Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 956, est. avv. Francesco Fiore. Qualora ad una fattispecie dannosa sia astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. e il danneggiato decida di non avvalersene, rivolgendo tutte le sue domande non alla propria compagnia ma alla compagnia assicuratrice del responsabile, l’intervento di quella nella causa intentata contro questa è inammissibile per orientamento unanime di copiosissima giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna.

Qualora dal sinistro derivino lesioni di minore entità ex art. 139 C.d.A. il danno morale è sempre risarcibile (quale componente all’interno della più ampia categoria di danno non patrimoniale) ove il fatto genetico sia configurabile, anche astrattamente, come reato. Le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 investono il Giudicante del compito di procedere ad una adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

La definizione di danno biologico di cui all’art. 138 C.d.A. non fa alcun riferimento al “dolore” ed alla “sofferenza”: la tesi secondo cui ciò comporta la necessità, da parte del Giudice, di procedere ad una quantificazione “ulteriore” del danno biologico così come tabellato dal codice, trova molteplici riscontro: la giurispudenza di merito, quella della Suprema Corte, la legge (si vedano i DPR 81/09 e 37/09) e le tabelle del Tribunale di Bologna del 2009. Tutti questi precedenti depongono a favore di una valutazione presuntiva dello stesso danno  che viene liquidata in un terzo del danno biologico tabellare.

Scarica la sentenza:Fiore 02.pdf

 

Danno Morale da Lesioni di Lieve Entità risarcibile in via presuntivaultima modifica: 2013-03-18T18:17:00+01:00da gasmulo
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