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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 marzo 2014, est. dott. Francesco Fiore. Il Giudice di Pace di Bologna interviene nuovamente sulla questione della disapplicazione dell’indennizzo diretto con una sentenza manifesto che chiarisce molti aspetti controversi.

In primo luogo viene negata la legittimità dei cosiddetti “interventi volontari” e affermato il principio electa una via, non datur recursus ad alteram, da cui discende che, in seguito all’azione giudiziale del danneggiato contro il responsabile civile, la compagnia “gestionaria” non ha più alcun interesse a contraddire. Viene quindi esaminata la questione dei mandati CARD: “la giurisprudenza formatasi in tutta Italia” osserva il Giudice “ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale sulla base di un mandato come quello prodotto”: L’osservazione è rafforzata da una minuziosa ricognizione giurisprudenziale.

L’obiezione principale sollevata dal Giudice fa perno, però, sulla presenza di un palese conflitto di interessi fra la posizione della compagnia “del responsabile” (supposta delegante) e quella della compagnia “gestionaria” supposta delegata, nonchè delle difesa tecnica da questa fornita. La Cassazione (Sent. 26 luglio 2012 n. 13.204) ritiene nulla l’attività processuale posta in essere in simile situazione di conflitto. Il conflitto, peraltro, si estende anche al danneggiato, visto che la stessa compagnia chiamata a fornire assistenza tecnica nella fase precedente il giudizio (DPR 254/06 art. 9) pretende, in spregio alla garanzia prestata ex art. 1917 c.c., di opporsi all’assicurato in sede processuale. Anche questo orientamento viene corroborato da copiosa citazione giurisprudenziale. Secondo il Tribunale di Torino (sentenze 389/13 e 4618/13) gli accordi ANIA “non possono legittimare l’esercizio di diritti in contrasto con le norme che disciplinano la materia”. Peraltro l’accordo CARD non è inquadrabile nemmeno nello schema dell’art. 1268 c.c. in quanto “non risulta avere ad oggetto l’assunzione del debito altrui con subentro nella medesima posizione del debitore originario e, oltretutto, non risulta prevedere il consenso del delegatario” (nel senso della necessità del consenso di tutte le parti il Giudice di Pace cita Cass. Civ. 19.090/07). Secondo il Tribunale di Prato (sentenza 744/13) l’intervento della “gestionaria” difetta di interesse ad agire, mentre la procura CARD è un atto insufficiente a legittimare l’esercizio dei diritti altrui al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Nel merito, sulla scorta di copiosa giurisprudenza pure citata dal Giudice di Pace, viene riconosciuta la legittimità della cessione del credito r.c. auto. Viene pure affermata la risarcibilità delle spese conseguenti il fermo forzato del mezzo (nella specie: nolo di mezzo sostitutivo).

Scarica la sentenza: Fiore 03

Sentenza Manifesto del Giudice di Pace dott. Francesco Fioreultima modifica: 2014-04-09T15:50:25+02:00da gasmulo
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