Tribunale di Termini Imerese, sentenza 4 gennaio 2011 n. 2, est. Dott. Cammarata. “In applicazione del principio sull’oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c., deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 6.6.1978 n. 2.798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovuto decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e le possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art. 1266 c.c. che si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2004 n. 21.192).” Sussiste, dunque, la legittimazione della società cessionaria a chiedere il risarcimento del danno. Scarica la sentenza: Termini Imerese.pdf

Iniziamo la pubblicazione delle interessanti sentenze messe a disposizione dall’avv. Salvatore Barrale di Palermo:

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 13 gennaio 2009 n. 38, est. dott.ssa Napoli. Il giudice, nel confermare la validità della cessione di credito effettuata da un danneggiato r.c. auto a favore di una società di servizi, conferma altresì la congruità della fattura di riparazione in quanto in responsabilità civile, qualora si tratti di fatture che comprovano l’effettivo esborso, il danneggiante che ritenga tale esborso eccessivo ha l’onere di provare quali voci, presenti nella fattura, siano non congrue. L’esborso conseguente al noleggio di una vettura sostitutiva deve ritenersi diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, essendo del tutto irrilevante. Scarica la sentenza: Napoli01.pdf

Giudice di Pace di Lercara Friddi, sentenza 2 ottobre 2008, n. 659, est. dott. Sorce. La cessione di credito è inquadrabile fra i negozi a causa variabile: al pari di tutti gli atti traslativi può rientrare, di volta in volta, nell’uno o nell’alto tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e cosi via) a seconda del titolo o della causa che lo giustifica: e la disciplina cui essa sarà soggetta sarà di volta in volta quella propria del tipo contrattuale adottato, rispetto al quale le norme speciali sulla cessione che ne regolano gli effetti sono meramente integrative. In ogni caso l’effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione. Tuttavia l’effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri, In tal caso l’effetto reale si verifica solo quando il credito verrà ad esistenza. Nei limiti in cui è consentito all’autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future è ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista già un rapporto giuridico di base, dal quale possono trarre origine i crediti futuri in modo che questi ultimi siano, sin da quel momento, determinati o determinabili. La cessione di un credito non ancora quantificato ma già esistente in conseguenza di un sinistro stradale è quindi pienamente valida ed efficace. Scarica la sentenza: Sorce01.pdf

 

 

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 27 settembre 2010 n. 290, est. Avv. Parenti  Il Giudice di Pace di Budrio conferma l’orientamento in tema di danno morale e riconosce la risarcibilità delle spese sostenute dal danneggiato per l’esecuzione di una relazione medico legale di parte nella fase precedente il giudizio. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf;

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 3 giugno 2010 n. 246, est. Avv. Parenti. Qualora una vittima della strada abbia esperito procedimento di cui all’art. 21 D. Lgsl. 28 agosto 2000 n. 274, e qualora tale procedimento si sia concluso con declaratoria di non luogo a procedere ex art. 35 della stessa norma, le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza legale in sede penale, possono essere ripetute quale voce risarcitoria in sede civile. E’ pure risarcibile il danno da invalidità specifica temporanea patito dalla casalinga assumendo come parametro il costo di una collaboratrice familiare per quattro ore giornaliere. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf

 

Giudice di Pace di Bologna, ord. 680/10 del 7 luglio 2010 Est. Dott.ssa Fiorella Camerani; Il Giudice di Pace, visti gli atti di causa, rilevata la fondatezza dell’eccezione formulata da parte attrice, dichiara la inammissibilità dell’intervento volontario della compagnia in una causa intentata in disapplicazione della procedura c.d. di “indennizzo diretto”. Scarica l’ordinanza: Camerani 01.pdf

Orientamento confermato da: Giudice di Pace di Bologna, ord. 371/10 del 20 ottobre 2010 Est. Dott.ssa Paola Caretti; Scarica l’ordinanza: Caretti 01.pdf

Orientamento confermato da: Giudice di Pace di Budrio, ord. sentenza 6 dicembre 2009 n. 372 est. Avv. Parenti; l’applicazione processuale della convenzione CARD presuppone implicitamente l’adesione del danneggiato alla procedura di indennizzo diretto. Qualora vicecersa il danneggiato precedentemente al processo dichiari di non volersi valere di detta procedura, e tale intenzione sia confermata in sede processuale con declaratoria di non accettare il contraddittorio, tale contraddittorio con l’assicuratore gestionario non può essere imposto e quindi l’intervento della compagnia è illegittimo ed inammissibile. Scarica la sentenza: Parenti 04.pdf

