Giudice di Pace di Bologna, sentenza 10 giugno 2013, est. Avv. Vittorio Boni. Il Giudice di Pace Avv. Boni si era già espresso qui sul problema della legittimità dell’intervento volontario e del mandato CARD della compagnia “gestionaria” in indennizzo diretto. Oggi, di fronte ad un caso particolarmente abnorme (le parti coinvolte nell’incidente entrambe costituite in giudizio in presenza di contestazioni sulla dinamica, e la compagnia dell’attore che interviene non per tenerlo indenne degli effetti del giudizio, ma per sposare la linea processuale degli avversari…) il Giudice ritorna in argomento fornendo un’analisi lucida ed approfondita. Il “mandato CARD”, secondo l’avv. Boni, postula l’adesione del danneggiato alla procedura di indennizzo diretto. In mancanza (motiva il Giudice) “la normativa convenzionale non può costringere l’attore a difendersi dalla sua Compagnia di Assicurazioni che d’altronde non ha evocato in giudizio e con la quale è legato da vincoli contrattuali ex art. 1917 c.c.” La pretesa della compagnia “gestionaria” di partecipare ad un simile giudizio si pone “in netto contrasto con l’art. 122 del più volte citato D. Lgsl. 209/05 e dell’art. 1917 c.c. in forza dei quali essa avrebbe dovuto intervenire a supporto del proprio assicurato e non contrastarlo”. Inoltre la compagnia del danneggiato appare priva di interesse ad agire, dal momento che le sue conclusioni non avrebbero potuto costituire domanda autonoma in autonomo procedimento. Scarica la sentenza: Boni 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 31 marzo 2014 n. 1.923 est. Dott. Pederzoli. Come abbiamo già illustrato qui ormai Giudice di Pace di Bologna, Tribunale di Bologna e Corte di Cassazione si sono espressi in maniera unanime a favore dell’autonoma risarcibilità del cosiddetto “danno morale”. Il dolore non è stato abolito per legge, così come per legge non si possono abolire i danni fisici (si vedano alcune interpretazioni, francamente incomprensibili, della L. 27/12… ma anche su questo il tempo renderà giustizia). Ora anche il Coordinatore dell’ufficio interviene autorevolmente sull’argomento sventando definitivamente qualsiasi tentativo riduzionista. Secondo il Giudice di Pace l’interpretazione corretta delle sentenze gemelle impone al Giudicante di riconoscere una “ulteriore somma ai fini della personalizzazione del danno” determinata, in questo caso, nel 30% rispetto al Danno Biologico. Inoltre, è dovuto il risarcimento delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale dimostrate tramite la produzione di fattura (qui liquidate in € 880,00 a fronte di un danno compreso nello scaglione fra € 1.000 ed € 5.000). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 gennaio 2014, n. 334, est. dott.ssa Caretti Gli accordi CARD sono negozi fra soggetti privati e in quanto tali non sono opponibili alla parte che abbia dichiarato la propria intenzione di non avvalersi della procedura ex art. 149 C.d.A.. La relativa costituzione è inammissibile. Scarica la sentenza: Caretti03

Riceviamo dallo studio Avv. Francesca Palumbi

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 15 febbraio 2013, est. avv. Braccio. Le novità introdotte dal Codice delle Assicurazioni devono intendersi poste a favore del danneggiato – consumatore. Ne consegue che, ove il danneggiato abbia deciso di disattendere la procedura c.d. di indennizzo diretto, l’eventuale intervento della compagnia non è ammissibile in quanto non riconducibile ad alcuno degli interventi tipizzati dall’ordinamento. Scarica la sentenza: Braccio 02

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014 n. 616 est. avv. Riverso la componente di danno biologico descrittiva della sofferenza subiettiva deve essere liquidata in aggiunta rispetto a quanto previsto dalle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., né tale voce può essere contenuta alla misura di un quinto, dal momento che tale limitazione deve intendersi riferita alla diversa fattispecie del danno relazionale, esplicitamente richiamato dalla norma. Parimenti liquidabile il danno da mancato guadagno, anche in presenza di invalidità c.d. micro permanente, qualora venga dimostrato che il lavoratore ha dovuto ricorrere a sostituti, limitatamente al periodo di tempo riconosciuto dal CTU per inabilità temporanea. La sentenza  Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045, est. avv. Braccio; alla somma dovuta quale ristoro del danno c.d. biologico, va aggiunto il ristoro del pregiudizio da sofferenza (c.d. danno morale) ed anche il rimborso delle spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione ove il convenuto non abbia inteso aderirvi. La sentenza Braccio 01

