Riceviamo dallo Studio Mannacio di Bologna:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2013 n. 1688 est. dott.ssa Maria Grazia Rinaldi; La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore del danneggiato nel processo intentato da questo al responsabile del fatto dannoso sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD ovvero sulla base di un “intervento volontario”. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Tale orientamento merita di essere confermato, non potendosi tacere, fra l’altro, il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Rinaldi03.pdf