Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 aprile 2016, n. 3.563, est. Avv. Zardi. In presenza di contestazioni solo generiche e di precisa prova contraria le risultanze della Constatazione Amichevole fanno prova fra le parti. Ove le lesioni siano accertate con criteri clinici ed obiettivi e pur in assenza di riscontro strumentale, la loro esistenza è indubitabile e deve quindi trovare ingresso il risarcimento del danno (che poi deve essere personalizzato con la liquidazione del danno morale). Il danno da mancato reddito per l’artigiano è risarcibile sulla base del reddito effettivo dimostrato e della assenza dal lavoro indicata dal CTU. Infine devono essere risarcite le spese di assistenza stragiudiziale anche ove non sia seguito un accordo, dovendosi valutare, in relazione all’esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata  in funzione dell’ attività compiuta e del diritto al risarcimento. Scarica la sentenza: Zadi01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 22 aprile 2016 n. 3.543, est. Avv. Azzaroli. Il danno così come valutato dal CTU deve essere risarcito a prescindere nella sua componente temporanea e permanente, a cui deve essere aggiunta opportuna personalizzazione. Scarica la sentenza: Azzaroli02

gentilmente segnalata da avv. Antonio Murgo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 3.285 est. Dott.ssa Caretti. Sono risarcibili i danni i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Ai danni temporanei e permanenti deve poi aggiungersi la personalizzazione (danno morale) Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 6 aprile 2016, n. 3.280, est. Zardi. Ove le lesioni siano accertate con criterio clinico ed obiettivo, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 32 comma 3 ter  e 3 quater di cui alla L. 27/12, e non sulla base di semplice sintomatologia soggettiva, e pur in assenza di riscontro strumentale, la consistenza delle lesioni stesse è accertata con obiettività scientifica e riferibilità eziologica al sinistro, motivo per il quale il danno va liquidato integralmente. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016, n. 3.175 est. Trincanato. La dotta sentenza esamina prima il rapporto fra il trattamento INAIL da inabilità lavorativa temporanea (patrimoniale) ed il risarcimento del danno biologico, giungendo alla conclusione che la surroga INAIL per il primo cespite non può aggredire il secondo. Quanto al problema della liquidazione del danno biologico permanente “non strumentalmente accertato” il Giudice di Pace non condivide quell’orientamento del Tribunale di Bologna che si attesta su posizioni negazioniste, ciò alla luce della necessaria lettura unitaria dei due commi (3 ter e 3 quater) dell’art. 32, in quanto l’alternativa spalancherebbe un vuoto di tutela anticostituzionale. La giurisprudenza costituzionale viene invece valutata alla stregua della mancata, effettiva, riduzione dei premi. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Imola, sentenza 28 ottobre 2016 n. 343, est. dott.ssa Maria Grazia Rinaldi. Qualora, in caso di trauma cervicale, la dinamica consista in tamponamento lieve, ma tale da infliggere al conducente del mezzo precedente un trauma cervicale inaspettato, non avendo costui il tempo per “preparare” la muscolatura cervicale ad ammortizzare il colpo, possono conseguire effettivamente conseguenze dannose apprezzabili. Infatti il tempo di reazione necessario alla contrazione muscolare è di 200 millesimi di secondo, mentre i danni avvengono 50/70 millisecondi prima che i muscoli possano reagire.

La L. 27/12 contiene disposizioni relative al danno biologico permanente (art. 32, comma 3 ter), e al danno alla persona in genere (art. 32, comma 3 quater). A dispetto del diverso tenore letterale le due nome sono sostanzialmente sovrapponibili, perché usano perifrasi per esprimere gli stessi concetti, e hanno finalità di individuare un criterio ermeneutico da utilizzarsi ai fini del riscontro dell’esistenza delle lesioni. Un’ interpretazione letterale del comma 3 ter porterebbe ad escludere il risarcimento di alcuni danni biologici, nonostante la scienza medica e la corretta applicazione metodologica valutativa medico legale non abbiano dubbi circa la loro effettiva esistenza. L’accertamento strumentale può essere utilizzato nei casi di dubbia interpretazione ai fini del riconoscimento della lesione biologica. Deve comunque essere sufficiente un dato clinico, purché scientificamente compatibile ed adeguatamente connesso all’evento lesivo.

In ragione, poi, della rilevanza penale della condotta tenuta dal conducente antagonista, all’attore compete anche il ristoro del danno morale, alla cui risarcibilità “non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’ autore”.

Scarica la sentenza: Rinaldi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 4 dicembre 2015 n. 3.752, est. dott.ssa Federica Poli Camagni: Ove il CTU rilevi che il trauma oggetto di esame è suscettibile di accertamento clinico, ma non strumentale, in aderenza all’orientamento espresso dal Tribunale di Bologna, si ritiene che il danno sia comunque risarcibile, dovendo il risarcimento debba essere commisurato alle risultanze peritali emerse in conseguenza della visita medica, visita da effettuarsi senza imposizione normative sulla formazione del convincimento del consulente. Scarica la sentenza: Poli Camagni 01