ANSA_logoStralciato l’art. 8 D.L. 145/13 

05/02/2014-10.36-(Ansa) ++ Destinazione Italia, stralciato articolo su Rc Auto ++  Decisione del governo presa dopo riunione capigruppo maggioranza (ANSA) – ROMA, 5 FEB – Nella riunione dei capigruppo di maggioranza e governo, stamane a Palazzo Chigi, si e’ deciso lo stralcio dell’articolo 8 di Destinazione Italia (quello sulla Rc Auto) per garantire, si apprende da fonti della presidenza del Consiglio, il superamento dell’ingorgo che metteva a rischio l’approvazione del provvedimento e degli altri decreti. (ANSA).

sala_del_mappamondo_630x150Il Blog del Carrozziere lancia una campagna di fax

Oggi e domani le commissioni Finanze ed Attività Produttive della Camera sono riunite per discutere la conversione del DL 145/13. Visti i tempi ristretti (il decreto scade il 23 febbraio) questa potrebbe essere l’unica occasione per modificare il testo. Il Governo ha predisposto un maxi emendamento che, se possibile, peggiora la formulazione originale (ecco il testo dell’emendamento inviato dallo studio dell’avv. Perrini del foro di Torino).

Il Blog del Carrozziere ha lanciato una simpatica iniziativa per fare pressione sui deputati: l’invio di fax alla sala del mappamondo della Camera, dove si riuniranno le commissioni (per le modalità di invio vedi qui). Invitiamo tutti i riparatori, e tutti coloro che hanno a cuore i diritti dei cittadini, ad aderire in massa.

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Il sito di informazione online Pixelzoom pubblica un intervento di attualità

L’r.c. auto è un sistema di assicurazione privata obbligatoria, il che, in parole povere, significa che il rischio derivante dalla circolazione è socializzato, ma la gestione di questa socializzazione è delegata a soggetti privati. Questi soggetti traggono dal semplice svolgimento della attività eccezionali vantaggi (la vendita delle polizze r.c. auto funziona da vetrina per piazzare prodotti assicurativi diversi e non obbligatori) per cui il ramo dovrebbe, per decenza, essere gestito in perdita o, alla peggio, in pareggio. L’articolo integrale: La guerra del PD alle vittime della strada.

Tribunale di Bologna, sentenza 29 gennaio 2014, est. dott.ssa Alessandra Arceri Il requisito della determinatezza o determinabilità della cessione di credito rc auto non viene meno solo per il difetto di uno solo tra i ridetti parametri (nome del debitore ceduto, natura della prestazione, importo del credito, momento del sorgere del credito, momento del perfezionamento della fonte costitutiva del credito). Per la dimostrazione del danno da fermo tecnico (nolo di mezzo sostitutivo) è sufficiente la produzione della fattura attestante il nolo: Tribunale di Bologna sentenza 29 gennaio 2014

Un’analisi spassionata delle statistiche relative alla RC auto in Italia consente di concludere che non vi è alcuna urgenza di interventi legislativi volti a sopprimere la libertà di scelta del danneggiato e, conseguentemente, a consegnare il mercato dell’autoriparazione agli oligopoli assicurativi. Le tendenze, negli ultimi dodici anni sono, infatti, chiare:

 

  1. Crollo del del numero degli incidenti (quasi dimezzati) delle vittime della strada (dimezzate) e drastico calo dei feriti (diminuiti del 28%);
  2. sostanziale equilibrio dei costi di riparazione;
  3. drastico aumento dei costi delle assicurazioni rc auto (almeno il 30% al netto dell’inflazione) in assoluto e in rapporto alla media europea; 
  4. accelerazione della tendenza ad una ulteriore, nefasta, concentrazione del mercato.

Pare evidente che l’unico intervento davvero urgente sia quello che possa incrementare la competitività nel settore. Gli interventi recentemente proposti appaiono, viceversa, avventati ed inutili, quando non controproducenti.  Scarica l’esame:  STUDIO AUTORIPARAZIONE.pdf

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Per contrastare le gravi misure annunciate alcuni giorni orsono dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico On. Simona Vicari diverse associazioni, fra cui ANEIS, hanno collaborato con la redazione del sito “il Tempario” (www.tempario.it) al varo di una campagna per la difesa della libertà di riparazione e della cedibilità dei crediti r.c. auto. Riteniamo infatti che asservire le carrozzerie indipendenti all’oligopolio assicurativo sia l’ennesimo errore: evidentemente dieci anni non sono bastati per fare capire al legislatore che i regali alle assicurazioni non si traducono mai in vantaggi per gli assicurati. Nell’estremo tentativo di evitare l’irreparabile la campagna “Libertà di Riparazione – Diritto del Danneggiato” intende sensibilizzare i centri decisionali competenti attraverso l’invio di tante comunicazioni a mezzo fax e mail: gli associati ANEIS sono invitati a partecipare scaricando, firmando e spedendo la lettera appositamente predisposta: Campagna Libertà di Riparazione – Diritto del Danneggiato.pdf