Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 febbraio 2017 n. 284, est. Avv. Trincanato. Con l’usuale profondità argomentativa il Giudice di Pace esamina i problemi della legittimità dell’ intervento volontario della compagnia gestionaria CARD (ove venga disatteso dal danneggiato il risarcimento diretto), della legittimità della cessione di credito in RC auto, della risarcibilità delle spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo e per l’assistenza tecnica stragiudiziale. In particolare, con riferimento agli ultimi due temi, il Giudice individua correttamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “fermo tecnico” una conferma a contrario della risarcibilità delle spese di noleggio, in quanto documentate, mentre le spese difensive di assistenza legale stragiudiziale vengono altrettanto correttamente inquadrate quali danno conseguenza da liquidarsi separatamente (essendo “funzionalmente autonome”) da quelle giudiziali. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Tribunale di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 891 est. dott. Iovino; l’assicuratore costituito dà per ammesse le circostanze non specificamente contestate ex art. 115 c.p.c., che si devono ritenere provate specialmente in presenza di un apparato probatorio completo ed esauriente (modulo di constatazione amichevole a doppia firma, foto, etc…) anche laddove il consulente tecnico, con motivazione non convincente, giunga a diverse conclusioni.

Dovendosi quindi liquidare integralmente il danno, spetta ulteriormente all’attore anche il nolo del mezzo sostitutivo, nella misura in cui è provato ed entro il ragionevole limite del costo commerciale usuale del servizio.

Infine laddove la compagnia assicurativa abbia inviato offerta reale dopo la notifica dell’atto di citazione, comunque non correttamente intestata, tale offerta non può costituire argomento atto a giustificare una compensazione parziale delle spese di soccombenza, avendo comunque trovato la ragione attorea sostanziale soddisfazione solo in esito alla procedura giudiziale.

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Tribunale di Bologna, sentenza del 10 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arcieri. L’articolo 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale. Quindi è infondata l’eccezione di abuso del processo ove parte attrice dimostri fondatamente che la richiesta aveva ad oggetto un adempimento maggiore di quello messo a disposizione.

I crediti nascenti in conseguenza da responsabilità civile automobilistica sono liberamente cedibili. A nulla vale rilevare, in senso ostativo alla domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto la fattura della carrozzeria relativa alle riparazioni non era ancora stata emessa in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di un credito futuro.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere il ristoro delle somme spese per godere di una vettura sostitutiva nel tempo necessario per consentirne la visione ai periti ed effettuare le riparazioni.

Le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa nella lite costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Civ. 997/10).

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Tribunale di Bologna, sentenza 29 gennaio 2014, est. dott.ssa Alessandra Arceri Il requisito della determinatezza o determinabilità della cessione di credito rc auto non viene meno solo per il difetto di uno solo tra i ridetti parametri (nome del debitore ceduto, natura della prestazione, importo del credito, momento del sorgere del credito, momento del perfezionamento della fonte costitutiva del credito). Per la dimostrazione del danno da fermo tecnico (nolo di mezzo sostitutivo) è sufficiente la produzione della fattura attestante il nolo: Tribunale di Bologna sentenza 29 gennaio 2014

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 7 febbraio 2012, n. 898, est. Avv. Tarantino. Le spese di assistenza legale stragiudiziale e quelle necessarie a noleggiare un’auto sostitutiva per il periodo richiesto dai lavori di riparazione, nella misura in cui vengano comprovate da idonea fatturazione e appaiano congrue nell’importo, devono ritenersi giuste e dovute, e quindi devono essere risarcite. Scarica la sentenza: tarantino 02.pdf 

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 15 aprile 2011 n. 32.550 (est. Vincenzo Castelluzzo). E’ procedibile l’azione intentata secondo di dettami di cui alla Sentenza Corte Costituzionale 10 giugno 2009 n. 180 nei confronti del Responsabile Civile e del suo assicuratore, anche qualora la trattativa stragiudiziale sia stata intrattenuta con la compagnia del danneggiato. Spetta il rimborso delle spese di noleggio per il tempo necessario alla riparazione del mezzo e delle spese sostenute per l’assistenza stagiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Castelluzzo 01.pdf