Tribunale di Padova, sentenza 3.371/14, est. dott. Bordon: l’intento del legislatore nella L. 27/12, è quello di evitare risarcimenti in caso di effetti lesivi “meramente soggettivi”, intendendosi richiamare il Giudice ad un accertamento rigoroso delle menomazioni. Una lesione che determina postumi permanenti costituisce un pregiudizio sufficientemente serio da essere meritevole di tutela anche in un sistema che impone alla vittima un grado minimo di tolleranza. Richiedere la prova sia clinica, che strumentale, che obiettiva comporterebbe un risultato incongruo. Un trauma cervicale può esprimersi dal punto di vista obiettivo con una contrattura muscolare, che è certamente evidenziabile clinicamente, ma non necessita di accertamento strumentale perché, dal punto di vista terapeutico, non vi è nessuna utilità a dimostrare, strumentalmente, ciò che è clinicamente evidente. Scarica la sentenza: Tribunale di Padova

Tribunale di Rimini, sentenza 19 febbraio 2016 n. 257, est. dott.ssa Susanna Zavaglia: alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni) l’interpretazione più plausibile delle norme è che la legge esiga che il danno alla salute di lieve entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo criteri di rigorosa e e assoluta scientificità, senza che sia possibile fondare l’accertamento del danno sulle sole dichiarazioni della vittima. Ne consegue che ove la compagnia non contesti l’esigenza del danno, ma solo la sua risarcibilità sulla base di argomentazioni giuridicamente errate, esso deve essere ristorato sulla base dell’elaborato peritale, ove adeguatamente motivato. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini

7008479265_ac575d56d1_bTribunale di Bologna, sentenza 25 febbraio 2015 n. 906, est. Benini Alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), l’interpretazione più plausibile delle norma è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo i criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inoppugnabile criteriologia medico legale. (…) Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento del danno biologico; : Benini 01

Tribunale di Bologna, sentenza 8 gennaio 2015, n. 192 est. Neri

La interpretazione dei commi tre ter e tre quater dell’art. 32 L. 27/12 sostenuta dalle compagnie di assicurazione sancirebbe l’irrisarcibilità di danni accertati clinicamente ma senza conferma strumentale. Tale irrisarcibilità non è ammissibile in quanto contrastante con la tutela costituzionale del diritto alla salute. La finalità della L. 27/12 è semplicemente quella di prevenire la negligenza colposa nella liquidazione dei danni minori, stabilendo un rigoroso metodo di accertamento e di prova. La norma non intende certo stabilire una franchiglia legislativa e pretendere una dimostrazione strumentale in presenza di una ben affermata conferma clinica. Setenza tratta dal sito di UNARCA. Scarica la sentenza: sentenza Tribunale Bologna (1)

Giudice di Pace di Padova, sentenza 22 novembre 2012 n. 1.443, est. Avv. Fiorenza Crivellaro; La legge 24 marzo 2012 n. 27 non può essere  intesa nel senso di escludere la risarcibilità del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da obiettività medico legale. Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, solo in base alle modalità dell’accertamento, con violazione dell’art. 3 (differenti trattamenti di identiche situazioni giuridiche), 32 (diritto alla salute) e 24 (accesso alla tutela giurisdizionale). Nell’impossibilità stabilita di considerare la norma in esame come una franchigia al risarcimento dei danni fisici, non rimane che da leggere il comma 3  ter dell’art. 32 alla luce del successivo comma 3 quater. Questo consente di procedere ad un rilievo anche solamente clinico (in tal senso deve intendersi l’espressione “visivamente”) senza alcuna necessità di una conferma strumentale.

Al danno biologico (inteso secondo la definizione restrittiva di cui all’art. 139 C.d.A.) deve poi sommarsi il ristoro della sofferenza (cosiddetto danno morale) al fine di integrare compiutamente la categoria onnicomprensiva di danno biologico – danno non patrimoniale proposta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2008.

Scarica la sentenza: crivellaro 01.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 7 febbraio 2013 n. 20186 dott. Alessandro Gnani. L’art. 5 legge 57/01 (trasposto nell’art. 139 C.d.A.) propone una definizione restrittiva del danno biologico, non comprensiva del danno morale (inteso come sofferenza soggettiva). La liquidazione del danno morale deve quindi avvenire in aggiunta rispetto ai parametri tabellati, e tale aggiunta non è in contrasto con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, il cui insegnamento si riferisce alla categoria più estesa di danno non patrimoniale. La presenza di reato consente al giudice di procedere alla liquidazione presuntiva del danno morale ex art. 2729 c.c.. Scarica la sentenza: Gnani 02.pdf

Ho presentato una relazione all’incontro:

Rifelssi ed effetti dell’art. 32 commi 3 ter e 3 quater l. 27/12 nella liquidazione del danno da lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Carico le slide degli interventi del Prof. Minarini e mio:

Slides intervento Prof. Minarini.ppt

Slide intervento Avv. Bordoni.pptx

Questa è la trascrizione del mio intervento:

Intervento avv. Bordoni.doc

Ed ecco il quesito adottato dai fori del Triveneto, che risulta essere perfettamente in linea con le conclusioni condivise del corso:

VERBALE GDP CON QUESITO.doc

VERBALE SMLT – COORDINAMENTO GDP VENETO.docx

Ecco il quesito proposto, nel corso del convegno, dal Prof. Flavio Peccenini:

quesito proposto dal Prof. Peccenini.doc

 

Riceviamo dallo studio Infortunistica Veneta

Giudice di Pace di Treviso, sentenza 11 ottobre 2012 n. 774, est. dott. Redeghieri, Se, nel processo intentato dalla vittima della strada che ha subito una lesione permanente minore, non è possibile accertare il danno in modo strumentale, e tuttavia tale danno ha una evidenza clinica rilevata in sede medico legale,  la legge 24/12 non vieta che il danno possa dare ingresso a risarcimemento. Scarica la sentenza: Treviso 01.pdf