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Come noto, secondo la Corte Costituzionale, nel nostro ordinamento  “le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici per cui bisogna “comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’ attività del vettore” (C. Cost. 235/14). E’ in questo spirito che l’ Alta Corte si è presa la briga non solo di certificare la conformità del sistema tabellare, ma addirittura di sposare l’interpretazione più restrittiva, interpretazione subito fatta propria dal Tribunale di Bologna (unico, a quanto ci consta, in Italia) come se le funzioni della Corte Costituzionale (certificazione di conformità) e della Corte di Cassazione (nomofilachia) si fossero invertite dal giorno alla notte.

Nonostante questo sito sia dedicato alla disamina delle problematiche giuridiche crediamo che per una volta sia nostro dovere sollevare la testa dalla scrivania per rappresentarci il quadro d’insieme. il 2 novembre 2013 il Senatore a Vita Mario Monti, intervistato dalla CNN spiegava come segue le politiche del governo Italiano: “Stiamo effettivamente distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale.. Nella sostanza il Senatore diceva che si stava perseguendo il depauperamento del paese al fine di riequilibrare la bilancia commerciale (se gli Italiani hanno meno soldi in tasca comperano meno prodotti stranieri…).

E’ il film a cui assistiamo coerentemente da anni: il paese deve essere tenuto a galla precarizzando il lavoro e depauperando i salari (legge Treu, legge Biagi, jobs act), impoverendo artigiani e professionisti (voce: liberalizzazioni e “nuove tabelle professionali Severino Cancellieri”), e revocando i diritti conquistati in decenni di evoluzione normativa e giurisprudenziale. Ovvero, per rappresentare plasticamente quanto esposto:

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L’ emergenza (“Fate presto !” titolava il quotidiano di Confindustria) ha giustificato una pletora di misure straordinarie che non sarebbero certo state accettate in circostanze normali, misure nel cui contesto ben si inserisce la legge 27/12 “madre” del responso Costituzionale sopra citato. Misure giustificate sotto il profilo ideologico da un pressing propagandistico auto denigratorio inteso a dipingere gli italiani come “pigri” “fannulloni” “furbetti” “truffatori” che “vivono al di sopra delle proprie possibilità.

Se usiamo come parametro i fini conclamati tale grandiosa strategia è miseramente fallita: l’ innesco dell’ emergenza, ovvero il debito pubblico “insostenibile” è passato dal 120% del PIL nel 2011 al 135% del 2016, e questo proprio a causa della distruzione della domanda. Da un altro punto di vista, però (quello dei fini reali) le misure emergenziali del 2012 si sono rivelate un clamoroso successo: è questo il punto di vista della dirigenza della società, che si è immensamente arricchita grazie al rafforzamento delle posizioni giuridiche emerso dalla tempesta normativa. Si veda il settore di nostro interesse, la responsabilità civile automobilistica, in 2 grafici.

Necessaria una premessa, anzi due: il ramo RC auto dovrebbe essere strutturalmente in perdita, visto che i canali di vendita assicurativi lo utilizzano come insostituibile veicolo per piazzare i contratti nei rami non obbligatori. Seconda: i dati sotto riportati sono di fonte ANIA. Perché noi siamo così: i danneggiati devono dimostrare strumentalmente di essersi fatti male anche quando è scientificamente inutile e impossibile, mentre le cifre per ragionare sul quadro economico le prendiamo sulla fiducia dalla Confindustria delle Assicurazioni. Ma veniamo alle tabelle:

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E’ un grafico semplice: vediamo come si esplica il “fine solidaristico” (cit. Corte Costituzionale) delle compagnie assicuratrici. Un ramo che è una riserva di caccia legale a favore delle compagnie (visto che chiunque metta in strada un veicolo è obbligato per legge e comprare una polizza) e che, come detto, potrebbe tollerare un passivo commerciale, ha prodotto, dal 2012 al 2015, oltre 7 miliardi di euro di utili. Approfondiamo:

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Questo grafico è un tantino più complesso: il blu evidenzia il rapporto fra la raccolta premi e gli utili: vi si vede chiaramente che dal 2012 al 2015 le compagnie hanno “messo in tasca” più di 10 euro ogni 100 che incassavano (nel 2014 quasi 15). In rosso c’è la crescita della ricchezza del paese, che è stata o quasi nulla (nel 2011 e nel 2015) o negativa (tre anni su cinque: 2012, 2013 e 2014). In verde le fluttuazioni dei prezzi delle polizze assicurative: due anni di pareggio 2011 e 2013) un anno di forte crescita (2012) due anni di lieve calo (2014 e 2015).

 Alcune riflessioni.

La riforma del 2012 (assieme alla L. 57/01, al Codice delle Assicurazioni, al DPR 254/06, al caos liquidativo prodotto dalle “sentenze di San Martino) non è servita ad abbattere drasticamente i costi delle polizze (così come tutte le altre misure non hanno abbattuto il debito pubblico): è invece egregiamente servita a far esplodere gli utili delle compagnie.

Secondo punto: anche il calo del costo delle polizze non viene avvertito, per un motivo semplice: perché la grandiosa distruzione di ricchezza intrapresa nel 2012 colpisce più o meno tutti i settori dell’ economia. Mi serve a poco che il prezzo della polizza auto sia calato del 2% se nel frattempo ho perso il lavoro, o sono diventato precario, o si sono dimezzati i miei redditi, perché in tutti i settori dell’ economia, così come nella rc auto, il governo ha autorizzato quello che una volta si chiamava “capitale finanziario” a prelevare miliardi di euro dall’ economia reale. Tutte misure procicliche (ovvero: piove sul bagnato) che hanno lo stesso effetto: impoverire molti, arricchire pochi.

Terzo: proprio per la sua natura a spirale la crisi è destinata ad avvitarsi, per cui la svendita dei diritti non si fermerà. Più il quadro legislativo ed il suo interprete giudiziario agevoleranno l’impoverimento del sistema, più si renderanno necessarie misure di ulteriore compressione. Chi scrive è abbastanza vecchio da ricordare i tempi in cui le parti assicurative giustificavano l’introduzione della tabellazione in rc auto con la necessità di liquidare i macrodanni. Ora nemmeno la sostanziale imposizione di una frachigia ex lege basta più, e già si parla di un intervento per la riduzione dei risarcimenti ex art. 138 C.d.A., dei sinistri mortali, e per la compressione della libertà di riparazione dei danni materiali.

Tutto questo continuerà all’infinito, fino a che la sensibilità sociale del legislatore e la cultura e lo spessore umano di tutti gli interpreti non potranno arrestare ed invertire la china riconquistando l’intangibilità dei diritti fondamentali: obiettivo che oggi appare, purtroppo, del tutto fuori portata. Fino a quel momento impererà il si salvi chi può. E chi crede di aver potuto limitare i danni oggi occupando una posizione non ancora lambita dalla marea, stia pur certo che il suo turno sarà domani: nessuno scampa al completo naufragio di una società. O ci si salva tutti, o non si salva nessuno.

Avv. Marco Bordoni – Foro di Bologna

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 febbraio 2017 n. 284, est. Avv. Trincanato. Con l’usuale profondità argomentativa il Giudice di Pace esamina i problemi della legittimità dell’ intervento volontario della compagnia gestionaria CARD (ove venga disatteso dal danneggiato il risarcimento diretto), della legittimità della cessione di credito in RC auto, della risarcibilità delle spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo e per l’assistenza tecnica stragiudiziale. In particolare, con riferimento agli ultimi due temi, il Giudice individua correttamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “fermo tecnico” una conferma a contrario della risarcibilità delle spese di noleggio, in quanto documentate, mentre le spese difensive di assistenza legale stragiudiziale vengono altrettanto correttamente inquadrate quali danno conseguenza da liquidarsi separatamente (essendo “funzionalmente autonome”) da quelle giudiziali. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Tribunale di Treviso, sentenza 27 settembre 2016, n. 2.315, est. dott.ssa Ronzani. Alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale si ritiene che l’accertamento strumentale (richiesto dalla L. 27/12) sia integrato da rilievo di “rettilineizzazione del rachide”. Il nesso di causa si evince infatti non solo dal dato strumentale, da cui ci si attende una indicazione confirmativa, quanto dal complesso esame clinico obiettivo effettuato dal medico legale. Scarica la sentenza: Treviso 01