Giudice di Pace di Imola, sentenza 29 marzo 2010 n. 529/10 (est. avv. Bettini): anche qualora il diritto al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione di un mezzo incidentato sia stato ceduto allo stesso riparatore che ha eseguito il lavoro, la fattura di riparazione non necessiterà di ulteriore conferma qualora la perizia prodotta dall’assicuratore si discosti per la sola tariffa applicata alla voce “manodopera” e “materiali di consumo” sempre che il riparatore dimostri di non aver superato i massimi indicati dall’associazione professionale di appartenenza. Stesso discorso valga per la spese necessaria al noleggio di un’auto sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni. Scarica la sentenza: Bettini 02.pdf 

Tribunale di Termini Imerese, sentenza 4 gennaio 2011 n. 2, est. Dott. Cammarata. “In applicazione del principio sull’oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c., deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 6.6.1978 n. 2.798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovuto decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e le possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art. 1266 c.c. che si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2004 n. 21.192).” Sussiste, dunque, la legittimazione della società cessionaria a chiedere il risarcimento del danno. Scarica la sentenza: Termini Imerese.pdf

Iniziamo la pubblicazione delle interessanti sentenze messe a disposizione dall’avv. Salvatore Barrale di Palermo:

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 13 gennaio 2009 n. 38, est. dott.ssa Napoli. Il giudice, nel confermare la validità della cessione di credito effettuata da un danneggiato r.c. auto a favore di una società di servizi, conferma altresì la congruità della fattura di riparazione in quanto in responsabilità civile, qualora si tratti di fatture che comprovano l’effettivo esborso, il danneggiante che ritenga tale esborso eccessivo ha l’onere di provare quali voci, presenti nella fattura, siano non congrue. L’esborso conseguente al noleggio di una vettura sostitutiva deve ritenersi diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, essendo del tutto irrilevante. Scarica la sentenza: Napoli01.pdf

Giudice di Pace di Lercara Friddi, sentenza 2 ottobre 2008, n. 659, est. dott. Sorce. La cessione di credito è inquadrabile fra i negozi a causa variabile: al pari di tutti gli atti traslativi può rientrare, di volta in volta, nell’uno o nell’alto tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e cosi via) a seconda del titolo o della causa che lo giustifica: e la disciplina cui essa sarà soggetta sarà di volta in volta quella propria del tipo contrattuale adottato, rispetto al quale le norme speciali sulla cessione che ne regolano gli effetti sono meramente integrative. In ogni caso l’effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione. Tuttavia l’effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri, In tal caso l’effetto reale si verifica solo quando il credito verrà ad esistenza. Nei limiti in cui è consentito all’autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future è ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista già un rapporto giuridico di base, dal quale possono trarre origine i crediti futuri in modo che questi ultimi siano, sin da quel momento, determinati o determinabili. La cessione di un credito non ancora quantificato ma già esistente in conseguenza di un sinistro stradale è quindi pienamente valida ed efficace. Scarica la sentenza: Sorce01.pdf

 

 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 agosto 2009 n. 28.315 est. avv. Franco Cosenza. La cessione di credito da responsabilità civile auto è valida ed efficace. Il cessionario può quindi agire per pretendere la riscossione. Il modulo CAI equivale a confessione stragiudiziale in merito alla dinamica del sinistro. Il risarcimento delle spese di noleggio un mezzo sostitutivo è dovuto qualora il danneggiato abbia necessità di servirsi dello stesso per ragioni di lavoro. Cosenza 02.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 13 febbraio 2010 n. 510/10 est avv. Dante Monici. Il modulo CAI ingenera una presunzione a carico della compagnia che deve “dimostrare in maniera convincente una diversa dinamica dei fatti”. Il noleggio di auto sostitutiva è voce di danno che va risarcita “anche a prescindere dall’uso effettivo cui il veicolo danneggiato era destinato”. Monici 03.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 marzo 2009 n. 21.879, est. dott. Graziano Ruggeri. La cessione di credito da responsabilità civile auto è valida ed efficace. Il cessionario può quindi agire per pretendere la riscossione. Anche quando a titolo “gratuito” la cessione non necessita della forma qualificata richiesta per la validità delle donazioni. Ruggeri 01.pdf