Tribunale di Bologna, sentenza 7 febbraio 2013 n. 20186 dott. Alessandro Gnani. L’art. 5 legge 57/01 (trasposto nell’art. 139 C.d.A.) propone una definizione restrittiva del danno biologico, non comprensiva del danno morale (inteso come sofferenza soggettiva). La liquidazione del danno morale deve quindi avvenire in aggiunta rispetto ai parametri tabellati, e tale aggiunta non è in contrasto con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, il cui insegnamento si riferisce alla categoria più estesa di danno non patrimoniale. La presenza di reato consente al giudice di procedere alla liquidazione presuntiva del danno morale ex art. 2729 c.c.. Scarica la sentenza: Gnani 02.pdf

Danno Morale e Lesioni di Minore Entitàultima modifica: 2013-02-08T16:20:16+01:00da gasmulo
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