Giudice di Pace di Bologna, sentenza 31 maggio 2011 n. 4.954, est. dott. Francesco Fiore. In caso di danno fisico cagionato da r.c. automobilistica, la componente di danno biologico relativa al ristoro del danno morale (da sofferenza) deve essere risarcita in aggiunta al risarcimento spettante in base alle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A.. La maggiorazione di un quinto di cui allo stesso art. 139 è relativa infatti a specifici aspetti “dinamico relazionali” che nulla hanno a che vedere con il danno biologico. Tale conclusione deriva dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione chiarificatrici della decisione delle Sezioni Unite, ed anche dal DPR 3 marzo 2009 n. 37 e DPR 30 ottobre 2009 n. 181 che hanno normato in altra sede gli indennizzi prevedendo il risarcimento dello stesso danno da sofferenza. Scarica la sentenza: Fiore 01.pdf

Importanti conferme a sostegno della reale facoltatività dell’indennizzo diretto.

L’intervento volontario della compagnia del danneggiato (convenzione CARD  2010) è inammissibile. Lo afferma  il Giudice di Pace di Bologna, Ordinanza 6 giugno 2011 n. 464 (est. avv. Boni). Scarica l’ordinanza: Boni 02.pdf

Anche il maquillage della CARD 2011 non conosce migliore fortuna. I Giudici di Pace del foro di Bologna non si fanno ingannare. La procura è nulla. Lo afferma il Giudice di Pace di Budrio con ordinanza 13 giugno 2011 n. 15 (est. Avv. Parenti). Scarica l’ordinanza: Parenti 05.pdf

Lo afferma anche il Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 21 giugno 2001 n. 505/11 (est. dott. Giurato). scarica l’ordinanza: Giurato 01.pdf

In caso il danneggiato chieda la disapplicazione dell’indennizzo diretto, e quindi agisca in giudizio contro la controparte e la sua compagnia assicuratrice, accade che la compagnia del danneggiato tenti la costituzione in qualità di mandataria di quella del responsabile, depositando un documento denominato “mandato di rappresentanza”scarica.pdf. Le ragioni della nullità formale di questa costituzione sono già state ottimamente illustrate dal collega Angelo Massimo Perrini di  Torino (si rinvia, anche per il testo di una ordinanza favorevole ottenuta dal collega, al sito www.unarca.it). Nella bozza di conclusionale che allego ho cercato di dimostrare la nullità del mandato, qualificandolo come “simulazione fraudolenta”: conclusionale mandato.doc. Sono previsti tre allegati: l’ordinanza torinese accennata, l’accordo CARD ed. 2011 (card breve.pdf) e la circolare ANIA illustrativa (circolare ANIA.pdf).

L’orientamento del Foro di Bologna nel senso di considerare inammissibile l’intervento volontario delle compagnie “gestionarie” in regime di indennizzo diretto, qualora il danneggiato abbia convenuto in giudizio il responsabile ed il suo assicuratore è talmente consolidato da provocare orami una condanna alle spese di lite dell’Interveniente estromesso in relazione al supplemento di attività cui costringe l’attore. Lo stabiliscono due pronuncie del Foro di Bologna ed in particolare: Giudice di Pace di Budrio, sentenza 28 marzo 2011 n. 69 (est. Avv. Parenti). Scarica la sentenza:Parenti06.pdf  E Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 21 aprile 2011 (est. Avv. Tarantino). Scarica l’ordinanza: Tarantino 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 15 settembre 2010 n. 5.425 (est. avv. Boni) In ambito r.c. auto, a compagnia assiocurativa non ha diritto di pretendere subordinare il risarcimento alla consegna degli originali delle spese mediche sostenute, integrando le copie fotostatiche piena prova. Scarica la sentenza: Boni01.pdf

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 15 aprile 2011 n. 32.550 (est. Vincenzo Castelluzzo). E’ procedibile l’azione intentata secondo di dettami di cui alla Sentenza Corte Costituzionale 10 giugno 2009 n. 180 nei confronti del Responsabile Civile e del suo assicuratore, anche qualora la trattativa stragiudiziale sia stata intrattenuta con la compagnia del danneggiato. Spetta il rimborso delle spese di noleggio per il tempo necessario alla riparazione del mezzo e delle spese sostenute per l’assistenza stagiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Castelluzzo 01.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 21 settembre 2010, n. 20.819, est. Marulli. In tema di danno da insidia, per ritenere integrato il concorso di colpa colposo della vittima, il danneggiante non deve solo provare la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, ma pure la prevedibilità della specifica insidia in cui è incappato (nella specie: il concorso di colpa della vittima è stato escluso in presenza di un rivolo di acqua fuoriscito da un condizionatore d’aria e ghiacciatosi a causa della stagione invernale nei pressi della residenza del danneggiato). La produzione di un contratto di appalto siglato precedentemente al sinistro, e sumato a causa dello stesso, confermata dall’altro contraente nel corso del giudizio, legittima la liquidazione per intero dell’affare sfumato. Scarica la sentenza: Marulli 02.pdf

Giudice di Pace di Imola, sentenza 29 marzo 2010 n. 529/10 (est. avv. Bettini): anche qualora il diritto al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione di un mezzo incidentato sia stato ceduto allo stesso riparatore che ha eseguito il lavoro, la fattura di riparazione non necessiterà di ulteriore conferma qualora la perizia prodotta dall’assicuratore si discosti per la sola tariffa applicata alla voce “manodopera” e “materiali di consumo” sempre che il riparatore dimostri di non aver superato i massimi indicati dall’associazione professionale di appartenenza. Stesso discorso valga per la spese necessaria al noleggio di un’auto sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni. Scarica la sentenza: Bettini 02.pdf 

L’inammissibilità dell’intervento volontario in indennizzo diretto è ormai Giurisprudenza Consolidata presso il Foro di Bologna.

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 26 gennaio 2011, Est. avv. Tarantino. Scarica l’ordinanza: Tarantino IV.pdf

Giudice di Pace di Bologna,  ordinanza del 7 febbraio 2011, Est. dott. Fiore. Scarica l’ordinanza: Fiore Int. Vol.pdf

Nel frattempo la compare su Archivio Giuridico della Responsabilità Civile e dei Trasporti un’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli 29 ottobre 2010 n. 4544 (est. dott. Meliota), che, sulla scorta di Cass. Civ., 4 maggio 1999, n. 4430, condanna la compagnia interveniente alla refusione delle spese di lite.

La decisione viene pubblicata con commento dell’avv. Paolo Minucci del Foro Partenopeo. Scarica l’ordinanza:  intervento volontario -Arch.giur. circ. 1.2011.pdf

Votato all’unanimità dalla Commissione Giustizia del Senato un Parere con il quale si chiede lo slittamento dell’entrata in vigore del D. Lgsl.  28/10. Il voto, che mira ad un inserimento del rinvio nel “milleproroghe”, premia gli sforzi di quanti, colleghi ed associazioni, si sono spesi per evitare le conseguenze più nefaste di una norma che preclude ai cittadini l’accesso alla giurisdizione. Senza pretese di esaustività citiamo, fra questi, l’avv. Settimio Catalisano di UNARCA e l’Organismo Unitario per l’Avvocatura Italiana, cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti. Si spera che questo primo indirizzo venga nei prossimi giorni, recepito dal Ministero e delle Camere.

Rassegna stampa OUA 28 gennaio: Rassegna Stampa OUA.pdf

Aggiornamento di Giovanni Negri – Il sole 24 ore: conciliazione.pdf