Riceviamo dallo studio dell’ avv. Vittorio Vecchi e volentieri pubblichiamo questa sentenza del Giudice di Pace di Bologna, pubblicata il 13 gennaio 2017, n. 56, est. dott. Pederzoli. La pronuncia prende atto di entrambi gli orientamenti espressi in merito dal Tribunale di Bologna: sia di quello che stabilisce la sufficienza del dato clinico, sia dell’ altro, che assegna particolare valore all’ accertamento strumentale della menomazione. Nel far ciò il Giudice di Pace avoca a sé la verifica dell’ esistenza del presupposto richiesto dalla legge (l’accertamento strumentale) disattendendo, nella propria qualità di primo perito del giudizio, le conclusioni del CTU solo su questo punto, giungendo quindi ad una piena liquidazione del danno. Scarica la sentenza: Pederzoli 03

Dal sito del collega Michele Liguori

Sinistro mortale, abuso del diritto e infrazionabilità della domanda: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso del danneggiato, ha affermato i seguenti principi di diritto (il primo ed il terzo assolutamente innovativi):
– non costituisce abuso del diritto frazionare la domanda risarcitoria in sede civile per i danni al motoveicolo e in sede penale – mediante costituzione di parte civile e chiamata in causa dei responsabili civili – per i danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto;
– la successiva definizione del procedimento penale mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., comporta il venir meno dell’obbligo del giudice penale di pronunciare sulle domande civili;
– la successiva azione proposta in sede civile dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto, già richiesto con la costituzione di parte civile, non è una scelta liberamente adottata diretta a parcellizzare il credito vantato, non costituisce abuso del diritto ed è perfettamente ammissibile e proponibile.

Scarica la sentenza: Cass. Civ. 929 2017

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 aprile 2016, n. 3.563, est. Avv. Zardi. In presenza di contestazioni solo generiche e di precisa prova contraria le risultanze della Constatazione Amichevole fanno prova fra le parti. Ove le lesioni siano accertate con criteri clinici ed obiettivi e pur in assenza di riscontro strumentale, la loro esistenza è indubitabile e deve quindi trovare ingresso il risarcimento del danno (che poi deve essere personalizzato con la liquidazione del danno morale). Il danno da mancato reddito per l’artigiano è risarcibile sulla base del reddito effettivo dimostrato e della assenza dal lavoro indicata dal CTU. Infine devono essere risarcite le spese di assistenza stragiudiziale anche ove non sia seguito un accordo, dovendosi valutare, in relazione all’esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata  in funzione dell’ attività compiuta e del diritto al risarcimento. Scarica la sentenza: Zadi01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 22 aprile 2016 n. 3.543, est. Avv. Azzaroli. Il danno così come valutato dal CTU deve essere risarcito a prescindere nella sua componente temporanea e permanente, a cui deve essere aggiunta opportuna personalizzazione. Scarica la sentenza: Azzaroli02

