Giudice di Pace di Bologna, sentenza 10 giugno 2013, est. Avv. Vittorio Boni. Il Giudice di Pace Avv. Boni si era già espresso qui sul problema della legittimità dell’intervento volontario e del mandato CARD della compagnia “gestionaria” in indennizzo diretto. Oggi, di fronte ad un caso particolarmente abnorme (le parti coinvolte nell’incidente entrambe costituite in giudizio in presenza di contestazioni sulla dinamica, e la compagnia dell’attore che interviene non per tenerlo indenne degli effetti del giudizio, ma per sposare la linea processuale degli avversari…) il Giudice ritorna in argomento fornendo un’analisi lucida ed approfondita. Il “mandato CARD”, secondo l’avv. Boni, postula l’adesione del danneggiato alla procedura di indennizzo diretto. In mancanza (motiva il Giudice) “la normativa convenzionale non può costringere l’attore a difendersi dalla sua Compagnia di Assicurazioni che d’altronde non ha evocato in giudizio e con la quale è legato da vincoli contrattuali ex art. 1917 c.c.” La pretesa della compagnia “gestionaria” di partecipare ad un simile giudizio si pone “in netto contrasto con l’art. 122 del più volte citato D. Lgsl. 209/05 e dell’art. 1917 c.c. in forza dei quali essa avrebbe dovuto intervenire a supporto del proprio assicurato e non contrastarlo”. Inoltre la compagnia del danneggiato appare priva di interesse ad agire, dal momento che le sue conclusioni non avrebbero potuto costituire domanda autonoma in autonomo procedimento. Scarica la sentenza: Boni 03

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 28 dicembre 2012, est. avv. Vittorio Boni; nelle vertenze per cui sarebbe in astratto applicabile la cosiddetta procedura di indennizzo diretto, ove il danneggiato convenga in giudizio l’assicuratore del responsabile, disapplicando quindi la procedura, sia l’intervento volontario della compagnia del danneggiato che la costituzione di quest’ultima sulla base di un asserito “mandato” della prima devono ritenersi illegittimi. In particolare il “mandato” e l’accordo ANIA sulla base del quale viene rilasciato costituiscono meri atti negoziali che restano nell’ambito della autonomia dei privati e non possono incidere sui diritti di terzi.
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Importanti conferme a sostegno della reale facoltatività dell’indennizzo diretto.

L’intervento volontario della compagnia del danneggiato (convenzione CARD  2010) è inammissibile. Lo afferma  il Giudice di Pace di Bologna, Ordinanza 6 giugno 2011 n. 464 (est. avv. Boni). Scarica l’ordinanza: Boni 02.pdf

Anche il maquillage della CARD 2011 non conosce migliore fortuna. I Giudici di Pace del foro di Bologna non si fanno ingannare. La procura è nulla. Lo afferma il Giudice di Pace di Budrio con ordinanza 13 giugno 2011 n. 15 (est. Avv. Parenti). Scarica l’ordinanza: Parenti 05.pdf

Lo afferma anche il Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 21 giugno 2001 n. 505/11 (est. dott. Giurato). scarica l’ordinanza: Giurato 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 15 settembre 2010 n. 5.425 (est. avv. Boni) In ambito r.c. auto, a compagnia assiocurativa non ha diritto di pretendere subordinare il risarcimento alla consegna degli originali delle spese mediche sostenute, integrando le copie fotostatiche piena prova. Scarica la sentenza: Boni01.pdf