Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli e dall’avv. Giancarlo Armenia

Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza 13 dicembre 2012 n. 2.403. Est. Avv. Elisabetta Freddi.

In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell’autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dell’uso cui era destinato.

L’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale non è di agevole conoscenza da parte degli utenti che, peraltro, spesso non dispongono del tempo necessario all’espletamento delle relative formalità.  L’intervento del professionista sia esso legale o perito di fiducia, è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze sui punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase regolarità del contraddittorio.

Scarica la sentenza: Freddi 01.pdf

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Tribunale di Bologna, sentenza 13 novembre 2012, est. dott. Alessandro Gnani. La cessione di credito del danneggiato r.c.a. al riparatore può legittimamente prevedere che il riparatore cessionario, esperito vanamente (in tutto o in parte) il tentativo di riscuotere la somma ceduta presso il responsabile del fatto, si rivolga al cedente per ottenere il pagamento del dovuto in base al contratto d’opera. Tale precetto non solo non è vessatorio o abusivo ma costituisce, a ben guardare, una espressione della garanzia di esistenza del debito ceduto di cui all’art. 1266 c.c.. Incombe quindi sull’artigiano l’onere di dimostrare 1) la vanità del tentativo di recupero; 2) l’entità del credito vantato. Data questa prova, consegue la condanna del committente – cedente al pagamento (integrale o parziale) delle somme dovute.

Il mancato avvertimento, da parte del riparatore, della circostanza che le riparazioni commissionate non siano economicamente convenienti, non importa annullabilità del contratto, costituendo errore sulla convenienza dell’affare, in quanto tale irrilevante.

Scarica la sentenza: Gnani 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 ottobre 2012 n. 6.859, est. avv. Riverso Il danno morale, in caso di invalidità permamente liquidata ex art. 139 C.d.A. [nel caso di specie, un danno biologico pari all’1 e mezzo per cento] deve essere liquidato quale dimensione del danno biologico, ed in particolare della sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima. A ciò si perviene, nell’ottica della corresponsione di un risarcimento integrale, attraverso la personalizzazione del punto tabellare, in una misura che, nel caso, viene ritenuto equo quantificare in un terzo dell’intero danno fisico (temporaneo e permanente) patito dalla vitttima. Scarica la sentenza: riverso 01.pdf

Ho presentato una relazione all’incontro:

Rifelssi ed effetti dell’art. 32 commi 3 ter e 3 quater l. 27/12 nella liquidazione del danno da lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Carico le slide degli interventi del Prof. Minarini e mio:

Slides intervento Prof. Minarini.ppt

Slide intervento Avv. Bordoni.pptx

Questa è la trascrizione del mio intervento:

Intervento avv. Bordoni.doc

Ed ecco il quesito adottato dai fori del Triveneto, che risulta essere perfettamente in linea con le conclusioni condivise del corso:

VERBALE GDP CON QUESITO.doc

VERBALE SMLT – COORDINAMENTO GDP VENETO.docx

Ecco il quesito proposto, nel corso del convegno, dal Prof. Flavio Peccenini:

quesito proposto dal Prof. Peccenini.doc

 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 8 ottobre 2012 n. 6.412 Est. Avv. Mesoraca. Le famose sentenze rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 non devono leggersi nel senso che il danno da sofferenza non sia più risarcibile, ma che tale risarcimento debba liquidarsi sotto forma di personalizzazione del danno biologico, come confermato dalla stessa Suprema Corte in una pronuncia successiva (Cass. Civ. 18.816/10). Nel caso la menomazione si risolva in un danno biologico inferiore al 10%, con conseguente applicabilità delle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., la quantificazione del pretium doloris dovrà avvenire tramite liquidazione di una somma ulteriore a quella tabellare. Nel caso di specie (menomazione quantificata dal CTU in un 1,5% in termini di danno biologico), il Giudicante ritiene conforme ad  esigenze di giustizia sostanziale valutare la personalizzazione, dimostrata presuntivamente, in un quarto della somma dovuta in base alle tabelle. Scarica la sentenza: Mesoraca 05.pdf

Riceviamo dallo studio Infortunistica Veneta

Giudice di Pace di Treviso, sentenza 11 ottobre 2012 n. 774, est. dott. Redeghieri, Se, nel processo intentato dalla vittima della strada che ha subito una lesione permanente minore, non è possibile accertare il danno in modo strumentale, e tuttavia tale danno ha una evidenza clinica rilevata in sede medico legale,  la legge 24/12 non vieta che il danno possa dare ingresso a risarcimemento. Scarica la sentenza: Treviso 01.pdf

Ancora due sentenze confermano l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’assicuratore “gestionario”:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 maggio 2012 n. 4.026 est. avv. Zardi Scarica la Sentenza: zardi 01.pdf 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 luglio 2012 n. 5.616 est. Avv. Tanzi Scarica la Sentenza: tanzi02.pdf, che condanna l’assicuratore interveniente alla soccombenza in punto spese di lite.  

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 7 febbraio 2012, n. 898, est. Avv. Tarantino. Le spese di assistenza legale stragiudiziale e quelle necessarie a noleggiare un’auto sostitutiva per il periodo richiesto dai lavori di riparazione, nella misura in cui vengano comprovate da idonea fatturazione e appaiano congrue nell’importo, devono ritenersi giuste e dovute, e quindi devono essere risarcite. Scarica la sentenza: tarantino 02.pdf 

Riceviamo dall’avv. Alessandro Moruzzo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 7 agosto 2012 n. 5.715 est. Dott.ssa Rinaldi. Il cosiddetto danno “da fermo tecnico” subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario alle riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa indipendentemente dalla prova specifica. Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo cui esso era destinato, giacchè l’auto anche durante la sosta è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, ed è anche soggetto ad un deprezzamento di valore. Scarica la sentenza: rinaldi02.pdf

Riceviamo dall’avv. Pasquale Sinesi:

Giudice di Pace di Lovere, Sentenza 23 luglio 2012 n. 56, est. dott. Bonfiglio: nella causa intentata dal danneggiato contro il responsabile civile ed il suo assicuratore, la compagnia del danneggiato stesso non ha titolo ad intervenire nemmeno invocando un mandato conferito da quella del responsabile sulla base della Convenzione fra Assicuratori. Infatti tale atto, inteso a frustrare il diritto riconosciuto al danneggiato dalla nota sentenza interpretativa della C. Cost., deve ritenersi non valido e inatto a giustificare la costituzione della compagnia gestionaria. Scarica la sentenza: bonfiglio01.pdf