Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 aprile 2016, n. 3.563, est. Avv. Zardi. In presenza di contestazioni solo generiche e di precisa prova contraria le risultanze della Constatazione Amichevole fanno prova fra le parti. Ove le lesioni siano accertate con criteri clinici ed obiettivi e pur in assenza di riscontro strumentale, la loro esistenza è indubitabile e deve quindi trovare ingresso il risarcimento del danno (che poi deve essere personalizzato con la liquidazione del danno morale). Il danno da mancato reddito per l’artigiano è risarcibile sulla base del reddito effettivo dimostrato e della assenza dal lavoro indicata dal CTU. Infine devono essere risarcite le spese di assistenza stragiudiziale anche ove non sia seguito un accordo, dovendosi valutare, in relazione all’esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata  in funzione dell’ attività compiuta e del diritto al risarcimento. Scarica la sentenza: Zadi01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 22 aprile 2016 n. 3.543, est. Avv. Azzaroli. Il danno così come valutato dal CTU deve essere risarcito a prescindere nella sua componente temporanea e permanente, a cui deve essere aggiunta opportuna personalizzazione. Scarica la sentenza: Azzaroli02

gentilmente segnalata da avv. Antonio Murgo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 3.285 est. Dott.ssa Caretti. Sono risarcibili i danni i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Ai danni temporanei e permanenti deve poi aggiungersi la personalizzazione (danno morale) Scarica la sentenza: Caretti 03

Segnalata dal sito del CUPSIT (www.cupsit.it):

Tribunale Civile di Bologna, sentenza n. 13 novembre 2012 n. 21.246 est. Dott. Marco Marulli.

In ambito r.c. auto meritano ristoro come danno emergente le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza stragiudiziale prestata (nel caso specifico, da uno studio di infortunistica stradale) nonostante tale attività non si sia risolta in una transazione.

Il danno da lucro cessante consistente nella cosiddetta lesione della capacità lavorativa specifica deve calcolarsi assumendo come riferimento il più alto reddito percepito dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro (come prescritto dall’art. 137 C.d.A., non potendo pretendersi che il danneggiato dimostri la perdita patrimoniale in altro modo) capitalizzato secondo i noti criteri di cui al RD 1.403/22. Peraltro il conteggio dovrà tenere conto anche dello scarto fra vita fisica e vita lavorativa e dell’aumentata speranza di vita dal 1911 (censimento di riferimento del R.D. in questione) ad oggi.

Scarica la sentenza: Marulli05.pdf