Tribunale Civile di Bologna, Sezione III, Ordinanza del 15 luglio 2008, Est. Dott.ssa Candidi Tommasi. Le sanzioni di improcedibilità stabilite dall’art. 148 C.d.A. non devono essere lette su di un piano astratto, ma con riferimento al caso concreto ed alla loro finalità di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un’offerta pre-giudiziale. In particolare non  sono causa di improcedibilità la mancata comunicazione del codice fiscale o dei redditi del danneggiato (qualora quest’ultimo non richieda ristoro da inabilità specifica). L’esplicito rigetto della domanda risarcitoria da parte dell’assicuratore rende superflua l’osservanza degli oneri imposti al danneggiato dall’art. 148 C.d.A..

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Giudice di Pace di Como, sentenza n. 400/08 dell’11 marzo 2008 Est. Capotosto – Qualora venga richiesto il risarcimento di un danno sulla base dell’esibizione di una ricevuta fiscale emessa da un autoriparatore, tale danno deve essere risarcito assumendo come parametro il costo orario esposto dallo stesso autoriparatore, purchè tale costo orario rispetti i massimi tariffari indicati dalla associazione di categoria di appartenenza.

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Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 42/09 del 3 febbraio 2009, est. avv. Toma – Il noleggio di un mezzo sostitutivo, in quanto causalmente connesso con il fatto dannoso, è pacificamente risarcibile. Il rilievo di crediti da fatto illecito tramite cessione non costituisce “attività di finanziamento” e quindi non contravviene ai divieti di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario. I crediti da fatto illecito sono liberamente trasferibili e, sorgendo al momento del fatto, non è fondata l’eccezione intesa ad affermare la loro inesistenza al momento della cessione.

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Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 24.281/09 del 22 aprile 2009, est. Avv. Tanzi.

Il credito derivante da fatto illecito sorge al momento del fatto. La circostanza che sia non liquido nè esigibile non incide sugli effetti traslativi della cessione, che sono istantanei. Attraverso il contratto di cessione il cessionario subentra nella stessa posizione di fatto e processuale del cedente, e può quindi esperire l’azione di cui agli art. 144 e 149 C.d.A.

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Un breve riepilogo delle recenti pronunce della Suprema Corte relative alla risarcibilità del danno da sosta:

Scarica Cass. Civ. 27 gennaio 2010 n. 1688: CASSAZIONE – SEZ. III – N. 1688-10 – RG. 14069-10 – FERMO TECNICO.pdf

Scarica Cass. Civ. 21 ottobre 2008 n. 25558: fermo tecnico 1.doc

Scarica Cass. Civ. 9 novembre 2006 n. 23916: fermo tecnico 2.doc

Scarica Cass. Civ. 13 luglio 2004 n. 12908: fermo tecnico 3.doc

Scarica Cass. Civ. 14 dicembre 2002 n. 17963: fermo tecnico 4.doc

Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 10.956/08 dell’11 dicembre 2008, est. Dott. Magagnoli

In r.c. auto è dovuto al danneggiato il risarcimento delle spese legali per l’assistenza stragiudiziale ricevuta, con contestuale obbligo dell’assicuratore di indicare l’entità delle somme corrisposte come previsto dall’art. 148, undicesimo comma C.d.A..

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Alcune massime di sentenze in merito alla facoltatività della procedura di indennizzo diretto ed alla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale pubblicate su Archivio Giuridico della Circolazione e dei Trasporti di aprile 2009. Per nulla condivisibile la massima sulla Ordinanza n. 441/08 della Corte Costituzionale che si allega per completezza.

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Scarica l’Ordinanza n. 441/08 della Corte Costituzionale:ORDINANZA N44108.doc

Sempre in tema di facoltatività della procedura di indennizzo diretto segnaliamo l’ordinanza resa dal Giudice di Pace di Bologna il 30 marzo 2009, est. dott. Vittorini con la quale viene si riconosce la potestà del danneggiato di agire contro la propria compagnia ovvero contro quella del responsabile civile:

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Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 22.529 dell’11 marzo 2009 Est. Dott. Samaritani

In caso di cessione di un credito sorto in occasione di uno scontro fra veicoli, ai fini di determinare la copetenza ex art. 7 c.p.c. occorre tenere conto del fatto costitutivo e non del contratto, essendo quindi il Giudice di Pace competente sino ad € 15.495,00 – Le cessioni di tali crediti sono valide in quanto è cedibile il credito che, pur non ancora quantificato nell’ammontare, sia già esistente – La cessione di credito non è assimilabile ad un finanziamento: non sono quindi richieste le autorizzazioni prescritte dal D. Lgsl. 1 settembre 1993, n. 385.

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