Giudice di Pace di Budrio, sentenza 19 luglio 2010 n. 17, est. avv. Parenti. Pur nell’ambito della bipartizione dottrinale delle categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) la categoria descrittiva corrispondente al pregiudizio avvertito quale sofferenza soggettiva cagionata da reato è dotata di logica autonomia rispetto all’altra voce di danno non patrimoniale, ovvero il danno biologico; e questo in relazione alla diversità del bene protetto (integrità morale della persona piuttosto che integrità psico fisica suscettibile di accertamento medico legale). Tale danno, in presenza di invalidità permanente inferiore al 10%, va liquidato sulla scia delle linee guida fornite dal Tribunale di Bologna, nella misura che va dal 25 al 50% del danno biologico.

L’accertamento della non adeguatezza dell’offerta, pur tempestivamente messa a disposizione dell’assicuratore, è prova della carente assistenza legale offerta da quest’ultimo all’assicurato in regime di indennizzo diretto, e quindi rappresenta presupposto sufficiente alla risarcibilità delle spese di assistenza legale stragiudiziali.

Scarica la sentenza: Parenti 02.pdf

Danno Morale ed Onorari Stregudiziali in Indennizzo Direttoultima modifica: 2010-07-21T10:51:00+02:00da gasmulo
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