Tribunale di Bologna, sentenza 26 luglio 2012 n. 20.928 est. Candidi Tommasi. L’informazione circa l’antieconomicità delle riparazioni non può considerarsi un onere incombente sul riparatore, essendo il suo compito indicare il costo delle riparazioni.  In ogni caso la omessa indicazione della antieconomicità delle riparazione non rileva ai fini dell’annullamento del contratto, in considerazione del fatto che il mero silenzio, per configurarsi quale dolo omissivo, deve inserirsi in una condotta complessa volta a realizzare l’inganno e preordinata all’indizione dell’errore. Scarica la sentenza: candidi tommasi 05.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 2 luglio 2012, n. 1991. Est. Candidi Tommasi. Nel novero delle garanzie assicurative la denuncia di sinistro vale a sospendere la prescrizione. I termini biennali introdotti nell’ordinamento dalla L. 166/08 sono applicabili anche ai sinistri già in essere, per tutto il periodo successivo all’entrata in vigore della nuova norma.

Qualora, in seguito all’attivazione della garanzia, l’assicuratore abbia rifiutato la copertura, l’assicurato ha interesse ad agire giudizialmente contro la compagnia per l’ottenimento di un mero accertamento di validità della garanzia stessa in relazione al caso di specie, anche prima di avere esperito l’azione in questione e di averne sostenute le relative spese: il giudicante deciderà in proposito accertando l’operatività della garanzia sulla base di una valutazione di fondatezza della pretesa avanzata dall’assicurato. Salva indicazione contraria della polizza, infatti, la validità della garanzia nel singolo caso non è rimessa alla scelta discrezionale dell’assicuratore. Scarica la sentenza: Candidi Tommasi 02.pdf

Tribunale Civile di Bologna, Sezione III, Ordinanza del 15 luglio 2008, Est. Dott.ssa Candidi Tommasi. Le sanzioni di improcedibilità stabilite dall’art. 148 C.d.A. non devono essere lette su di un piano astratto, ma con riferimento al caso concreto ed alla loro finalità di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un’offerta pre-giudiziale. In particolare non  sono causa di improcedibilità la mancata comunicazione del codice fiscale o dei redditi del danneggiato (qualora quest’ultimo non richieda ristoro da inabilità specifica). L’esplicito rigetto della domanda risarcitoria da parte dell’assicuratore rende superflua l’osservanza degli oneri imposti al danneggiato dall’art. 148 C.d.A..

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