Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 aprile 2016, n. 3.563, est. Avv. Zardi. In presenza di contestazioni solo generiche e di precisa prova contraria le risultanze della Constatazione Amichevole fanno prova fra le parti. Ove le lesioni siano accertate con criteri clinici ed obiettivi e pur in assenza di riscontro strumentale, la loro esistenza è indubitabile e deve quindi trovare ingresso il risarcimento del danno (che poi deve essere personalizzato con la liquidazione del danno morale). Il danno da mancato reddito per l’artigiano è risarcibile sulla base del reddito effettivo dimostrato e della assenza dal lavoro indicata dal CTU. Infine devono essere risarcite le spese di assistenza stragiudiziale anche ove non sia seguito un accordo, dovendosi valutare, in relazione all’esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata  in funzione dell’ attività compiuta e del diritto al risarcimento. Scarica la sentenza: Zadi01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 22 aprile 2016 n. 3.543, est. Avv. Azzaroli. Il danno così come valutato dal CTU deve essere risarcito a prescindere nella sua componente temporanea e permanente, a cui deve essere aggiunta opportuna personalizzazione. Scarica la sentenza: Azzaroli02

gentilmente segnalata da avv. Antonio Murgo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 3.285 est. Dott.ssa Caretti. Sono risarcibili i danni i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Ai danni temporanei e permanenti deve poi aggiungersi la personalizzazione (danno morale) Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 6 aprile 2016, n. 3.280, est. Zardi. Ove le lesioni siano accertate con criterio clinico ed obiettivo, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 32 comma 3 ter  e 3 quater di cui alla L. 27/12, e non sulla base di semplice sintomatologia soggettiva, e pur in assenza di riscontro strumentale, la consistenza delle lesioni stesse è accertata con obiettività scientifica e riferibilità eziologica al sinistro, motivo per il quale il danno va liquidato integralmente. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016, n. 3.175 est. Trincanato. La dotta sentenza esamina prima il rapporto fra il trattamento INAIL da inabilità lavorativa temporanea (patrimoniale) ed il risarcimento del danno biologico, giungendo alla conclusione che la surroga INAIL per il primo cespite non può aggredire il secondo. Quanto al problema della liquidazione del danno biologico permanente “non strumentalmente accertato” il Giudice di Pace non condivide quell’orientamento del Tribunale di Bologna che si attesta su posizioni negazioniste, ciò alla luce della necessaria lettura unitaria dei due commi (3 ter e 3 quater) dell’art. 32, in quanto l’alternativa spalancherebbe un vuoto di tutela anticostituzionale. La giurisprudenza costituzionale viene invece valutata alla stregua della mancata, effettiva, riduzione dei premi. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2015, n. 969, est. Avv. Trincanato. La facoltà di cessione del credito r.c. auto è stata affermata da giurisprudenza univoca della Suprema Corte (fra le molte Cass. Civ. 3 ottobre 2013 n. 22.601, ordinanza 1 luglio 2009 n. 11.095), il cessionario ottiene quindi i poteri connessi all’esercizio del credito (fra qui quello di procedere giudizialmente per far valere il diritto). Spetta anche, in quanto eventualmente ceduto, il cosiddetto danno “da fermo tecnico” consistente nella impossibilità di di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni dell’auto, da intendersi in re ipsa, ovvero insito nel fatto stesso della perdita di disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o mancato guadagno. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 settembre 2016, n. 428, est. avv. Zardi. La cessione del credito r.c. auto alla carrozzeria (che non costituisce in alcun modo violazione del precetto di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) è perfettamente valida ed opponibile all’assicuratore. Al contrario quest’ultimo non può pretendere di limitare la propria prestazione sulla base di clausole intese a vincolare il danneggiato alla riparazione presso officine convenzionate. Tali clausole non sono opponibili in quanto, a mente di Cass. Civ. ordinanza 13 aprile 2012 n. 5.928, anche ove il danneggiato ricorra alla cosiddetta procedura di risarcimento diretto, il titolo dell’azione è aquiliano. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 978, est. Avv. Rosaria Giurato. Qualora il danneggiato rivolga le proprie richieste di risarcimento alla compagnia assicuratrice del responsabile, e qualora poi proceda nei confronti di questa, la costituzione della compagnia del danneggiato stesso, la quale, come d’uso, afferma di agire quale mandataria della consorella, deve ritenersi illegittima. Infatti la lettera del mandato si riferisce ai “sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli art. 141 e 149 Codice delle Assicurazioni” mentre l’azione proposta contro il responsabile è disciplinata dagli art. 2054 c.c. e 148 C.d.A. Inoltre è evidente che la compagnia del danneggiato non ha alcun interesse tutelato dall’ordinamento ad intervenire nel giudizio, intervento inteso anzi a frustrare la legittima scelta del danneggiato di disapplicare la procedura di indennizzo diretto. Scarica la sentenza: giurato 03.pdf

 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 febbraio 2013 n. 7890, est. Avv. Andrea Zardi. La legittimazione passiva dell’assicuratore del danneggiato ha ragione di essere unicamente a seguito dell’azione proposta da questo ex art. 149 C.d.A. e non in virtù di un potere di iniziativa proprio, inteso a vanificare le prerogative del danneggiato imponendogli un contraddittorio non voluto. Inoltre va osservato: 1 che il mandato CARD è relativo ai soli affari previsti dagli art. 141 e 149 C.d.A. e quindi non è applicabile all’azione tradizionale esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia del responsabile; 2 la compagnia delegata fa valere in nome proprio un diritto altrui, contravvenendo al divieto di sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c.; 3 non è richiamabile l’istituto della delegazione cumulativa, non essendo riscontrabile nella convenzione CARD un rapporto di provvista fra le due compagnie. Per tali motivi la costituzione della compagnia mandataria deve ritenersi nulla. Scarica la sentenza:gdp zardi.pdf

Ancora due sentenze confermano l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’assicuratore “gestionario”:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 maggio 2012 n. 4.026 est. avv. Zardi Scarica la Sentenza: zardi 01.pdf 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 luglio 2012 n. 5.616 est. Avv. Tanzi Scarica la Sentenza: tanzi02.pdf, che condanna l’assicuratore interveniente alla soccombenza in punto spese di lite.