Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 24.281/09 del 22 aprile 2009, est. Avv. Tanzi.

Il credito derivante da fatto illecito sorge al momento del fatto. La circostanza che sia non liquido nè esigibile non incide sugli effetti traslativi della cessione, che sono istantanei. Attraverso il contratto di cessione il cessionario subentra nella stessa posizione di fatto e processuale del cedente, e può quindi esperire l’azione di cui agli art. 144 e 149 C.d.A.

Scarica la sentenza: Tanzi 01.pdf

Ancora sulle cessioni di creditoultima modifica: 2009-05-11T16:14:00+02:00da gasmulo
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