Giudice di Pace di Padova, sentenza 22 novembre 2012 n. 1.443, est. Avv. Fiorenza Crivellaro; La legge 24 marzo 2012 n. 27 non può essere  intesa nel senso di escludere la risarcibilità del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da obiettività medico legale. Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, solo in base alle modalità dell’accertamento, con violazione dell’art. 3 (differenti trattamenti di identiche situazioni giuridiche), 32 (diritto alla salute) e 24 (accesso alla tutela giurisdizionale). Nell’impossibilità stabilita di considerare la norma in esame come una franchigia al risarcimento dei danni fisici, non rimane che da leggere il comma 3  ter dell’art. 32 alla luce del successivo comma 3 quater. Questo consente di procedere ad un rilievo anche solamente clinico (in tal senso deve intendersi l’espressione “visivamente”) senza alcuna necessità di una conferma strumentale.

Al danno biologico (inteso secondo la definizione restrittiva di cui all’art. 139 C.d.A.) deve poi sommarsi il ristoro della sofferenza (cosiddetto danno morale) al fine di integrare compiutamente la categoria onnicomprensiva di danno biologico – danno non patrimoniale proposta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2008.

Scarica la sentenza: crivellaro 01.pdf

La legge 27/12 non ha abolito la Costituzione: le lesioni si risarciscono ancoraultima modifica: 2013-03-15T22:36:00+01:00da gasmulo
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