Tribunale di Varese, sez. I, Sentenza 8 aprile 2010, est. Sala

Ricevuta dall’ Avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna. La sentenza che Ti allego (del Tribunale di Varese, segnalata dal dott. Giuseppe Buffone ad Altalex) è dell’8/4/2010. E’ stata evidenziata soprattutto per la metodologia utilizzata nel liquidare il danno morale o da sofferenza in un caso di micro-permanente. È indubbiamente molto utile (oltretutto ricorda che l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni è sottoposto ad esame da parte della Corte Costituzionale). La stessa affronta però un altro argomento molto interessante: la cessione del credito. Nella seconda metà della motivazione, infati (Te l’ho già anticipato verbalmente) ricorda che l’atto di cessione di credito è un negozio giuridico che può essere concluso nelle forme considerate più “opportune e dunque anche oralmente ovvero per comportamento concludente”. Naturalmente per l’opponibilità al debitore è necessaria una adeguata comunicazione scritta e quindi la notifica di un atto giudiziario o comunque l’invio di una missiva con raccomandata. La sentenza è molto utile per quei frequenti casi sollevati da alcuni nostri colleghi che sono degli abituè nel formulare le eccezioni più disparate sulle questioni relative ai contratti di cessione di credito. Ti saluto molto cordialmente.  (Avv. Giorgio Bacchelli) Scarica la Sentenza.Tribunale di Varese.doc

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 19 luglio 2010 n. 17, est. avv. Parenti. Pur nell’ambito della bipartizione dottrinale delle categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) la categoria descrittiva corrispondente al pregiudizio avvertito quale sofferenza soggettiva cagionata da reato è dotata di logica autonomia rispetto all’altra voce di danno non patrimoniale, ovvero il danno biologico; e questo in relazione alla diversità del bene protetto (integrità morale della persona piuttosto che integrità psico fisica suscettibile di accertamento medico legale). Tale danno, in presenza di invalidità permanente inferiore al 10%, va liquidato sulla scia delle linee guida fornite dal Tribunale di Bologna, nella misura che va dal 25 al 50% del danno biologico.

L’accertamento della non adeguatezza dell’offerta, pur tempestivamente messa a disposizione dell’assicuratore, è prova della carente assistenza legale offerta da quest’ultimo all’assicurato in regime di indennizzo diretto, e quindi rappresenta presupposto sufficiente alla risarcibilità delle spese di assistenza legale stragiudiziali.

Scarica la sentenza: Parenti 02.pdf

L’Ordine degli Avvocati di Torino ha presentato alla Commissione Europea un ricorso chiedendo un intervento presso il Governo Italiano finalizzato ad una modifica della disciplina di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. La motivazione, estesa da Vladimiro Zagrebelsky, è condivisibile nei contenuti e potrà costituire valido spunto anche per eventuali valutazioni di legittimità costituzionale della norma.

Scarica la mozione presentata al XXX Congresso Forense di Genova contenente il ricorso:  01_Proposta%20di%20mozione%20congressuale[1].pdf

Tribunale di Nola, sentenza 17 settembre 2009, est. dott. Fabio Maffei; L’azione diretta r.c. auto si basa su di un principio cardine, ovvero la corrispondenza fra tra soggetti interessati dalla fase stragiudiziale e le parti del conseguente giudizio risarcitorio. Ne deriva che l’introduzione della procedura di “indennizzo diretto” ha creato (per i casi in cui la stessa risulta applicabile) un “doppio binario” risarcitorio che comprende anche la fase stragiudiziale. La soluzione contraria (ovvero ritenere la competenza della compagnia del danneggiato nella sola fase precedente il giudizio) vanificherebbe l’efficacia transattiva della procedura stragiudiziale, affidandola in via esclusiva ad un assicuratore che potrebbe essere diverso dal destinatario ultimo dell’azione risarcitoria giudiziale. E’ quindi procedibile l’azione intentata dal danneggiato che abbia effettuato la rituale messa in mora (art. 145 e 148 C.d.A.) solo nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile.
Scarica la sentenza: TRIBUNALE DI NOLA.pdf

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 15 marzo 2010 n. 115, est avv. Maria Grazia Parenti. In caso di adempimento integrale della compagnia assicuratrice che pervenga dopo il perfezionarsi della notifica dell’atto di citazione è dovuto il ristoro delle spese di soccombenza processuale in ossequio al c.d. princio della “soccombenza virtuale”. Parenti 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 15 dicembre 2009 n. 1.724/09, est. avv. Ferdinando Adrianelli. In presenza di fatto dannoso penalmente rilevante è dovuto il ristoro oltre che del danno biologico anche del danno morale, anche in seguito alle sentenze Sez. Unite del 4 novembre 2009. Adrianelli 01.pdf