Tribunale di Bologna, sentenza 8 gennaio 2015, n. 192 est. Neri

La interpretazione dei commi tre ter e tre quater dell’art. 32 L. 27/12 sostenuta dalle compagnie di assicurazione sancirebbe l’irrisarcibilità di danni accertati clinicamente ma senza conferma strumentale. Tale irrisarcibilità non è ammissibile in quanto contrastante con la tutela costituzionale del diritto alla salute. La finalità della L. 27/12 è semplicemente quella di prevenire la negligenza colposa nella liquidazione dei danni minori, stabilendo un rigoroso metodo di accertamento e di prova. La norma non intende certo stabilire una franchiglia legislativa e pretendere una dimostrazione strumentale in presenza di una ben affermata conferma clinica. Setenza tratta dal sito di UNARCA. Scarica la sentenza: sentenza Tribunale Bologna (1)

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 13 gennaio 2015, n. 70. est. dott.   Antonio Pederzoli. La cessione del credito r.c. auto costituisce attività di finanziamento ove vi sia una operazione di sconto bancario, ovvero in presenza della consegna, come controprestazione, da parte del cedente, di una qualche somma di danaro. La cessione del credito a favore di una cooperativa di carrozzeria, senza altra controprestazione, da parte del cedente, che la consegna del mezzo riparato dal carrozziere, non è una attività di finanziamento, ma piuttosto una attività volta a prestare un servizio alle carrozzerie associate, che possono in questo modo evitare di chiedere anticipazioni ai loro clienti e acquisire più facilmente clientela. Le competenze vengono tratte non dal danneggiato, ma bensì dall’assicuratore, il quale, peraltro, ben potrebbe evitare tale aggravio provvedendo alla celere definizione della questione nei rigorosi termini di legge. Scarica la sentenza: Pederzoli01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2014, n. 1.917, est dott.ssa Caretti; in presenza di una danno biologico con invalidità permanente minore ma comunque di significativa entità (nello specifico 6%), la componente di danno biologico riconducibile alla sofferenza soggettiva può essere liquidata nella misura del 50%. Rimborsabili le spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1.045, est. avv. Ettore Braccio; anche in presenza di un danno biologico da invalidità permanente minore è risarcibile il danno morale; sono rimborsabili i costi sostenuti per affrontare un procedimento di mediazione conciliazione disertato dalla controparte. Scarica la sentenza: Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014, n. 443, est. avv. Concetta Riverso; il danno da sofferenza può essere liquidato in aggiunta al danno biologico tabellato, nella fattispecie (invalidità permanente pari al 3%) nella misura di un terzo. E’ risarcibile il danno patrimoniale relativo alla spesa sostenuta dal danneggiato (libero imprenditore) nel periodo di inabilità totale per farsi sostituire sul lavoro da altro professionista. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 novembre 2014, n. 4.566 (est. Avv. Riverso) Le cessioni di credito in RC auto sono indiscutibilmente valide ed efficaci.  Nel caso in cui il danneggiato abbia deciso di disapplicare la procedura di indennizzo diretto, una offerta incompleta della compagnia gestionaria (incompleta anche solo nel senso che non comprenda il rimborso delle spese di assistenza legale) può essere legittimamente rifiutata. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 18 novembre 2014 n. 4.529, est. Dott. Stefano Onofri. Nell’azione contro l’Ufficio Centrale Italiano la domanda è correttamente notificata al proprietario ed al conducente del mezzo straniero presso l’Ufficio stesso, quando sia di mero accertamento e non di condanna. Ai sensi dell’art. 148 Codice delle Assicurazioni la sottoposizione del danneggiato a visita medica rileva solo al fine di individuare la sanzionabilità della condotta assicurativa, e non è condizione di procedibilità. Le spese sostenute dal danneggiato per la mediazione conciliazione inutilmente espletata e per l’assistenza stragiudiziale ricevuta devono essere poste a carico dell’assicuratore soccombente: Onofri 01

