220px-SyringomyeliaGiudice di Pace di Bologna, sentenza 10 luglio 2014, n. 4.130 est. dott. Francesco Fiore. Fermo il fatto che le norme di cui ai commi 3 ter e 3 quater di cui all’art. 32 L. 27/2012 non escludono la risarcibilità del danno da invalidità permanente minore, ove vi sia un riscontro clinico preciso ed affidabile (come da giurisprudenza di merito estesamente richiamata in sentenza), occorre sottolineare che tale disciplina non si applica ai sinistri occorsi prima dell’entrata in vigore della norma. Infatti le norme processuali relative ad ammissibilità ed efficacia delle prove civili non hanno natura processuale ma sostanziale (Cass. Civ. 4225/07). Il danno da sofferenza (danno morale) deve essere liquidato in aggiunta al danno biologico su univoca indicazione della Corte di Cassazione (sent. 3 marzo 2009, n. 5.057), del legislatore (DPR 3 marzo 2009 n. 37) e delle corti di merito. Scarica la sentenza: Fiore 03

BOLOGNA: L’ORIENTAMENTO SI CONSOLIDA: BASTA IL RISCONTRO CLINICO PER LE INVALIDITA’ MINORIultima modifica: 2014-11-18T17:24:28+01:00da gasmulo
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