Tribunale di Termini Imerese, sentenza 4 gennaio 2011 n. 2, est. Dott. Cammarata. “In applicazione del principio sull’oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c., deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 6.6.1978 n. 2.798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovuto decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e le possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art. 1266 c.c. che si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2004 n. 21.192).” Sussiste, dunque, la legittimazione della società cessionaria a chiedere il risarcimento del danno. Scarica la sentenza: Termini Imerese.pdf

Cessione di Credito a Società di Serviziultima modifica: 2011-01-31T09:46:00+01:00da gasmulo
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato ma sarà visibile all'autore del blog.

Post Navigation