Giudice di Pace di Budrio, ordinanza 1 luglio 2013, resa nella causa n. RG 65/13, est. Avv. Parenti. L’accertamento tecnico preventivo è una procedura improntata a finalità conciliativa che deve inquadrarsi nell’ambito degli strumenti intesi ad ottenere una risoluzione alternativa della lite. Anche a questo istituto può applicarsi l’art. 699 c.p.c., che espressamente prevede il ricorso all’accertamento tecnico preventivo anche in corso di causa. Nè vale l’obiezione che normalmente la conciliazione a fini deflattivi precede la vertenza, potendosi fare riferimento alla normativa sulla mediazione e conciliazione che espressamente prevede (art. 5 D. Lgsl. 28/10) l’esperimento di ogni tentativo utile alla transazione anche in corso di causa. Scarica l’ordinanza: Parenti 07.pdf

Dal sito di ANEIS:

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Parlando di Cessione di Credito nelle Stanze della Cassazione

Come preannunciato, il Consigliere ANEIS Avv. Marco Bordoni ed una attenta rappresentanza di soci hanno parteciapato all’incontro tenutosi a Roma lo scorso 25 giugno, un convegno organizzato dal locale Ordine degli Avvocati dal titolo La Cessione di Credito e L’Azione di Risarcimento. Mettiamo a disposizione dei visitatori del sito una relazione descrittiva degli interventi del Prof. Giorgio Gallone e del Presidente Giovanni Battista Petti, e l’integrale relazione dell’avv. Marco Bordoni: Roma, 25 giugno 2013, relazione ed intervento dell’avv. Bordoni di ANEIS[1].pdf. Quest’ultima relazione è stata accompagnata dalla proiezione di slide che pure si mettono a disposizione: slide intervento avv. Bordoni.pptx

Dal sito di ANEIS:

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 16 maggio 2013 n. 3.413 est. dott.ssa Elena Mereu. Il metro di giudizio da utilizzarsi nella valutazione dell’eccessiva onerosità (ex art. 2058 c.c.) dei lavori di riparazine di un mezzo danneggiato, non può essere solamente il confronto fra il costo della riparazione e il costo necessario al reperimento di una utilità sostitutiva. Il Giudice deve valutare l’ onerosità sulla scorta di tutti gli elementi disponibili, e, in ogni caso, non potrà dirsi “eccessivo” uno scarto di un terzo fra la spesa di riparazione e il costo di un altro mezzo. Nel caso di specie il Giudice di Pace liquida quindi una fattura di riparazione di € 7.128,00 a fronte di una soglia di economicità di € 5.050,00. Vengono inoltre liquidate, in quanto eziologicamente connesse e dovute, le spese di assistenza  legale ed il fermo tecnico. Ecco la sentenza: Mereu01.pdf

Segnalata dall’avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna:

Tribunale di Bologna, sezione terza, sentenza 6 giugno 2013, est. Dott. Pietro Iovino. L’orientamento che nega la legittimazione attiva del cessionario di un credito r.c. auto è assolutamente minoritario ed errato in diritto, come risulta da diffusa giurisprudenza sia di merito che legittimità (Cass. Civ. 11.905/09 e 51/12).

L’assistenza stragiudiziale (prestata da un legale o da un’agenzia di infortunistica stradale) va provata con la produzione delle documentazione che attesta l’intervento, documentazione che, in aggiunta alla relativa fattura, è sufficiente a fondare la pretesa. Pretesa legittima che deve essere accolta, secondo un orientamento a sua volta fondato su copiosa e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ. 11.606/05, Cass. Civ. 2.275/06, Cass. Civ. Sez. Un. 26.973/08).

Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna.pdf

Ormai da anni ci sentiamo ripetere che il danno biologico “assorbe” qualsiasi altra voce: il danno relazionale, quello alla capacità lavorativa generica, e alla fine anche quello morale ed esistenziale. Certo le compagnie assicuratrici hanno interesse a sostenere questa tesi: la “compressione” di ogni aspetto della personalità umana alla sola dimensione “statica” è il preludio necessario al taglio dei risarcimenti da ottenersi a colpi di decreti ministeriali. Ma è davvero così? Alcune pronuncie recenti della Suprema Corte ci permettono di dubitarne.