220px-SyringomyeliaGiudice di Pace di Bologna, sentenza 10 luglio 2014, n. 4.130 est. dott. Francesco Fiore. Fermo il fatto che le norme di cui ai commi 3 ter e 3 quater di cui all’art. 32 L. 27/2012 non escludono la risarcibilità del danno da invalidità permanente minore, ove vi sia un riscontro clinico preciso ed affidabile (come da giurisprudenza di merito estesamente richiamata in sentenza), occorre sottolineare che tale disciplina non si applica ai sinistri occorsi prima dell’entrata in vigore della norma. Infatti le norme processuali relative ad ammissibilità ed efficacia delle prove civili non hanno natura processuale ma sostanziale (Cass. Civ. 4225/07). Il danno da sofferenza (danno morale) deve essere liquidato in aggiunta al danno biologico su univoca indicazione della Corte di Cassazione (sent. 3 marzo 2009, n. 5.057), del legislatore (DPR 3 marzo 2009 n. 37) e delle corti di merito. Scarica la sentenza: Fiore 03

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 Giudice di Pace di Imola, sentenza 12 novembre 2014 est. Avv. Mariagrazia Parenti. Con una sentenza di eccezionale pregio tecnico e spessore culturale il Giudice di Pace di Imola si pronuncia sulla questione della risarcibilità delle invalidità permanenti clinicamente accertate ma non suscettibili di accertamento strumentale univoco. L’interpretazione della L. 27/12 offerta dal Giudice di Pace è esaustiva e puntuale: la norma richiede un particolare rigore nell’accertamento del danno, e tuttavia i disposti di cui ai famosi commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 sono sovrapponibili. Essendo l’espressione “visiva” palesemente riferita al dato clinico complessivo, si deve che il comma 3 quater orienti l’interpretazione del comma 3 ter, portandoci a ritenere che la sussistenza dei presupposti richiesti per l’accertamento del danno debbano essere alternativi, non cumulativi. Opinando diversamente la norma confliggerebbe con esigenze sistematiche di tutela del diritto alla salute. Nessuna motivata argomentazione contraria risulta contenuta, sul punto, dalla recente sentenza C.Cost. 235/14. Scarica la sentenza: Giudice di Pace di Imola

Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, sentenza 16 aprile 2014 n. 20.563, est. Pres.te dott.ssa Anna Maria Drudi. Il “mandato” CARD è espressamente conferito per i sinistri “rientranti nell’applicazione dell’art. 149”. Ne consegue che se il danneggiato opta per la procedura cosiddetta ordinaria ex art. 148 C.d.A. la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione di questa diversa azione. Il mandato peraltro è espressa derivazione di una altrettanto illegittima premessa, ovvero che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A. è considerata dalle imprese come “obbligatoria”: premessa che, ponendosi in illegittimo contrasto con l’art. 149 C.d.A. come costituzionalmente interpretato dall’Alta Corte.

Né può essere invocato l’istituto della delegazione cumulatoria non liberatoria ex art. 1268 c.c., in quanto sotto il profilo sostanziale tale artificio avrebbe l’effetto di frustrare il diritto del danneggiato di rivolgersi al responsabile così come previsto dalla Corte Costituzionale, il che esclude che l’interesse dell’assicuratore all’intervento possa ritenersi meritevole di tutela.

Sotto il profilo processuale non può poi omettersi di considerare l’anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile proponesse a sua volta domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti dell’attore e della sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa dell’originale convenuta e dunque con la presenza di entrambe le assicurazioni sia in proprio sia nel loro reciproco interesse a parti invertite, ove sono del tutto palesi i profili di conflitto di interesse correlati e senz’altro non ammissibili.

Scarica la sentenza: drudi01

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 marzo 2014, est. dott. Francesco Fiore. Il Giudice di Pace di Bologna interviene nuovamente sulla questione della disapplicazione dell’indennizzo diretto con una sentenza manifesto che chiarisce molti aspetti controversi.

