Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2014, n. 1.917, est dott.ssa Caretti; in presenza di una danno biologico con invalidità permanente minore ma comunque di significativa entità (nello specifico 6%), la componente di danno biologico riconducibile alla sofferenza soggettiva può essere liquidata nella misura del 50%. Rimborsabili le spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1.045, est. avv. Ettore Braccio; anche in presenza di un danno biologico da invalidità permanente minore è risarcibile il danno morale; sono rimborsabili i costi sostenuti per affrontare un procedimento di mediazione conciliazione disertato dalla controparte. Scarica la sentenza: Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014, n. 443, est. avv. Concetta Riverso; il danno da sofferenza può essere liquidato in aggiunta al danno biologico tabellato, nella fattispecie (invalidità permanente pari al 3%) nella misura di un terzo. E’ risarcibile il danno patrimoniale relativo alla spesa sostenuta dal danneggiato (libero imprenditore) nel periodo di inabilità totale per farsi sostituire sul lavoro da altro professionista. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 novembre 2014, n. 4.566 (est. Avv. Riverso) Le cessioni di credito in RC auto sono indiscutibilmente valide ed efficaci.  Nel caso in cui il danneggiato abbia deciso di disapplicare la procedura di indennizzo diretto, una offerta incompleta della compagnia gestionaria (incompleta anche solo nel senso che non comprenda il rimborso delle spese di assistenza legale) può essere legittimamente rifiutata. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014 n. 616 est. avv. Riverso la componente di danno biologico descrittiva della sofferenza subiettiva deve essere liquidata in aggiunta rispetto a quanto previsto dalle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., né tale voce può essere contenuta alla misura di un quinto, dal momento che tale limitazione deve intendersi riferita alla diversa fattispecie del danno relazionale, esplicitamente richiamato dalla norma. Parimenti liquidabile il danno da mancato guadagno, anche in presenza di invalidità c.d. micro permanente, qualora venga dimostrato che il lavoratore ha dovuto ricorrere a sostituti, limitatamente al periodo di tempo riconosciuto dal CTU per inabilità temporanea. La sentenza  Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045, est. avv. Braccio; alla somma dovuta quale ristoro del danno c.d. biologico, va aggiunto il ristoro del pregiudizio da sofferenza (c.d. danno morale) ed anche il rimborso delle spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione ove il convenuto non abbia inteso aderirvi. La sentenza Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 ottobre 2012 n. 6.859, est. avv. Riverso Il danno morale, in caso di invalidità permamente liquidata ex art. 139 C.d.A. [nel caso di specie, un danno biologico pari all’1 e mezzo per cento] deve essere liquidato quale dimensione del danno biologico, ed in particolare della sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima. A ciò si perviene, nell’ottica della corresponsione di un risarcimento integrale, attraverso la personalizzazione del punto tabellare, in una misura che, nel caso, viene ritenuto equo quantificare in un terzo dell’intero danno fisico (temporaneo e permanente) patito dalla vitttima. Scarica la sentenza: riverso 01.pdf