Giudice di Pace di Firenze, sentenza 31 gennaio 2013 n. 672, est. dott. Bozzi In caso di incidente stradale le spese sostenute per la riparazione del veicolo devono essere rimborsate al danneggiato integralmente, non essendo da lui esigibile -a meno che non sia un professionista dello stesso settore- la scelta dell’esercizio che pratichi prezzi più modici, considerato in particolare il carattere fiduciario del servizio richiesto. Il parametro di riferimento per la risarcibilità non può essere costituito da una “media” dei costi orati di un dato territorio, dovendosi necessariamente fare riferimento ai massimi depositati dalle associazioni artigianali presso le camere di commercio.

Le spese sostenute dal danneggiato per ottenere assistenza stragiudiziale da una società di patrocinatori stragiudiziali sono danno risarcibile (nella fattispecie è stata ritenuta congrua una fattura di € 600,00 su di un danno di € 4.400,00).

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Segnalata dall’avv. Andrea Valerio del Foro di Padova

Giudice di Pace di Prato, sentenza 19 ottobre 2012 n. 1.204, est. Avv. Pietro Vittorio Trolli. Non può imporsi al danneggiato di rivolgersi, per le riparazioni del veicolo, al “migliore offerente” essendo legittimo e lecito affidare l’incarico del ripristino di un’automobile ad una ditta che riscuota la fiducia del proprietario.

Il danneggiato r.c. auto riveste una posizione assimilabile a quella del contraente debole, quindi ha diritto di farsi assistere da un professionista, con conseguente ristoro delle spese sostenute prima dell’instaurazione della lite. Scarica la sentenza: Trolli 01.pdf

Segnalata dall’avv. Antonio Francesco Rizzuto del Foro di Bologna

Tribunale di Prato, sentenza 10 ottobre 2012 n. 4.496, est. Dott.ssa Raffaella Borgi. Il danneggiamento dell’automobile non si esaurisce in un puro e semplice danno patrimoniale, dal momento che l’automobile possiede, oltre al valore per così dire statico, anche un’utilità pratica rilevante, consentendo lo spostamento del suo proprietario. Questa considerazione permette al giudicante di accogliere una richiesta di risarcimento avente ad oggetto non il semplice controvalore economico dell’automiobile danneggiata, ma il costo, sebbene più oneroso, necessario alla riparazione del mezzo. Tale valutazione viene attuata dal giudice valendosi delle prerogative di discrezionalità riconosciute dall’art. 2058 c.c.. Scarica la sentenza: Borgi 01.pdf

Giudice di Pace di Como, sentenza n. 400/08 dell’11 marzo 2008 Est. Capotosto – Qualora venga richiesto il risarcimento di un danno sulla base dell’esibizione di una ricevuta fiscale emessa da un autoriparatore, tale danno deve essere risarcito assumendo come parametro il costo orario esposto dallo stesso autoriparatore, purchè tale costo orario rispetti i massimi tariffari indicati dalla associazione di categoria di appartenenza.

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