In primo luogo viene negata la legittimità dei cosiddetti “interventi volontari” e affermato il principio electa una via, non datur recursus ad alteram, da cui discende che, in seguito all’azione giudiziale del danneggiato contro il responsabile civile, la compagnia “gestionaria” non ha più alcun interesse a contraddire. Viene quindi esaminata la questione dei mandati CARD: “la giurisprudenza formatasi in tutta Italia” osserva il Giudice “ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale sulla base di un mandato come quello prodotto”: L’osservazione è rafforzata da una minuziosa ricognizione giurisprudenziale.

L’obiezione principale sollevata dal Giudice fa perno, però, sulla presenza di un palese conflitto di interessi fra la posizione della compagnia “del responsabile” (supposta delegante) e quella della compagnia “gestionaria” supposta delegata, nonchè delle difesa tecnica da questa fornita. La Cassazione (Sent. 26 luglio 2012 n. 13.204) ritiene nulla l’attività processuale posta in essere in simile situazione di conflitto. Il conflitto, peraltro, si estende anche al danneggiato, visto che la stessa compagnia chiamata a fornire assistenza tecnica nella fase precedente il giudizio (DPR 254/06 art. 9) pretende, in spregio alla garanzia prestata ex art. 1917 c.c., di opporsi all’assicurato in sede processuale. Anche questo orientamento viene corroborato da copiosa citazione giurisprudenziale. Secondo il Tribunale di Torino (sentenze 389/13 e 4618/13) gli accordi ANIA “non possono legittimare l’esercizio di diritti in contrasto con le norme che disciplinano la materia”. Peraltro l’accordo CARD non è inquadrabile nemmeno nello schema dell’art. 1268 c.c. in quanto “non risulta avere ad oggetto l’assunzione del debito altrui con subentro nella medesima posizione del debitore originario e, oltretutto, non risulta prevedere il consenso del delegatario” (nel senso della necessità del consenso di tutte le parti il Giudice di Pace cita Cass. Civ. 19.090/07). Secondo il Tribunale di Prato (sentenza 744/13) l’intervento della “gestionaria” difetta di interesse ad agire, mentre la procura CARD è un atto insufficiente a legittimare l’esercizio dei diritti altrui al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Nel merito, sulla scorta di copiosa giurisprudenza pure citata dal Giudice di Pace, viene riconosciuta la legittimità della cessione del credito r.c. auto. Viene pure affermata la risarcibilità delle spese conseguenti il fermo forzato del mezzo (nella specie: nolo di mezzo sostitutivo).

Scarica la sentenza: Fiore 03

I procedimenti deflattivi del contenzioso sono senz’altro un utile strumento, ma il loro funzionamento effettivo postula, ovviamente, che gli utenti siano incentivati a ricorrervi. In particolare le spese di partecipazione del procedimento non possono rimanere a carico della parte le cui ragioni vengono riconosciute come fondate parte che, diversamente, si vedrebbe costretta a far ricorso al contenzioso per ottenere che il proprio titolo venga riconosciuto senza decurtazioni di sorta. Preziose, a tal proposito, le riflessioni di due Tribunali aventi ad oggetto le procedure di cui all’art. 696 bis c.p.c. e di mediazione obbligatoria.

Tribunale di Novara, decreto 27 maggio 2009 n. 4.272 est. dott. Lantieri. Il decreto del Giudice,  che dichiara conclusa la procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c. è equiparabile in tutto e per tutto alla sentenza cui viene decisa la stessa fase di merito e perciò viene emessa in piena conformità rispetto a quanto disposto dall’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Scarica il decreto: Tribuanale di Novara 01 con nota critica di Alessandro Verga.

Tribunale di Modena, sentenza 9 marzo 2012, est. dott. Masoni: Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite (mediazione – conciliazione) all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore in quanto esborsi (art. 91 c.p.a.). Scarica la sentenza: Modena 01