Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 6 marzo 2013, est. dott. Francesco Fiore. In base alla L. 69/09 la motivazione della pronuncia può esporre le ragioni giuridiche di una decisione attraverso il richiamo di precedenti conformi. La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Richiamati quindi tutti i precedenti in termini, non può tacersi il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Fiore 03.pdf

Nullità della costituzione della compagnia del danneggiato su mandato CARDultima modifica: 2013-03-30T15:59:00+01:00da gasmulo
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