Spine, 1999 Jan. I, 24 (86-96) Ricognizione e critica metodologica delle letteratura che rifiuta la sindrome da colpo di frusta – Freeman MD, Kroft AC, Rossignon AM, Weaver DS, Ryser M, Dipartimento di Salute Pubblica e Medicina Preventiva di Scienze Sanitarie Dell’Oregon, Scuola Universitaria di Medicina, Portland, USA. Estratto: “La validità della sindrome da colpo di frusta è stata origine di dibattito nella letteratura medica per diversi anni. Alcuni autori hanno pubblicato articoli che suggeriscono che i danni da colpo di frusta siano possibili solo ad una certa velocità di collisione, mentre altri hanno sottolineato come il problema sia da considerarsi o su di un piano psicologico o come un mezzo per ottenere secondari fini economici. Questi articoli contraddicono la maggioranza della letteratura, che mostra come i danni da colpo di frusta e le loro sequenze siano problemi altamente diffusi che colpiscono una significativa porzione della popolazione. Gli autori del corrente scritto hanno recensito la letteratura medica ed ingegneristica che si riferisce alla sindrome da colpo di frusta e hanno ricercato tutti gli articoli che rifiutano la validità dei danni da colpo di frusta. Sono stati trovati 20 articoli che contengono chiare affermazioni intese a rifiutare la validità del colpo di frusta e che rispondono ai parametri di ricerca. La metodologia descritta in questi articoli è stata valutata criticamente per stabilire se le osservazioni degli autori che riguardavano la validità della sindrome da colpo di frusta fossero scientificamente fondate. Gli autori del corrente studio hanno scoperto che tutti gli articoli contenevano notevoli falle metodologiche con riguardo alle affermazioni dei rispettivi autori che si prefiggevano di rifiutare la validità del danno da colpo di frusta. La falla metodologica più frequente era la portata numerica dello studio non adeguata; altre falle riscontrate: lo spettro non rappresentativo dello studio, le condizioni di collisione non rappresentative (per quanto riguarda i testi di collisione) e proiezioni di studio non appropriate. Come risultato della presente ricognizione critica è stato determinato che non esiste alcuna base epidemiologica o scientifica in letteratura per le seguenti affermazioni: i colpi di frusta non portano a dolore cronico, le micro collisioni che non provocano danni al veicolo difficilmente provocano danni fisici e il trauma da colpo di frusta è comparabile dal punto di vista bio-meccanico con i movimenti comuni della vita quotidiana.”

 

Le conclusioni di questo studio, non molto divulgato, concordano con i test di collisione eseguiti eseguiti dalla tedesca ADAC, di cui si dà conto in questo articolo comparso su “Automobile Club” del gennaio 2001: “L’Unione degli assicuratori tedeschi concorda che nell’ottanta per cento di tutti i tamponeamenti … almeno uno dei passeggeri  soffrirà degli effetti delle lesioni al collo e alla colonna vertebrale forse per il resto della vita”:Lautomobile.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 aprile 2009, n. 24.584, est. Monici. La richiesta di rimborso di onorari stragiudiziali costituisce mutatio libelli e quindi non può trovare ingresso dopo l’udienza di cui all’art. 320 c.p.c. Il danno da fermo tecnico è un danno in re ipsa da liquidarsi presuntivamente in via equitativa.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 6 agosto 2009, n. 8010 est. Cecchieri. Le spese per l’assistenza legale stragiudiziale sono voce di danno risarcibile. Tale principio vale anche per la cosiddetta procedura di indennizzo diretto, qualora l’assicuratore non abbia rispettato i temini imposti dalla legge. La quantificazione del danno, qualora il servizio sia stato prestato da un legale, viene effettuata sulla base delle tariffe professionali correnti. Scarica la sentenza: Cecchieri.pdf

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 21 agosto 2009 n. 2.831, est. Magagnoli. La spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo nel periodo necessario alla riparazione del veicolo incidentato è voce di danno risarcibile solo che si provino i fatti genetici, l’avvenuto noleggio e la necessità del mezzo (che può essere integrata dalla distanza fra la residenza del danneggiato ed il luogo ove esercita la propria professione).
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Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 30 giugno 2009, n. 19.903, est. Trincanato. La spesa sostenuta per il noleggio del mezzo sostitutivo nel periodo necessario alla riparazione è voce di danno risarcibile solo che si provino i fatti genetici e l’avvenuto noleggio. Non occorre prova in ordine alla necessità del noleggio. A questo danno vanno aggiunti i costi di fermo tecnico, da risarcirsi equitativamente in assenza di prova specifica. Scarica la sentenza: Trincanato 01.pdf

Un’auto sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni è un diritto. Ma solo quando ci si rivolge al proprio agente assicurativo. Quando invece il danneggiato formula richiesta di risarcimento e chiede il rimborso della ricevuta per l’automobile noleggiata deve sottoporsi (secondo la vulgata assicurativa) ad un percorso di guerra probatorio e dimostrare la “necessità” di questa spesa.

E’ quanto si evince dell’opuscolo pubblicitario che Aurora (gruppo U.G.F.) invia ai propri assicurati.

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Tribunale Civile di Bologna, Sez. III, ordinanza del 29 maggio 2009, Est. dott.ssa Candidi Tommasi.  La sospensione dei termini di cui all’art. 148 co. 3 C.d.A. si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione, e non alla procedibilità dell’azione cui fa riferimento l’art. 145 co.1 C.d.A.. Quindi la mancata disponibilità del danneggiato a sottoporsi a visita medica su invito dell’assicuratore non provoca l’improcedibilità dell’azione, ma solo un apprezzamento del Giudicante in merito alla correttezza pre-processuale del danneggiato stesso.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 marzo 2009, n. 23.070/c, est. Dott. Magagnoli – Il principio di libera cedibilità dei crediti affermato dall’art. 1260 c.c. è derogabile solo da una pattuizione delle parti o da espresse deroghe di legge. In mancanza di queste (come nel caso di credito nascente da un sinistro stradale) il credito deve intendersi liberamente cedibile. L’art. 149 C.d.A. individua un nuovo legittimato passivo tenuto al risarcimento, senza escludere tuttavia la responsabilità generale prevista dall’art. 2043 c.c. e la conseguente legittimazione del proprietario e del conducente responsabili di un sinistro stradale.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 dicembre 2007 n. 12.097, est. dott. Samaritani – L’art. 148 C.d.A. non prevede alcuna sanzione di improcedibilità a carico di parte danneggiata, qualora questa provveda alla riparazione del danno prima dell’intervento peritale e dell’accertamento assicurativo. Anche nel merito la domanda di risarcimento merita accoglimento qualora sia supportata da idonea prova del danno (ad esempio fotografica) e anche in mancanza di accertamento diretto dello stesso da parte del perito assicurativo.

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