Ad esempio Cass. Civ. 3 maggio 2012 n. 20.192 sottolinea come sia necessario, nella quantificazione del danno, tenere conto di “tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo”, con particolare riferimento alla tripartizione (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) proposta dalle sentenze 8.827 e 8.828 del 31 maggio 2003. La voce risarcitoria relativa alle compromissioni esistenziali è dunque viva e vegeta, e un elemento a conferma può rinvenirsi proprio negli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, le cui “maggiorazioni” (di un terzo e di un quinto) devono considerarsi appunto relative a tale voce, e non al “danno morale” la cui quantificazione ulteriore, separata ed esterna non è prevista dalla norma (ma è comunque dovuta). Si consiglia di leggere con attenzione la brillante motivazione della sentenza: Cass. Civ. 3 maggio 2012 n. 20192.pdf

Ulteriore conferma del fatto che qualsiasi danno alla persona non si risolve nel danno biologico ci deriva da Cass. Civ. 16 gennaio 2013 n. 908, una sentenza che rinnova i fasti di una categoria quasi dimenticata: il danno alla capacità lavorativa generica (ovvero all’idoneità a svolgere un lavoro anche diverso da quello abituale, ma confacente alle proprie attitudini). La Suprema Corte, rinvredendo il precedente orientamento, afferma che tale danno patrimoniale non è affatto ricompreso nel danno biologico, e deve al contrario essere valutato separatamente, almeno per le lesioni di maggiore entità, con una quantificazione specifica che tenga conto di quanto sia stata lesa l’attitudine generica della vittima a produrre guadagni attraverso l’attività lavorativa. Ecco la sentenza: Cass. Civ. 16 gennaio 2013 n. 980.pdf

Sta ora ai patrocinatori utilizzare i preziosi strumenti offerti dalla Suprema Corte per giungere ad un apprezzamento esauriente dei danni patiti dai loro assistiti.

Riceviamo dallo Studio Mannacio di Bologna:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2013 n. 1688 est. dott.ssa Maria Grazia Rinaldi; La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore del danneggiato nel processo intentato da questo al responsabile del fatto dannoso sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD ovvero sulla base di un “intervento volontario”. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Tale orientamento merita di essere confermato, non potendosi tacere, fra l’altro, il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Rinaldi03.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 febbraio 2013 n. 849, est. dott. Francesco Fiore. La recente giurisprudenza della Suprema Corte, che estende alla Pubblica Amministrazione l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. per le fattispecie dannose c.d. da insidia (Cass. Civ. 12 luglio 2006 n. 15.779) deve considerarsi tanto più penetrante allorquando la strada custodita non è sottoposta al controllo pubblico, ma bensì, come nel caso della rete autostradale, a quello privato. Questo principio, peraltro confermato dalla stessa Corte (Cass. Civ. 298/03), fa si che incomba sulla società gestrice sia l’eventuale dimostrazione della colpa concorrente del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 5.445/06) sia la prova liberatoria dell’aver approntato cautele intese ad evitare il danno. Nel caso di specie (investimento di un copertone abbandonato sulla sede autostradale) il giudicante ha ritenuto spettasse alle autostrade dimostrare l’assenza di qualsiasi segnalazione telefonica del pericolo alla centrale operativa e la predisposizione, lungo la rete autostradale e in particolare in corrispondenza del luogo del fatto, di una organizzazione dotata di uomini e mezzi tale da garantire un pronto intervento. Scarica la sentenza: Fiore 04.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 6 marzo 2013, est. dott. Francesco Fiore. In base alla L. 69/09 la motivazione della pronuncia può esporre le ragioni giuridiche di una decisione attraverso il richiamo di precedenti conformi. La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Richiamati quindi tutti i precedenti in termini, non può tacersi il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Fiore 03.pdf