Tribunale di Bologna, sentenza 7 febbraio 2013 n. 20186 dott. Alessandro Gnani. L’art. 5 legge 57/01 (trasposto nell’art. 139 C.d.A.) propone una definizione restrittiva del danno biologico, non comprensiva del danno morale (inteso come sofferenza soggettiva). La liquidazione del danno morale deve quindi avvenire in aggiunta rispetto ai parametri tabellati, e tale aggiunta non è in contrasto con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, il cui insegnamento si riferisce alla categoria più estesa di danno non patrimoniale. La presenza di reato consente al giudice di procedere alla liquidazione presuntiva del danno morale ex art. 2729 c.c.. Scarica la sentenza: Gnani 02.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 ottobre 2012 n. 6.859, est. avv. Riverso Il danno morale, in caso di invalidità permamente liquidata ex art. 139 C.d.A. [nel caso di specie, un danno biologico pari all’1 e mezzo per cento] deve essere liquidato quale dimensione del danno biologico, ed in particolare della sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima. A ciò si perviene, nell’ottica della corresponsione di un risarcimento integrale, attraverso la personalizzazione del punto tabellare, in una misura che, nel caso, viene ritenuto equo quantificare in un terzo dell’intero danno fisico (temporaneo e permanente) patito dalla vitttima. Scarica la sentenza: riverso 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 8 ottobre 2012 n. 6.412 Est. Avv. Mesoraca. Le famose sentenze rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 non devono leggersi nel senso che il danno da sofferenza non sia più risarcibile, ma che tale risarcimento debba liquidarsi sotto forma di personalizzazione del danno biologico, come confermato dalla stessa Suprema Corte in una pronuncia successiva (Cass. Civ. 18.816/10). Nel caso la menomazione si risolva in un danno biologico inferiore al 10%, con conseguente applicabilità delle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., la quantificazione del pretium doloris dovrà avvenire tramite liquidazione di una somma ulteriore a quella tabellare. Nel caso di specie (menomazione quantificata dal CTU in un 1,5% in termini di danno biologico), il Giudicante ritiene conforme ad  esigenze di giustizia sostanziale valutare la personalizzazione, dimostrata presuntivamente, in un quarto della somma dovuta in base alle tabelle. Scarica la sentenza: Mesoraca 05.pdf

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 7 agosto 2012, n. 5.718 est. dott.ssa Rinaldi La liquidazione del danno fisico cosiddetto micropermanente in ambito di responsabilità civile automobilistica non può prescindere dal ristoro della sofferenza soggettiva descritta con la categoria del “danno morale”, che, nel caso vengano utilizzate le tabelle di cui all’art. 139 C.d.A. va quantificato in aggiunta rispetto al danno biologico sia permanente che temporaneo.

A tale conclusione deve pervenirsi richiamando, in primo luogo, l’espresso precetto di cui a C. Cass. 3 marzo 2009 n. 5.057, fatto proprio sia dal Tribunale di Milano che da quello di Bologna (come da note tabelle della terza sezione).

Vanno inoltre ricordati sia il DPR 3 marzo 2009 n. 37 che il DPR 30 ottobre 2009 n. 181 che hanno conferito alla categoria del danno morale una piena autonomia legislativa ed una compiuta definizione.

Infine, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella dei maggiori Tribunali nazionali (Roma, Milano, Bologna e numerosi altri…) concordano, in armonia con la normativa comunitaria, nel ritenere la risarcibilità autonoma di questa voce di danno. Nel caso di specie, vista l’entità delle lesioni (1% in termine di danno biologico) viene ritenuta equa una quantificazione pari ad un quarto dell’intero pregiudizio biologico (temporaneo e permanente). Scarica la sentenza: rinaldi01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 ottobre 2011 n. 8.223. Est. dott. Florio RoversiUn danno benchè classificato di “lieve” entità nell’art. 139 CdA – è comunque di per sè idoneo a procurare una sofferenza soggettiva (= danno morale) che, secondo le tabelle del Tribunale di Bologna, va determinata equitativamente in un importo non inferiore al 25% e non superiore al 50% del danno biologico tabellare. La liquidazione deve effettuarsi previo accertamento del “superamento della soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale” e della “non futilità del danno”(Cass. n. 12.885/09). Tale accertamento, peraltro, può svolgersi sulla base di elementi che facciano ritenere “provata per fondata presunzione” detta sofferenza in quanto “altamente probabile” (Cass. n. 11.059/09). Ciò premesso, vista l’entità del danno (2 e mezzo per conto in termini di danno biologico), il Giudice ritiene congrua la maggioranzione del 30%. Scarica la sentenza: Roversi 01.pdf

