Tribunale di Varese, sez. I, Sentenza 8 aprile 2010, est. Sala

Ricevuta dall’ Avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna. La sentenza che Ti allego (del Tribunale di Varese, segnalata dal dott. Giuseppe Buffone ad Altalex) è dell’8/4/2010. E’ stata evidenziata soprattutto per la metodologia utilizzata nel liquidare il danno morale o da sofferenza in un caso di micro-permanente. È indubbiamente molto utile (oltretutto ricorda che l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni è sottoposto ad esame da parte della Corte Costituzionale). La stessa affronta però un altro argomento molto interessante: la cessione del credito. Nella seconda metà della motivazione, infati (Te l’ho già anticipato verbalmente) ricorda che l’atto di cessione di credito è un negozio giuridico che può essere concluso nelle forme considerate più “opportune e dunque anche oralmente ovvero per comportamento concludente”. Naturalmente per l’opponibilità al debitore è necessaria una adeguata comunicazione scritta e quindi la notifica di un atto giudiziario o comunque l’invio di una missiva con raccomandata. La sentenza è molto utile per quei frequenti casi sollevati da alcuni nostri colleghi che sono degli abituè nel formulare le eccezioni più disparate sulle questioni relative ai contratti di cessione di credito. Ti saluto molto cordialmente.  (Avv. Giorgio Bacchelli) Scarica la Sentenza.Tribunale di Varese.doc

Danno Morale e Cesone di Ceditoultima modifica: 2010-07-25T16:39:00+02:00da gasmulo
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