Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 agosto 2009 n. 28.315 est. avv. Franco Cosenza. La cessione di credito da responsabilità civile auto è valida ed efficace. Il cessionario può quindi agire per pretendere la riscossione. Il modulo CAI equivale a confessione stragiudiziale in merito alla dinamica del sinistro. Il risarcimento delle spese di noleggio un mezzo sostitutivo è dovuto qualora il danneggiato abbia necessità di servirsi dello stesso per ragioni di lavoro. Cosenza 02.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 13 febbraio 2010 n. 510/10 est avv. Dante Monici. Il modulo CAI ingenera una presunzione a carico della compagnia che deve “dimostrare in maniera convincente una diversa dinamica dei fatti”. Il noleggio di auto sostitutiva è voce di danno che va risarcita “anche a prescindere dall’uso effettivo cui il veicolo danneggiato era destinato”. Monici 03.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 marzo 2009 n. 21.879, est. dott. Graziano Ruggeri. La cessione di credito da responsabilità civile auto è valida ed efficace. Il cessionario può quindi agire per pretendere la riscossione. Anche quando a titolo “gratuito” la cessione non necessita della forma qualificata richiesta per la validità delle donazioni. Ruggeri 01.pdf

Tribunale di Bologna, ordinanza 1 febbraio 2010 est. dott. Salina. I crediti derivanti da fatto illecito (nella specie), da circolazione stradale, sono liberamente cedibili. Il soggetto che abbia rilevato numerosi crediti nei confronti dello stesso cessionario ha la facoltà di pretendere l’adempimento tramite la proposizione di un’azione giudiziaria unitaria, sommando i singoli valori al fine della determinazione della competenza. Il danno relativo al noleggio di un’auto sostitutiva non può essere presunto alla stregua di quello da fermo tecnico, ma deve sottostare al principìo di cui all’art. 1223 c.c. della risarcibilità del danno quale conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, da provarsi in concreto. Scarica l’ordinanza: Salina 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 24 novembre 2009 n. 31.350, est. Avv. Monti. Le copie fotostatiche delle spese mediche hanno la stessa efficacia probatoria degli originali. La pretesa della compagnia assicuratrice di ricevere in consegna gli originali di spesa è infondata e la relativa eccezione deve essere respinta. Scarica la sentenza: Monti01.pdf

Si è tenuto a Treviso il convegno organizzato da Media Campus: “il nuovo danno esistenziale ed il danno bagatellare nel sistema del danno non patrimoniale e tabelle di liquidazione. Effetti della facoltatività del risarcimento diretto. Ripetibilità delle spese di patrocinio stragiudiziale”: Locandina.pdf Sul tema della risarcibilità degli onorari stragiudiziali è stata citata giurisprudenza e dottrina, come da riepilogo che si allega: Treviso 26 febbraio 2010.doc Allego anche il mio intervento, a commento: Intervento Convegno Treviso.doc

Tribunale di Bologna, sentenza 30 dicembre 2009, n. 20842/09 est. Marulli. L’azione ex art. 149 C.d.A. proposta nei confronti dell’assicuratore del danneggiato, si somma, e non si sostituisce alle azioni tradizionali date, ex art. 144 C.d.A. contro il responsabile civile ed il suo assicuratore. Tali rimedi giudiziali possono essere esperiti anche congiuntamente. Scarica la sentenza:Marulli 01.pdf

Giudice di Pace di Imola, sentenza 15 aprile 2009 n. 552, est. Bettini. Il diritto nascente da fatto illecito trova il suo momento genetico nell’evento dannoso, e quindi la cessione di un credito non ancora quantificato nell’ammontare non può in alcun modo essere considerata cessione di credito “futuro”. La “specialità” degli art. 144 e 149 C.d.A. non esclude l’azione diretta a favore del creditore ceduto. L’auto sostitutiva noleggiata per il periodo di tempo necessario alla riparazione costituisce voce di danno risarcibile. Qualora il mezzo rimasto incidentato abbia perduto parte del valore in conseguenza del sinistro (il che avviene abitalmente nei veicoli di recente acquisto) il danno ulteriore deve essere liquidato in base alla nota “Formula di Tornaghi”.

Scarica la sentenza: http://aniadelenda.myblog.it/media/00/02/1691745372.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 16 ottobre n. 29.798, est. Monici. La cessione di credito a favore di una società di servizi la cui attività si esplica nell’assistenza stragiudiziale prestata al danneggiato non viola le norme sul Testo Unico Bancario, ed è valida ed efficace. A tal fine puà considerarsi intersa a “perdere la causa in una pletora di eccezioni”. Scarica la sentenza:

http://aniadelenda.myblog.it/media/01/01/1955340513.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 settembre 2009, n. 667/09, est. Caretti. Non solo il proprietario di un mezzo incidentato, ma anche il custode dello stesso è legittimato a cedere il credito, qualora dimostri incaricato della riparazione e di essere quindi tenuto al pagamento della stessa. Anche in questo caso, oltre all’importo necessario per la riparazione è dovuta al cessionario una somma equitativamente quantificata quale ristoro del cosiddeto “fermo tecnico”. Scarica la sentenza: http://aniadelenda.myblog.it/media/00/02/1385696232.pdf