Tribunale di Varese, sentenza 8 aprile 2010, est. Stefano Sala. Le tabelle c.d. micropermanenti di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazion non riconoscono alcun valore al danno conseguente alla sofferenza fisica e psichica patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite. A tale limite non può, peraltro, porsi rimedio ricorrendo alla limitata personalizzazione di cui all’art. 139 terzo comma, poichè significherebbe comprimere nella predetta personalizzazone non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l’id quod plerumque accidit, in quanto afferenti alle altre componenti del danno. Il giudicante dovrà quindi procedere ad un aumento pesonalizzato del valore del punto base liquidato. Scarica la sentenza: sent trib varese.doc

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 31 maggio 2011 n. 4.954, est. dott. Francesco Fiore. In caso di danno fisico cagionato da r.c. automobilistica, la componente di danno biologico relativa al ristoro del danno morale (da sofferenza) deve essere risarcita in aggiunta al risarcimento spettante in base alle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A.. La maggiorazione di un quinto di cui allo stesso art. 139 è relativa infatti a specifici aspetti “dinamico relazionali” che nulla hanno a che vedere con il danno biologico. Tale conclusione deriva dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione chiarificatrici della decisione delle Sezioni Unite, ed anche dal DPR 3 marzo 2009 n. 37 e DPR 30 ottobre 2009 n. 181 che hanno normato in altra sede gli indennizzi prevedendo il risarcimento dello stesso danno da sofferenza. Scarica la sentenza: Fiore 01.pdf

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 27 settembre 2010 n. 290, est. Avv. Parenti  Il Giudice di Pace di Budrio conferma l’orientamento in tema di danno morale e riconosce la risarcibilità delle spese sostenute dal danneggiato per l’esecuzione di una relazione medico legale di parte nella fase precedente il giudizio. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf;

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 3 giugno 2010 n. 246, est. Avv. Parenti. Qualora una vittima della strada abbia esperito procedimento di cui all’art. 21 D. Lgsl. 28 agosto 2000 n. 274, e qualora tale procedimento si sia concluso con declaratoria di non luogo a procedere ex art. 35 della stessa norma, le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza legale in sede penale, possono essere ripetute quale voce risarcitoria in sede civile. E’ pure risarcibile il danno da invalidità specifica temporanea patito dalla casalinga assumendo come parametro il costo di una collaboratrice familiare per quattro ore giornaliere. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf

 

Tribunale di Varese, sez. I, Sentenza 8 aprile 2010, est. Sala

Ricevuta dall’ Avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna. La sentenza che Ti allego (del Tribunale di Varese, segnalata dal dott. Giuseppe Buffone ad Altalex) è dell’8/4/2010. E’ stata evidenziata soprattutto per la metodologia utilizzata nel liquidare il danno morale o da sofferenza in un caso di micro-permanente. È indubbiamente molto utile (oltretutto ricorda che l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni è sottoposto ad esame da parte della Corte Costituzionale). La stessa affronta però un altro argomento molto interessante: la cessione del credito. Nella seconda metà della motivazione, infati (Te l’ho già anticipato verbalmente) ricorda che l’atto di cessione di credito è un negozio giuridico che può essere concluso nelle forme considerate più “opportune e dunque anche oralmente ovvero per comportamento concludente”. Naturalmente per l’opponibilità al debitore è necessaria una adeguata comunicazione scritta e quindi la notifica di un atto giudiziario o comunque l’invio di una missiva con raccomandata. La sentenza è molto utile per quei frequenti casi sollevati da alcuni nostri colleghi che sono degli abituè nel formulare le eccezioni più disparate sulle questioni relative ai contratti di cessione di credito. Ti saluto molto cordialmente.  (Avv. Giorgio Bacchelli) Scarica la Sentenza.Tribunale di Varese.doc

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 19 luglio 2010 n. 17, est. avv. Parenti. Pur nell’ambito della bipartizione dottrinale delle categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) la categoria descrittiva corrispondente al pregiudizio avvertito quale sofferenza soggettiva cagionata da reato è dotata di logica autonomia rispetto all’altra voce di danno non patrimoniale, ovvero il danno biologico; e questo in relazione alla diversità del bene protetto (integrità morale della persona piuttosto che integrità psico fisica suscettibile di accertamento medico legale). Tale danno, in presenza di invalidità permanente inferiore al 10%, va liquidato sulla scia delle linee guida fornite dal Tribunale di Bologna, nella misura che va dal 25 al 50% del danno biologico.

L’accertamento della non adeguatezza dell’offerta, pur tempestivamente messa a disposizione dell’assicuratore, è prova della carente assistenza legale offerta da quest’ultimo all’assicurato in regime di indennizzo diretto, e quindi rappresenta presupposto sufficiente alla risarcibilità delle spese di assistenza legale stragiudiziali.

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