gentilmente segnalata da avv. Antonio Murgo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 3.285 est. Dott.ssa Caretti. Sono risarcibili i danni i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Ai danni temporanei e permanenti deve poi aggiungersi la personalizzazione (danno morale) Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 6 aprile 2016, n. 3.280, est. Zardi. Ove le lesioni siano accertate con criterio clinico ed obiettivo, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 32 comma 3 ter  e 3 quater di cui alla L. 27/12, e non sulla base di semplice sintomatologia soggettiva, e pur in assenza di riscontro strumentale, la consistenza delle lesioni stesse è accertata con obiettività scientifica e riferibilità eziologica al sinistro, motivo per il quale il danno va liquidato integralmente. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016, n. 3.175 est. Trincanato. La dotta sentenza esamina prima il rapporto fra il trattamento INAIL da inabilità lavorativa temporanea (patrimoniale) ed il risarcimento del danno biologico, giungendo alla conclusione che la surroga INAIL per il primo cespite non può aggredire il secondo. Quanto al problema della liquidazione del danno biologico permanente “non strumentalmente accertato” il Giudice di Pace non condivide quell’orientamento del Tribunale di Bologna che si attesta su posizioni negazioniste, ciò alla luce della necessaria lettura unitaria dei due commi (3 ter e 3 quater) dell’art. 32, in quanto l’alternativa spalancherebbe un vuoto di tutela anticostituzionale. La giurisprudenza costituzionale viene invece valutata alla stregua della mancata, effettiva, riduzione dei premi. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Imola, sentenza 28 ottobre 2016 n. 343, est. dott.ssa Maria Grazia Rinaldi. Qualora, in caso di trauma cervicale, la dinamica consista in tamponamento lieve, ma tale da infliggere al conducente del mezzo precedente un trauma cervicale inaspettato, non avendo costui il tempo per “preparare” la muscolatura cervicale ad ammortizzare il colpo, possono conseguire effettivamente conseguenze dannose apprezzabili. Infatti il tempo di reazione necessario alla contrazione muscolare è di 200 millesimi di secondo, mentre i danni avvengono 50/70 millisecondi prima che i muscoli possano reagire.

La L. 27/12 contiene disposizioni relative al danno biologico permanente (art. 32, comma 3 ter), e al danno alla persona in genere (art. 32, comma 3 quater). A dispetto del diverso tenore letterale le due nome sono sostanzialmente sovrapponibili, perché usano perifrasi per esprimere gli stessi concetti, e hanno finalità di individuare un criterio ermeneutico da utilizzarsi ai fini del riscontro dell’esistenza delle lesioni. Un’ interpretazione letterale del comma 3 ter porterebbe ad escludere il risarcimento di alcuni danni biologici, nonostante la scienza medica e la corretta applicazione metodologica valutativa medico legale non abbiano dubbi circa la loro effettiva esistenza. L’accertamento strumentale può essere utilizzato nei casi di dubbia interpretazione ai fini del riconoscimento della lesione biologica. Deve comunque essere sufficiente un dato clinico, purché scientificamente compatibile ed adeguatamente connesso all’evento lesivo.

In ragione, poi, della rilevanza penale della condotta tenuta dal conducente antagonista, all’attore compete anche il ristoro del danno morale, alla cui risarcibilità “non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’ autore”.

Scarica la sentenza: Rinaldi 01

Una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. Civile sent. 26 settembre 2016 n. 18.773) chiude le porte del caos spalancate da incauti obiter dicta della Corte Costituzionale, affermando il principio che l’ espressione “visivo-clinico-strumentale”non è altro che un’ ellissi per esprimere il concetto di “accertamento medico legale”. Riportiamo il passo più significativo della pronuncia:

“Il…comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”

Un testo che non lascia dubbi, e non può essere frainteso nemmeno leggendolo alla luce del caso di specie, che riguardava il risarcimento di una sola invalidità temporanea. Infatti l’espressione “siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).” si riferisce con chiarezza anche al danno permanente. Tanto è vero che di seguito (poche righe dopo) l’estensore, dopo aver spiegato che si tratta di una decisione che il caso di specie riguarda il danno temporaneo, si premura di precisare “ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice). Lasciando chiaramente intendere che se l’attrice avesse chiesto il danno biologico permanente sarebbe stato dovuto anche quello.

La sentenza deve quindi essere interpretata per quello che è, ovvero una sonora smentita delle tesi assicurative riduzionistiche ed un ripristino della funzione del medico legale, a cui viene restituito il ruolo di unico arbitro della valutazione del danno senza assurde intromissioni legislative.

Scarica la sentenza: sentenza cassazione