Tribunale Civile di Bologna, Sezione III, Ordinanza del 15 luglio 2008, Est. Dott.ssa Candidi Tommasi. Le sanzioni di improcedibilità stabilite dall’art. 148 C.d.A. non devono essere lette su di un piano astratto, ma con riferimento al caso concreto ed alla loro finalità di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un’offerta pre-giudiziale. In particolare non  sono causa di improcedibilità la mancata comunicazione del codice fiscale o dei redditi del danneggiato (qualora quest’ultimo non richieda ristoro da inabilità specifica). L’esplicito rigetto della domanda risarcitoria da parte dell’assicuratore rende superflua l’osservanza degli oneri imposti al danneggiato dall’art. 148 C.d.A..

Scarica l’ordinanza: Candidi Tommasi 01.pdf

Procedibilità dell’Azione di Risarcimentoultima modifica: 2009-05-28T10:54:00+02:00da gasmulo
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