Tribunale di Bologna, sentenza 2 luglio 2012, n. 1991. Est. Candidi Tommasi. Nel novero delle garanzie assicurative la denuncia di sinistro vale a sospendere la prescrizione. I termini biennali introdotti nell’ordinamento dalla L. 166/08 sono applicabili anche ai sinistri già in essere, per tutto il periodo successivo all’entrata in vigore della nuova norma.

Qualora, in seguito all’attivazione della garanzia, l’assicuratore abbia rifiutato la copertura, l’assicurato ha interesse ad agire giudizialmente contro la compagnia per l’ottenimento di un mero accertamento di validità della garanzia stessa in relazione al caso di specie, anche prima di avere esperito l’azione in questione e di averne sostenute le relative spese: il giudicante deciderà in proposito accertando l’operatività della garanzia sulla base di una valutazione di fondatezza della pretesa avanzata dall’assicurato. Salva indicazione contraria della polizza, infatti, la validità della garanzia nel singolo caso non è rimessa alla scelta discrezionale dell’assicuratore. Scarica la sentenza: Candidi Tommasi 02.pdf