alla sofferenza soggettiva può essere liquidata nella misura del 50%. Rimborsabili le spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1.045, est. avv. Ettore Braccio; anche in presenza di un danno biologico da invalidità permanente minore è risarcibile il danno morale; sono rimborsabili i costi sostenuti per affrontare un procedimento di mediazione conciliazione disertato dalla controparte. Scarica la sentenza: Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014, n. 443, est. avv. Concetta Riverso; il danno da sofferenza può essere liquidato in aggiunta al danno biologico tabellato, nella fattispecie (invalidità permanente pari al 3%) nella misura di un terzo. E’ risarcibile il danno patrimoniale relativo alla spesa sostenuta dal danneggiato (libero imprenditore) nel periodo di inabilità totale per farsi sostituire sul lavoro da altro professionista. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 novembre 2014, n. 4.566 (est. Avv. Riverso) Le cessioni di credito in RC auto sono indiscutibilmente valide ed efficaci.  Nel caso in cui il danneggiato abbia deciso di disapplicare la procedura di indennizzo diretto, una offerta incompleta della compagnia gestionaria (incompleta anche solo nel senso che non comprenda il rimborso delle spese di assistenza legale) può essere legittimamente rifiutata. Scarica la sentenza: Riverso 01